Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1960, n. 39

G.U.R.S. 13 agosto 1960, n. 34

Modifiche alla legge 22 giugno 1957, n. 34, concernente la distillazione di vino genuino prodotto nel territorio della Regione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Anche in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1957, n. 34, l'Assessore all'agricoltura è autorizzato a determinare, con suo decreto, il grado alcoolico e le caratteristiche del vino da distillare, limitatamente al raccolto del 1959 e del 1960.

Il decreto fisserà anche il quantitativo nei limiti del quale opererà la predetta deroga.

Art. 2

L'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 giugno 1957, n. 34, può essere superata a favore dei piccoli produttori che abbiano denunziato delle giacenze non superiori a venticinque ettolitri.

Art. 3

Fino a quando l'Istituto regionale della vite e del vino non sarà dotato di idonea distilleria, può utilizzare, nell'applicazione della legge 22 giugno 1957, n. 34, le distillerie private esistenti nell'Isola.

I rapporti tra l'Istituto predetto e le distillerie private saranno oggetto di apposite convenzioni, da approvarsi dal Comitato previsto dall'art. 8 della precitata legge 22 giugno 1957, n. 34.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 agosto 1960.

MAJORANA della NICCHIARA