Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1960, n. 33

G.U.R.S. 10 agosto 1960, n. 33

Modificazione alla legge 27 dicembre 1954, n. 50: "Istituzione di una Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane e provvedimenti in favore dell'artigianato".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Il fondo di garanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, primo comma, è aumentato di L. 400.000.000 da versarsi, in quanto a L. 30.000.000, nell'esercizio finanziario 1960-61, e in quanto a L. 370.000.000, nell'esercizio finanziario 1961-62.

Gli addebiti, al fondo di cui ai comma 1) e 2) dello stesso art. 3 sono elevati rispettivamente a L. 700 milioni ed a L. 300 milioni.

Art. 2

Il fondo di cui all'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 è elevato di L. 400.000.000 che saranno versati in ragione di L. 80.000.000 all'anno per cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 3

Il 30% della somma stanziata al cap. 481 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1960-61 è destinato alla concessione, agli artigiani ed alle cooperative artigiane, di un contributo pari al 50% della spesa effettiva sostenuta per le modifiche e sostituzioni del macchinario elettrico conseguente al mutamento della tensione effettuata a norma di legge.

Art. 4

La domanda per ottenere il contributo deve essere corredata da certificato di iscrizione all'albo speciale dell'artigianato istituito presso le Camere di Commercio e presentata entro due mesi dal giorno in cui il cambio di tensione è stato effettuato nella zona in cui ricade l'azienda dell'artigiano o della cooperativa richiedente.

La domanda può essere presentata entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge per i casi in cui il cambiamento di tensione è avvenuto in data antecedente al 31 agosto 1960.

Le cooperative artigiane per godere del contributo non sono tenute alla presentazione del certificato di iscrizione nell'albo.

Art. 5

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge prelevando la somma dal fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 agosto 1960.

MAJORANA della NICCHIARA