Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 6 della L.R. 5/70, a decorrere dall'anno accademico 1973/74.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1960, n. 14

G.U.R.S. 4 giugno 1960, n. 22

Provvedimenti a favore dell'Istituto siciliano di studi Bizantini e Neoellenici in Palermo.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 6 della L.R. 5/70, a decorrere dall'anno accademico 1973/74.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 6 della L.R. 5/70, a decorrere dall'anno accademico 1973/74.

Art. 1

E' autorizzata a carico del bilancio della Regione "Assessorato alla pubblica istruzione" la concessione di un contributo annuale a favore dell'Istituto siciliano di studi Bizantini e Neoellenici in Palermo, di lire 12 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1959-60 e per la durata di anni cinque. La concessione è rinnovabile di quinquennio in quinquennio.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 6 della L.R. 5/70, a decorrere dall'anno accademico 1973/74.

Art. 2

E' altresì autorizzata, a favore dell'Istituto siciliano di studi Bizantini e Neoellenici quale concorso alle spese di funzionamento e alla integrazione del patrimonio librario e strumentale la concessione di un contributo straordinario per l'esercizio 1959-60 di lire 10 milioni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 6 della L.R. 5/70, a decorrere dall'anno accademico 1973/74.

Art. 3

Gli stanziamenti previsti agli articoli 1 e 2 per le quote ricadenti nell'esercizio in corso saranno prelevate dal cap. 38 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione dell'esercizio medesimo.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 6 della L.R. 5/70, a decorrere dall'anno accademico 1973/74.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 maggio 1960.

MAJORANA della NICCHIARA