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LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1960, n. 2

G.U.R.S. 8 gennaio 1960, n. 1

Provvedimenti per il ricovero di minori, vecchi ed inabili indigenti.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Ad integrazione dell'assistenza e dei ricoveri in favore degli orfani, dei minori, dei vecchi e degli inabili al lavoro, in stato di bisogno, cui provvede direttamente lo Stato, l'Amministrazione regionale è autorizzata, per l'esercizio in corso, a sostenere la spesa di L. 1.300.000.000, per le finalità ed i compiti considerati all'art. 1 della legge 27 dicembre 1958, n. 28.

Per gli esercizi successivi, la spesa sarà autorizzata con legge di bilancio.

Art. 2

Alla spesa autorizzata dal 1° comma dell'articolo precedente, si fa fronte mediante l'assunzione di un prestito con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio cassa del bilancio della Regione della durata massima di anni 6 e con la protrazione non eccedente gli anni cinque.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 3

E' fatto divieto agli Istituti di ricovero di richiedere alle famiglie dei ricoverati con rette a carico della Regione, integrazioni finanziarie o di altro genere in aggiunta alle rette erogate dall'Amministrazione regionale.

Gli Istituti di ricovero che percepiranno integrazioni, da loro richieste, decadono dal diritto di percepire ulteriormente dall'Amministrazione regionale rette e contributi di ricovero.

I predetti Istituti di ricovero hanno l'obbligo di comunicare all'Assessorato all'Amministrazione Civile ed alla Solidarietà Sociale, ogni eventuale allontanamento dei ricoverati che superi la durata di giorni 30.

Art. 4

Le rette annualmente stabilite per le singole categorie con decreto dell'Assessore all'Amministrazione Civile ed alla Solidarietà Sociale, non possono essere elevate per singoli ricoverati.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 gennaio 1960.

MILAZZO