
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552
G.U.R.I. 13 febbraio 1962, n. 39
Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico.
TESTO COORDINATO (alla legge 8 ottobre 1997, n. 352 e con annotazioni alla data 29 dicembre 1990)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è limitato al caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare del totale restauro comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse paleografico o bibliografico il limite è di lire tre milioni.
Oltre i limiti di spesa di cui al comma precedente il Ministro è tenuto a sentire il Consiglio superiore anche nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 1º giugno 1939, n. 1089. (1) (2)
Per effetto dell'articolo unico della legge 28 dicembre 1977, n. 970, i limiti di somma di cui agli articoli annotati, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali è tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, sono elevati di quattro volte.
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 431:
"Art. 2
3. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, il Ministro per la pubblica istruzione comunica al proprietario il progetto delle opere, il preventivo di spesa ed i termini per l'esecuzione dei lavori.
La stessa disposizione si applica nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge medesima, qualora il proprietario non presenti il progetto delle opere e il preventivo di spesa nel termine fissatogli oppure l'Amministrazione non abbia approvato il progetto e il preventivo presentati.
Il Ministro per la pubblica istruzione può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, anche per cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della detta legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
(integrato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352)
Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'articolo 16, della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può, con suo decreto, disporre che la spesa sia, in tutto o in parte, posta definitivamente a carico dello Stato, qualora trattasi di opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico o storico della Nazione, ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette dalla citata legge 1º giugno 1939, n. 1089.
Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla metà, sentito in ogni caso il Consiglio superiore per contributi di oltre lire dieci milioni. (1)
In ogni caso gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero della pubblica istruzione ed i singoli proprietari.
Al fine di assicurare la conservazione del patrimonio culturale immobiliare, lo Stato può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089, per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e manutenzione, approvati dalla competente soprintendenza. Il Ministero per i beni culturali e ambientali autorizza la concessione del contributo in misura non superiore a sei punti percentuali degli interessi del mutuo che è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce. Il contributo è corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni con uno o più istituti di credito all'uopo prescelti.
Il Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, può adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso una procedura di liquidazione.
Per effetto dell'articolo unico della legge 28 dicembre 1977, n. 970, i limiti di somma di cui agli articoli annotati, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali è tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, sono elevati di quattro volte.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
In caso di assoluta urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 2 della presente legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
In quanto compatibili con la presente legge, restano in vigore le disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089, del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e le altre disposizioni in materia di tutela delle cose di interesse artistico o storico.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI
BOSCO
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA