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LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1961, n. 24

G.U.R.S.16 dicembre 1961, n. 67

Interpretazione autentica di norme dell'art. 17 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con la parola "lavoratori" contenuta nelle norme di cui alle lettere a) e b) dell'art. 17 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, si intendono gli operai, gli intermedii, gli impiegati d'ordine.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 dicembre 1961.

D'ANGELO