
LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1961, n. 24
G.U.R.S.16 dicembre 1961, n. 67
Interpretazione autentica di norme dell'art. 17 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
Con la parola "lavoratori" contenuta nelle norme di cui alle lettere a) e b) dell'art. 17 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, si intendono gli operai, gli intermedii, gli impiegati d'ordine.