
LEGGE REGIONALE 27 novembre 1961, n. 22
G.U.R.S. 27 novembre 1961, n. 64
Proroga delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie stabilite con la legge 18 ottobre 1954, n. 37.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 22-28 gennaio 1965, n. 2, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte relativa alla proroga dell'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, in riferimento agli artt. 36, 17 e 15 dello Statuto.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 9-21 novembre 1973, n. 158, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui, prorogandosi il termine contenuto nell'art. 1, comma 1 della L.R. 18/10/54, n. 37, si dispone l'applicazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. 28/04/54, n. 11, alle costruzioni iniziate e condotte a termine nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1965.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Articolo Unico
Il termine di efficacia delle disposizioni della legge 18 ottobre 1954, n. 37, di cui all'art. 1 della stessa legge e successive modifiche, è prorogato al 31 dicembre 1965.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 novembre 1961.
D'ANGELO