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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8/75.

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1961 , n. 10

G.U.R.S. 19 luglio 1961, n. 36

Norme sugli appalti di opere pubbliche nella Regione Siciliana.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8/75.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8/75.

Art. 1

Tutti gli appalti di opere pubbliche indetti dall'Amministrazione regionale, dagli Enti locali e dagli Enti pubblici istituiti dalla Regione, con finanziamento totale o parziale a proprio carico, sono regolati in base alla presente legge.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8/75.

Art. 2

L'Amministrazione appaltante è autorizzata a provvedere all'esecuzione dei lavori a trattativa privata solo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento della contabilità generale dello Stato, approvati rispettivamente con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sempre che non comportino una spesa superiore a lire dieci milioni, e sempre che l'urgenza e le speciali ed eccezionali circostanze, alle quali restano subordinati atti e procedimenti preliminari alla stipulazione dei contratti, siano manifeste e derivano da indiscutibili necessità da giudicare in rapporto al periodo di tempo che dovrebbe trascorrere per l'esperimento delle gare.

Le Amministrazioni di cui all'art. 1 sono autorizzate altresì a provvedere ad economia in amministrazione alla esecuzione di lavori di qualsiasi natura.

Negli altri casi ove le gare di appalto non siano effettuate ad asta pubblica devono essere svolte con il sistema a licitazione privata.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8/75.

Art. 3

La trattativa privata prevista dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è ammessa per importi fino a lire 20 milioni solo nei riguardi di Cooperative di produzione e lavoro regolarmente costituite ed iscritte all'albo regionale.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8/75.

Art. 4

Alle gare di licitazione privata, oltre alle ditte invitate, può intervenire ogni altra ditta che sia iscritta all'albo regionale degli appaltatori per l'importo e la specializzazione corrispondenti a quelli dei lavori appaltati.

A tale fine gli Enti appaltanti debbono affiggere in apposito albo pubblico, per almeno sette giorni, la comunicazione della gara, nonchè darne notizia a mezzo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8/75.

Art. 5

Nell'esperimento delle gare a licitazione privata le offerte vengono accettate se pervengono almeno una ora prima dell'ora stabilita per l'apertura delle buste, che deve essere pubblica, ed inoltre devono osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) una prima busta chiusa e sigillata, predisposta dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio tecnico dell'Ente appaltante, deve indicare il limite minimo di ribasso ammissibile. Sono valide soltanto le offerte che uguagliano o superano il detto ribasso limite;

b) una seconda busta, compilata come la prima e che deve essere aperta dopo la lettura delle offerte, stabilisce la maggioranza da apportarsi alla media delle offerte valide;

c) il lavoro viene aggiudicato alla ditta che ha offerto il ribasso più prossimo, per difetto, al valore risultante dalla somma tra la media delle offerte valide e la maggioranza di cui alla seconda busta.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8/75.

Art. 6

Gli Enti appaltanti sono tenuti ad inviare tempestivamente all'Ufficio per l'albo regionale degli appaltatori di cui alla legge regionale 9 marzo 1953, n. 7, la copia del verbale di aggiudicazione, nonchè quella della ultimazione per ogni lavoro assunto dalle imprese.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8/75.

Art. 7

Nessuna impresa può assumere contemporaneamente lavori il cui importo complessivo superi il triplo del limite di iscrizione all'albo regionale degli appaltatori. A tal fine il certificato di iscrizione al detto albo, richiesto per partecipare alle gare di appalto, deve riportare le indicazioni dei lavori assunti dall'impresa e non ancora completati.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8/75.

Art. 8

Eventuali aggiudicazioni di lavori in eccedenza al limite massimo previsto nel precedente articolo sono da considerarsi nulle se ciò viene comunque a conoscenza dell'Ente appaltante entro un mese dalla data della gara e sempre che non sia stata effettuata la consegna dei lavori. Gli eventuali atti stipulati nelle more sono nulli di diritto, con spese e danni a carico esclusivo delle imprese.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8/75.

Art. 9

Le imprese che non abbiano rispettato i contratti collettivi di lavoro vigenti in ogni provincia subiscono per la prima infrazione una decurtazione pari al quintuplo della somma dovuta e non corrisposta e per la seconda infrazione una decurtazione doppia della precedente oltre al pagamento delle somme dovute ed all'eventuale radiazione dall'albo regionale degli appaltatori, come per legge.

Il direttore dei lavori, a tal fine, è tenuto ad effettuare una trattenuta pari al decuplo della somma non pagata appena ricevuta denunzia di infrazione delle norme di cui sopra.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8/75.

Art. 10

Unitamente alla offerta del ribasso d'asta l'impresa deve presentare una dichiarazione nella quale affermi espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni di cui al precedente articolo.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8/75.

Art. 11

Per i lavori previsti dal secondo comma dell'art. 2 la cifra massima consentita sarà determinata in rapporto all'attrezzatura tecnica delle amministrazioni concessionarie; in ogni caso entro il limite di lire 20 milioni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8/75.

Art. 12

Tutte le norme in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8/75.

Art. 13

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 luglio 1961.

CORALLO