
LEGGE REGIONALE 18 luglio 1961, n. 13
G.U.R.S. 19 luglio 1961, n. 36
Modifiche alla legge 12 maggio 1959, n. 21, riguardante: "Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia".
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, è modificata come segue:
Art. 5, lettera h): "Cinque eletti fra gli assegnatari dei lotti di riforma agraria con le modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente della Regione in seguito a deliberazione della Giunta Regionale".
Nello stesso art. 5 è aggiunto il seguente penultimo comma:
"Con decreto del Presidente della Regione, in seguito a deliberazione della Giunta Regionale, sono altresì stabilite le modalità per la nomina del rappresentante del personale dell'Ente di cui alla lettera g)".
Art. 14 n. 1): "Da un apporto annuo della Regione siciliana di lire 500 milioni, per un periodo di sei anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62".
Art. 15: "Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, in seguito a deliberazione della Giunta Regionale, saranno stabilite le norme per la gestione del fondo".