Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1961, n. 13

G.U.R.S. 19 luglio 1961, n. 36

Modifiche alla legge 12 maggio 1959, n. 21, riguardante: "Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, è modificata come segue:

Art. 5, lettera h): "Cinque eletti fra gli assegnatari dei lotti di riforma agraria con le modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente della Regione in seguito a deliberazione della Giunta Regionale".

Nello stesso art. 5 è aggiunto il seguente penultimo comma:

"Con decreto del Presidente della Regione, in seguito a deliberazione della Giunta Regionale, sono altresì stabilite le modalità per la nomina del rappresentante del personale dell'Ente di cui alla lettera g)".

Art. 14 n. 1): "Da un apporto annuo della Regione siciliana di lire 500 milioni, per un periodo di sei anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62".

Art. 15: "Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, in seguito a deliberazione della Giunta Regionale, saranno stabilite le norme per la gestione del fondo".

Art. 2

L'onere a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1961-62 è fissato in lire 500 milioni da prelevarsi dal capitolo 47 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 luglio 1961.

CORALLO