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LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1961, n. 7

G.U.R.S. 28 gennaio 1961, n. 5

Provvedimenti in favore delle imprese armatoriali.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R 7/1971)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Assessore all'industria e commercio è autorizzato a concedere alle imprese armatoriali che abbiano permanentemente in una delle città marittime della Regione la principale ed effettiva sede legale, amministrativa e di armamento, contributi nel pagamento degli interessi sui mutui che entro i cinque anni siano contratti dalle stesse imprese per le nuove costruzioni di navi a scafo metallico, complete di apparato motore e di ogni altra attrezzatura, commesse ed eseguite nei cantieri ubicati nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 2

 (modificato dall'art. 92, comma 8, della L.R. 7/71)

---------------------------- (comma abrogato)   (1)

Per i mutui relativi alle costruzioni di navi che saranno commesse entro il 30 giugno 1962 e varate entro il 30 giugno 1964, l'intero onere degli interessi, dedotto l'ammontare dell'eventuale contributo a carico dello Stato, è assunto a carico della Regione per i primi cinque anni.

(1)

Comma abrogato dall'art. 92, comma 8, della L.R. 7/71, a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Art. 3

L'ammontare complessivo annuo delle operazioni di mutuo, su cui i contributi possono essere accordati, non può eccedere la somma di L. 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1960-61 e dieci miliardi per ciascuno dei 4 esercizi successivi.

I contributi sono versati direttamente all'Ente finanziatore per conto delle imprese beneficiarie.

Art. 4

La concessione dei benefici, previsti dai precedenti articoli, e subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

a) che l'impresa abbia i principali magazzini, depositi ed attrezzature accessorie nel territorio della Regione;

b) che tutte le navi di proprietà della impresa siano iscritte nei compartimenti marittimi della Regione e per un periodo di 16 anni non vengano trasferite in altro compartimento marittimo;

c) che l'impresa utilizzi i porti della Regione come centro della propria attività armatoriale, nonchè come scalo normale in relazione alla natura dell'attività medesima, e che, qualora eserciti linee regolari, queste abbiano capolinea ovvero uno o più scali periodici nei porti predetti;

d) che l'impresa assuma l'obbligo di effettuare nel territorio della Regione, e per il tramite di enti o ditte che ivi abbiano la loro sede, tutte le operazioni di carattere finanziario, assicurativo e commerciale connesse con la sua attività;

e) che l'impresa assuma l'obbligo di effettuare le opere di riclassifica nei porti della Regione, sempre che non vi ostino motivi di forza maggiore o imprescindibili esigenze di noleggio;

f) che l'impresa assuma l'obbligo di istituire un turno particolare comprendente tutte le categorie di marittimi componenti gli equipaggi della nave per la quale chiede i benefici, avvalendosi unicamente di personale iscritto nel turno generale del porto di armamento, e di prelevare dagli stessi turni, generale e particolare, tutto il personale di bordo, con le sole limitazioni imposte dalle norme di carattere nazionale sul collocamento della gente di mare.

Art. 5

Nel caso di vendita o cessione a qualsiasi titolo delle navi, le imprese dovranno provvedere a sostituirle con altre, non provenienti da compartimenti siciliani, di tonnellaggio non inferiore e di età non superiore a quelle vendute o cedute, entro il termine che sarà fissato con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessore agli affari economici.

Si può prescindere dal requisito del tonnellaggio e dell'età, previsto dal comma precedente, qualora la funzionalità delle nuove navi sia, su parere del Registro navale italiano, non inferiore a quella delle navi sostituite o cedute.

Art. 6

Per il regolare adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, saranno determinate, con apposito disciplinare tipo da allegarsi al decreto di concessione del contributo, le prescrizioni e le opportune garanzie, alle quali le imprese beneficiarie dovranno attenersi.

L'istanza per ottenere i contributi deve essere presentata all'Assessorato dell'industria e del commercio, corredata della documentazione dallo stesso prescritta.

Il disciplinare tipo di cui al comma precedente è redatto di intesa tra l'Assessore all'industria e commercio e quello agli affari economici, sentito il Comitato regionale per l'armamento di cui al successivo art. 8.

Art. 7

L'inosservanza, anche parziale, degli obblighi previsti dalla presente legge e dal disciplinare, importa la decadenza del contributo e la restituzione delle rate eventualmente corrisposte.

La decadenza è dichiarata con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio di concerto con l'Assessore agli affari economici, sentito il Comitato regionale per l'armamento di cui al successivo art. 8.

Art. 8

Presso l'Assessorato dell'industria e del commercio è istituito il Comitato regionale per l'armamento così composto:

1) dal presidente;

2) da un rappresentante di ogni singola organizzazione degli armatori e dei lavoratori, scelto su terne proposte dalle singole organizzazioni;

3) da un rappresentante del Registro navale italiano;

4) da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

5) dal direttore marittimo più elevato in grado o più anziano di grado fra quelli in servizio nella Regione Siciliana;

6) dal direttore regionale dell'Assessorato industria e commercio.

I componenti, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

Il Comitato è convocato dal presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9

Per gli accertamenti relativi al regolare adempimento degli obblighi ai quali è subordinata la concessione dei benefici e per l'esercizio degli opportuni controlli, è istituita presso l'Assessorato dell'industria e del commercio una Commissione, composta da tre funzionari con qualifica non inferiore ad ispettore centrale, appartenenti rispettivamente alle Amministrazioni dell'industria e del commercio, degli affari economici e delle finanze.

La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio. Le imprese sono obbligate ad esibire alla Commissione i certificati, i documenti, i registri e quant'altro sia ritenuto necessario all'esercizio delle funzioni di controllo.

Art. 10

Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la seguente spesa:

a) per quelle di cui al primo comma dell'art. 2 il limite decennale di spesa annua di L. 200.000.000 per ognuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64, 1964-65;

b) per quelle di cui al secondo comma dell'art. 2 la spesa complessiva di L. 5 miliardi ripartita in cinque esercizi finanziari a decorrere da quello 1960-61.

Art. 11

L'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di Cassa della Regione, un prestito, della durata massima di anni sei, e con la protrazione non eccedente gli anni cinque, necessario per fronteggiare gli oneri derivanti dalla presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 gennaio 1961.

MAJORANA della NICCHIARA