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N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1961, n. 3

G.U.R.S. 3 gennaio 1961, n. 1

Disciplina per la erogazione di spese e contributi in agricoltura.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 14/1968 e annotato al 25/3/1986)

N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 1

(abrogato dall'art. 2, u.c., della L.R. 14/68)

N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 2

(abrogato dall'art. 2, u.c., della L.R. 14/68)

N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 3

(abrogato dall'art. 2, u.c., della L.R. 14/68)

N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 4

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 14/68)

I contributi previsti dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive aggiunte e modificazioni sono concessi nella misura del 60% per le opere di miglioramento richieste dai coltivatori diretti (affittuari, enfiteuti, assegnatari, piccoli proprietari) singoli ed associati, per le quali siano previsti contributi inferiori alla detta percentuale.

Il contributo previsto dal precedente comma è elevato al 70% per le zone montane determinate ai sensi delle vigenti disposizioni, per tutte le opere di miglioramento tranne le costruzioni di case coloniche.

All'atto dell'ammissione a contributo viene anticipato il 30% dell'intero ammontare del contributo stesso e sulla base di stati di avanzamento dei lavori verranno liquidate ulteriori anticipazioni, proporzionate ai lavori eseguiti, fino ad un massimo dell'80% dell'ammontare del contributo concesso. Entro tre mesi dalla presentazione del conto finale deve essere effettuato il collaudo e la liquidazione del contributo ai beneficiari.

All'inizio di ogni esercizio finanziario l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste provvederà ad accreditare ai singoli ispettorati agrari della isola una somma pari nel complesso ad almeno il 50% dell'intero stanziamento destinato nel bilancio regionale alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni.

Con successivi decreti l'Assessore regionale alla agricoltura e foreste provvederà ad ulteriori assegnazioni sulla base delle richieste avanzate in ciascuna provincia.

Quando l'importo delle pratiche ammesse a contributo supera la competenza degli uffici periferici, l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste accrediterà l'intero importo del contributo all'ispettorato agrario competente il quale provvederà alla erogazione del contributo secondo le modalità previste dal comma 3° del presente articolo.

Gli ordini di accreditamento rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio sono trasportati all'esercizio successivo.

N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 5

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-61 la spesa di lire 350 milioni.

Per gli esercizi futuri sarà provveduto con la legge di bilancio.

N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 6

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ricadenti nell'anno finanziario 1960-61, si fa fronte utilizzando le disponibilità del cap. 47 dello stato di previsione della spesa della Regione.

N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 gennaio 1961.

MAJORANA della NICCHIARA