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LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1961, n. 4

G.U.R.S. 3 gennaio 1961, n. 1

Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1958, n. 7, recante norme per l'erogazione di spese e contributi rientranti nelle finalità istituzionali della Regione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La legge regionale 21 marzo 1958, n. 7, è abrogata.

Art. 2

Gli stanziamenti autorizzati con il bilancio per l'anno finanziario 1960-61 per finalità previste dalla legge regionale citata nell'articolo precedente che al 30 giugno 1961 non risulteranno formalmente impegnati costituiscono economia ai sensi dell'art. 274 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 826. Costituisce parimenti economia l'importo dei residui di assegnazioni straordinarie autorizzate negli esercizi precedenti per finalità previste dalla predetta legge regionale che al 30 giugno 1961 non risulterà formalmente impegnato.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 gennaio 1961.

MAJORANA della NICCHIARA