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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1962, n. 25

G.U.R.S. 24 dicembre 1962, n. 63

Disciplina dei controlli sugli Enti locali.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 44/1991 e annotato all'1/9/1993)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli speciali controlli previsti dagli artt. 90, 91 ed in relazione ai detti articoli, dall'art. 159 del decreto legislativo 29 ottobre 1955, n. 6 sono esercitati per mezzo di un apposito ufficio ispettivo dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, composto di 12 unità (1) di personale appartenenti alle carriere direttive e di concetto ed aventi un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni.

L'ufficio può avvalersi altresì per i compiti ispettivi del personale dei ruoli periferici delle Commissioni di controllo appartenente alle carriere anzidette ed avente l'anzianità sopra specificata. (2)

(1)

Il personale dell'ufficio ispettivo è stato incrementato di 24 unità con l'art. 19 della L.R. 31/86 e a 100 unità con l'art. 33, comma 3, della L.R. 7/92.

(2)

Per i compensi ai componenti dell'ufficio ispettivo ed ai funzionari dell'Amministrazione regionale, vedi l'art. 42, commi 2 e 3, della L.R. 26/93.

Art. 2

L'ufficio ispettivo comunica i risultati delle ispezioni eseguite alla Presidenza della Regione, salvo il disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977.

Art. 3

I Presidenti delle commissioni provinciali di controllo segnalano senza ritardo all'Assessore regionale per gli enti locali le eventuali violazioni di norme legislative e regolamentari, nonchè le altre irregolarità o disfunzioni rilevate nell'attività degli Enti soggetti al controllo.

Essi comunicano inoltre, mensilmente, al predetto Assessorato l'elenco delle deliberazioni degli Enti locali, concernenti assunzioni di personale, miglioramenti economici di carattere generale ed attribuzioni di emolumenti integrativi di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo e delle eventuali delibere divenute esecutive per decorso del termine ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 29 ottobre 1955, n. 6.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono trasmesse altresì alla Presidenza della Regione.

Art. 4

Dell'adempimento delle attribuzioni e dei compiti demandati dall'ordinamento degli Enti locali e dalla presente legge ai presidenti delle Commissioni di controllo, questi sono responsabili di fronte al Presidente della Regione, il quale, su proposta dell'Assessore per gli enti locali o di propria iniziativa, può rimuoverli dalla carica, previa deliberazione della Giunta regionale, e sentito il parere vincolante del Consiglio di Giustizia amministrativa, per gravi o ripetute inadempienze, decorsi dieci giorni dalla contestazione.

Art. 5

Qualora la Commissione provinciale di controllo, nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, reiteratamente adotti provvedimenti o incorra in omissioni che comportino violazioni di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli Enti Locali, può ordinarne lo scioglimento, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere vincolante del Consiglio di Giustizia amministrativa.

Lo scioglimento è pronunciato quando la Commissione, sebbene diffidata, sia incorsa ulteriormente nelle irregolarità di cui al precedente comma e semprechè siano trascorsi dieci giorni dalla contestazione delle nuove irregolarità.

Art. 6

(abrogato dall'art. 31, lett. d), della L.R. 44/91)

Art. 7

(modificato dall'art. 30 della L.R. 1/76)

Il primo comma dell'art. 31 del D. L. P. 29 ottobre 1955, n. 6 è sostituito dal seguente:

"I Presidenti ed i componenti delle Commissioni provinciali di controllo sono ineleggibili a deputati regionali, salvo che abbiano cessato di esercitare le loro funzioni, almeno un anno prima del compimento di un quadriennio dalla data delle precedenti elezioni regionali". (1)

Nella prima applicazione della presente legge la cessazione dalle funzioni prevista dal precedente comma deve aver luogo nel termine di dieci giorni dalla relativa entrata in vigore.

--------------------------- (comma abrogato) (2)

(1)

Vedi l'art. 31 del D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

(2)

Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 1/76.

Art. 8

L'art. 268 del D. L. P. 29 ottobre 1955, n. 6 è integrato dal comma che segue:

"Alla scadenza dei poteri transitori di nomina previsti nel comma precedente si fa luogo alla rinnovazione anche dei componenti non elettivi della Commissione di controllo".

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione può provvedere, osservate le norme dell'art. 30 del D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, alla nomina dei Presidenti delle Commissioni di Controllo.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 dicembre 1962.

D'ANGELO