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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1962, n. 26

G.U.R.S. 24 dicembre 1962, n. 63

Interpretazione autentica del 2° comma dell'articolo 7 della legge 18 luglio 1961, n. 14, concernente le Commissioni provinciali di controllo.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il requisito del possesso del diploma di ragioniere, di cui al 2 comma dell'art. 7 della legge 18 luglio 1961, n. 14, deve intendersi riferito a coloro che non avessero alla data della relativa entrata in vigore, la qualifica specifica di primo ragioniere o ragioniere, debitamente documentata.

Art. 2

La presente legge, avente valore di interpretazione autentica, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed avrà effetto dal 19 luglio 1961.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 dicembre 1962.

D'ANGELO