
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1962, n. 26
G.U.R.S. 24 dicembre 1962, n. 63
Interpretazione autentica del 2° comma dell'articolo 7 della legge 18 luglio 1961, n. 14, concernente le Commissioni provinciali di controllo.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il requisito del possesso del diploma di ragioniere, di cui al 2 comma dell'art. 7 della legge 18 luglio 1961, n. 14, deve intendersi riferito a coloro che non avessero alla data della relativa entrata in vigore, la qualifica specifica di primo ragioniere o ragioniere, debitamente documentata.
La presente legge, avente valore di interpretazione autentica, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed avrà effetto dal 19 luglio 1961.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 23 dicembre 1962.
D'ANGELO