
LEGGE REGIONALE 20 agosto 1962, n. 22
G.U.R.S. 25 agosto 1962, n. 41
Proroga delle leggi 21 ottobre 1957, n. 58 e 8 gennaio 1960, n. 1 concernenti la erogazione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
Le disposizioni contenute nelle leggi 21 ottobre 1957, n. 58 e 8 gennaio 1960, n. 1, sono prorogate sino al 31 dicembre 1962.
Art.
2
Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire un miliardo e duecento milioni.
All'onere della presente legge si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento del capitolo 65 dello stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio in corso.