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LEGGE REGIONALE 20 agosto 1962, n. 22

G.U.R.S. 25 agosto 1962, n. 41

Proroga delle leggi 21 ottobre 1957, n. 58 e 8 gennaio 1960, n. 1 concernenti la erogazione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni contenute nelle leggi 21 ottobre 1957, n. 58 e 8 gennaio 1960, n. 1, sono prorogate sino al 31 dicembre 1962.

Art. 2

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire un miliardo e duecento milioni.

All'onere della presente legge si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento del capitolo 65 dello stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio in corso.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 agosto 1962.

D'ANGELO