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LEGGE REGIONALE 9 luglio 1962, n. 19

G.U.R.S. 10 luglio 1962, n. 31

Modifiche ed aggiunte alla legge 1 aprile 1955, n. 21, concernente l'ordinamento dei Patronati scolastici nella Regione Siciliana.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'assistenza dei Patronati scolastici di cui alla legge 1 aprile 1955, n. 21, è estesa agli alunni bisognosi delle scuole gratuite dell'istruzione secondaria.

La Commissione prevista dall'art. 6 della legge predetta è integrata da un rappresentante delle scuole di cui al I comma.

Art. 2

Gli artt. 3, 4, 6 (ultimo comma), 8, 12, 13 lettera a), 14 e 15 della legge 1° aprile 1955, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:

- Art. 3 - Esso provvede:

a) a fornire gratuitamente agli alunni di condizione economica disagiata libri, quaderni, oggetti di cancelleria, indumenti e calzature;

b) all'assistenza sanitaria degli alunni indigenti e bisognosi di cure mediante la istituzione di appositi ambulatori e la distribuzione gratuita di medicinali;

c) ad istituire scuole materne, doposcuola, biblioteche scolastiche e curare ogni attività ricreativa conforme ai fini dell'educazione;

d) alla somministrazione della refezione scolastica nonchè al funzionamento delle colonie climatiche e delle scuole materne istituite dall'Assessorato per la Pubblica Istruzione e di altre opere integrative della scuola, di carattere assistenziale, sanitario, ricreativo ed educativo direttamente da esso promosse.

Ad ogni istituzione ed attività prevista dalla lettera d) e per ogni plesso scolastico corrisponde una gestione separata: tali gestioni rientrano tra quelle speciali dei Patronati.

Le funzioni ed i compiti di cui alla lettera d) debbono essere espletati dai Patronati scolastici in collaborazione diretta con le autorità scolastiche le quali rispondono altresì della gestione dei fondi messi a loro disposizione a tal fine.

- Art. 4 - Il Patronato è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale per la pubblica istruzione direttamente ed attraverso i Provveditorati agli Studi ed i Consigli provinciali scolastici.

- Art. 6 - ultimo comma.

Il bilancio preventivo annuale, il conto consuntivo e tutte le altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che implicano impegni di spese di carattere permanente e variazioni patrimoniali, sono soggetti all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

- Art. 8 Il Consiglio elegge fra i propri componenti il Presidente e la Giunta esecutiva composta di non meno di tre e non più di cinque membri.

- Art. 12 - Ad integrazione dei contributi dovuti dallo Stato ai sensi dell'art. 8 lettere c) e d) della legge 4 marzo 1958, n. 261, in apposito capitolo del bilancio regionale, nella rubrica "Pubblica Istruzione", sarà inserita la spesa obbligatoria pari a L. 100 per ogni abitante della Regione Siciliana quale risulta dall'ultimo censimento.

L'Assessore regionale per la Pubblica Istruzione ripartisce la somma iscritta in bilancio, in ragione di L. 75 per abitante a ciascun Patronato scolastico come contributo ordinario, per il rimanente per contributi straordinari in rapporto alle particolari esigenze assistenziali su richiesta motivata degli stessi Patronati e dei loro Consorzi provinciali, convalidata dal parere del competente Provveditore agli Studi.

- Art. 13 - La lettera a) dell'art. 13 è sostituita nel seguente modo: "con i contributi annui obbligatori di cui agli artt. 11 e 12".

- Art. 14 - Le spese occorrenti per le attività di cui alla lettera d) del precedente art. 3, comprese quelle inerenti alle attrezzature, sono a carico della Amministrazione regionale che vi provvede con appositi stanziamenti sul bilancio rubrica "Pubblica Istruzione"; le attrezzature stesse sono prese in carico dai Patronati scolastici oppure dai loro Consorzi provinciali.

L'Assessore regionale per la Pubblica Istruzione dispone le relative aperture di credito a favore dei Provveditorati agli Studi i quali possono concedere anticipazioni di fondi per le spese necessarie.

Il personale comunque addetto alle singole attività è nominato dai rispettivi Patronati scolastici, previo parere delle autorità scolastiche competenti.

Dall'anno successivo alla approvazione della presente legge, il personale insegnante addetto alle colonie climatiche è nominato in base a graduatorie di aspiranti che abbiano frequentato corsi di preparazione per le specifiche funzioni ed in base alla anzianità di servizio nelle colonie stesse.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Assessore per la Pubblica Istruzione emanerà i regolamenti per il funzionamento della refezione e delle colonie climatiche organizzate.

- Art. 15 - E' istituito in ogni provincia della Regione Siciliana il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici con personalità giuridica di diritto pubblico; di esso fanno parte tutti i Patronati scolastici della Provincia.

L'ordinamento, le attività e le entrate del Consorzio sono regolati da uno statuto tipo predisposto ed approvato dall'Assessore regionale per la Pubblica Istruzione in conformità agli artt. 12, 13, 14, 16 della legge statale 4 marzo 1958, n. 261 e dall'art. 3 ultimo e penultimo comma della predetta legge.

Per la tutela e la vigilanza valgono le norme stabilite per i Patronati comunali.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 luglio 1962.

D'ANGELO