
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1962, n. 2
G.U.R.S. 25 luglio 1962, n. 34
Statuto del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione Siciliana.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 febbraio 1962, n. 2 recante norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione;
Considerato che in applicazione dell'art. 26 della citata legge occorre provvedere all'emanazione delle norme regolamentari per la gestione del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione nonchè per la costituzione ed il funzionamento dei relativi organi;
Udito il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 26 maggio e del 28 giugno 1962;
Ritenuto che, per quanto riguarda il rinvio ad un regolamento interno del Fondo, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha rilevato la natura di vero e proprio regolamento di esecuzione della disciplina prevista come oggetto di norme interne, e che pertanto la disposizione va omessa;
Considerato che le osservazioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa concernenti la nomina dei componenti dei seggi elettorali, le quali comportano un apprezzamento di merito sono da disattendere al fine di snellire il procedimento elettorale
Considerato che sono altresì da disattendere le osservazioni dell'organo consultivo in ordine al potere di organizzazione dei servizi attribuito al Direttore del Fondo, in quanto quest'ultimo esplica sostanzialmente le proprie attribuzioni quale esecutore delle direttive del Comitato esecutivo;
DECRETA
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Articolo Unico
Il Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione Siciliana è regolato dalle disposizioni contenute nell'annesso Statuto, che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo 30 giugno 1962.
D'ANGELO
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
ALLEGATO
STATUTO DEL FONDO DI QUIESCENZA PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA REGIONE SICILIANA
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Il fondo speciale istituito con l'art. 16 della legge 29 luglio 1950, n. 65, e disciplinato dalla legge 23 febbraio 1962, n. 2 è denominato "Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione Siciliana".
Il Fondo è costituito in gestione autonoma ed ha sede in Palermo, presso la Presidenza della Regione.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Il Fondo è destinato alla corresponsione delle pensioni e degli altri assegni di quiescenza, nonchè alle prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui alla legge 23 gennaio 1962, n. 2;
In particolare con le disponibilità del Fondo, si provvede ai seguenti adempimenti obbligatori:
a) pagamento delle pensioni, dirette, indirette e di riversibilità, nonchè delle indennità per una sola volta in luogo di pensione, nei casi e nelle misure di cui alla legge 23 febbraio 1962, n. 2;
b) pagamento degli assegni vitalizi, previsti all'art. 7 n. 1 e dall'art. 10 della legge citata;
c) pagamento delle indennità di buonuscita spettanti al personale che cessa dal servizio, o ai relativi eredi, con le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 11 della legge anzidetta;
d) pagamento degli oneri, indicati nell'art. 8 della legge sopra menzionata, derivanti dalle polizze di assicurazione per la copertura dei rischi indicati nello stesso articolo;
e) prestazioni assistenziali in favore del personale, in servizio o in quiescenza, dei beneficiari di pensioni indirette o di reversibilità e di assegni vitalizi, nonchè dei relativi familiari ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge suddetta;
f) prestazioni assistenziali aggiuntive in favore del personale salariato e dei relativi familiari, ai sensi dell'art. 15 della legge medesima.
Si provvede altresì ai seguenti adempimenti facoltativi:
a) pagamento degli assegni vitalizi facoltativi previsti dall'art. 7 n. 2 della legge 23 febbraio 1962, n. 2;
b) ricovero, educazione ed istruzione degli orfani, in particolari condizioni di bisogno, dei dipendenti anche se cessati dal servizio;
c) assistenza scolastica, integrativa di quella prestata dai Patronati, in favore dei figli e degli orfani dei dipendenti, anche se cessati dal servizio;
d) erogazione di assegni di nuzialità e di anzianità in favore del personale, nonchè di assegni di lutto in favore sia del personale, per la perdita di congiunti o affini entro il secondo grado semprecchè a carico, sia degli aventi diritto a trattamento di quiescenza o previdenza nel caso di decesso del dipendente, o del pensionato;
e) erogazione di piccoli prestiti al personale in servizio, ai sensi dell'art. 12 della legge sopracitata;
f) corresponsione di borse di studio in favore di figli dei dipendenti in servizio attivo, per la frequenza di scuole medie superiori o corsi universitari o di perfezionamento in Italia e all' estero;
g) invio dei figli dei dipendenti anche se cessati dal servizio bisognosi di cure climatiche, in luoghi di cura marina o montana;
h) svolgimento di attività, culturali e ricreative nell'interesse dei dipendenti anche se cessati dal servizio, e dei loro familiari.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Sono organi del Fondo:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Collegio dei revisori.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto:
a) del Segretario Generale della Presidenza della Regione, che lo presiede;
b) di un Ispettore centrale del ruolo della Ragioneria, designato dall'Assessore per il bilancio;
c) di otto dirigenti di Uffici del personale, scelti dal Presidente della Regione;
d) di un funzionario del ruolo tecnico sanitario della Amministrazione dell'igiene e della sanità, designato dall'Assessore:
e) di due rappresentanti del personale in servizio per ciascuna delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria;
f) di un rappresentante del personale in servizio appartenente ai ruoli misti;
g) di un rappresentante dei salariati;
h) di un rappresentante dei pensionati;
I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo è di diritto, il Segretario Generale della Presidenza della Regione.
Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza del Fondo;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo;
c) firma le convenzioni occorrenti per l'attuazione della legge 23 febbraio 1962, n. 2, e ogni altro atto con il quale si dispongono spese a carico del Fondo;
d) vigila sul funzionamento dei servizi del Fondo.
In caso di assenza o di altro impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Il Consiglio di amministrazione delibera:
a) sul regolamento interno del Fondo;
b) sul bilancio preventivo e sul conto, consuntivo;
c) sul programma previdenziale ed assistenziale di cui all'art. 9 della legge 23 febbraio 1962, n. 2;
d) sulle convenzioni previste dalla legge 23 febbraio 1962, n. 2;
e) sugli investimenti delle disponibilità finanziarie, eccedenti le normali necessità.
Il Consiglio, inoltre, decide sui ricorsi avverso le determinazioni del Comitato esecutivo, presentati ai sensi del secondo comma dell'art. 23 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, propone le eventuali modifiche al presente Statuto e designa il Direttore del Fondo.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Comitato esecutivo, il Vice Presidente ed il Segretario.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
I ricorsi previsti nel secondo comma dell'art. 23 della legge 23 febbraio 1962, n 2, sono decisi nella prima seduta del Consiglio di amministrazione successiva alla data di presentazione.
Le decisioni sono motivate e pubblicate per esteso nel Bollettino Ufficiale della Presidenza della Regione. Sono altresì notificate in via amministrativa ai ricorrenti personalmente interessati.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce, in via ordinaria ogni due mesi, e, in via straordinaria, su richiesta di almeno sette consiglieri o del Comitato esecutivo.
Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario redige il processo verbale, che è sottoscritto da tutti gli intervenuti.
Le deliberazioni sono trascritte, in ordine cronologico, in un apposito registro da vistarsi dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario in calce alle deliberazioni adottate in ogni seduta.
Il segretario è responsabile della regolare compilazione e tenuta dei verbali e del registro delle deliberazioni.
Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione e debbono contenere l'ordine del giorno. Nei casi di urgenza il predetto termine è ridotto a tre giorni.
L'avviso di convocazione è inviato anche ai componenti del Collegio dei revisori.
I Consiglieri che intendono sottoporre al Consiglio di amministrazione particolari argomenti debbono farne richiesta scritta al Presidente, il quale decide sull'inclusione nell'ordine del giorno della prima riunione successiva alla ricezione della richiesta, sentito il Comitato esecutivo.
E' obbligatoria l'inclusione di tali argomenti nell'ordine del giorno quando la richiesta è presenta da almeno sette consiglieri.
Partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto al voto, il Direttore del Fondo.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno dodici consiglieri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il volo del Presidente.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Il Comitato esecutivo è eletto nella prima riunione del Consiglio di amministrazione.
Esso è composto:
a) del Presidente del Consiglio di amministrazione;
b) di due membri scelti dai Consiglieri di diritto nel loro stesso ambito;
c) di due membri scelti dai consiglieri eletti in rappresentanza del personale nel loro stesso ambito.
Ciascun componente il Consiglio di amministrazione vota per un solo nome.
I membri del Comitato esecutivo durano in carica per un anno e possono essere riconfermati.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente del consiglio di amministrazione.
Il Comitato esecutivo:
a) delibera su ogni altro affare non di competenza del Consiglio predetto;
b) formula le proposte relative agli affari di cui al 1º comma dell'art. 6 del presente statuto e quelle concernenti le modifiche dello statuto stesso.
Il Comitato esecutivo si riunisce ogni 15 giorni su invito del Presidente.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Partecipa alle riunioni del Comitato, senza diritto a voto, il direttore del Fondo.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Fondo è demandato al Collegio dei revisori, nominato con decreto del Presidente della Regione, e composto:
a) di un revisore effettivo, scelto dal Presidente della regione in seno al ruolo dell'Ufficio legislativo e legale della presidenza della Regione;
b) di un revisore effettivo, scelto dal Presidente della Regione fra i pensionati regionali;
c) di un revisore effettivo designato, tra il personale del ruolo della Ragioneria generale, dall'Assessore per il bilancio;
d) di un revisore supplente scelto dal Presidente della Regione in seno al ruolo dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione;
e) di un revisore supplente designato, tra il personale del ruolo della Ragioneria generale, dall'Assessore per il bilancio.
I revisori effettivi e supplenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le disposizioni degli artt. 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.
Esso è presieduto dal revisore effettivo di qualifica più elevata o, a parità di qualifica, con maggiore anzianità nella stessa.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
L'esercizio finanziario del fondo ha inizio il primo luglio di ogni anno e si chiude il trenta giugno dell'anno successivo. Il primo esercizio finanziario si chiude il 30 giugno 1963.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Il bilancio preventivo, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, deve essere presentato al Presidente della Regione almeno novanta giorni prima dello inizio del successivo esercizio finanziario. Il bilancio del primo esercizio è presentato entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio di amministrazione.
Il conto consuntivo, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, è presentato al Presidente della Regione entro il mese di ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce. Esso deve comprendere la situazione patrimoniale del Fondo.
Sia il bilancio che il conto consuntivo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Presidenza della Regione.
La relazione dei revisori sul rendiconto del Fondo e sull'andamento generale della relativa gestione, è presentata al Presidente della Regione e comunicata al Consiglio di amministrazione del Fondo entro 30 giorni dalla ricezione del rendiconto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
La dotazione e le entrate del Fondo sono gestite con contabilità distinte nel modo che segue:
a) i contributi di quiescenza, i rimborsi di cui alla lettera d) dell'art. 30 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, e la quota dei rimborsi, previsti dall'art. 33 della legge stessa, concernente i contributi di quiescenza e i relativi incrementi, sono destinati al pagamento delle pensioni, delle indennità e degli assegni sostitutivi sia obbligatori che facoltativi;
b) i contributi previdenziali e la residua quota dei rimborsi di cui al citato art. 33, sono destinati al pagamento delle indennità di buonuscita nonchè, limitatamente ai contributi previdenziali, agli oneri indicati nell'art. 8 della menzionata legge;
c) i contributi assistenziali sono destinati alle prestazioni assistenziali;
d) i contributi relativi al fondo credito sono destinati alla concessione di piccoli prestiti;
f) i contributi regionali previsti dalla lettera f) dell'art. 30 della legge citata, che non abbiano una, specifica destinazione, le eventuali eccedenze dei contributi di cui alla precedente lettera d), nonchè gli utili di gestione di tutte le altre somme indicate nelle lettere precedenti, compresi gli interessi maturati anteriormente al 1º gennaio 1962, sono destinati alle attività di cui al terzo comma dell'art. 2, lettere b), c), d), f), g) ed h), nonchè alle eventuali integrazioni concernenti le prestazioni indicate nella lettera c) del presente articolo.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Per ciascuna delle destinazioni previste nell'articolo precedente, sono determinate, nel bilancio preventivo del Fondo, le somme occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dall'attività obbligatoria e da quella facoltativa.
Il servizio di cassa del Fondo è affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico con il quale è stipulata apposita convenzione a termini dell'art. 27 della legge 23 febbraio 1962, numero 2.
Nel conto da aprire presso l'Istituto di cui al comma precedente per il servizio di cassa del Fondo, è versata, all'atto della sua apertura, una somma pari ad un quarto della spesa prevista nel primo esercizio. Tale somma è reintegrata alla chiusura di ogni trimestre qualora l'ammontare dei versamenti effettuati nel conto, durante il trimestre medesimo, sia stato inferiore a quello dei pagamenti. Nel caso inverso, il maggiore importo dei versamenti potrà essere ritirato dal conto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Le disponibilità finanziarie eccedenti le normali necessità del Fondo determinate a norma dell'articolo precedente, sono investite come segue:
a) in titoli dello Stato o della Regione ovvero garantiti da tali Enti;
b) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, le Casse di Risparmio;
c) in beni immobili da cedere in locazione destinandoli, preferibilmente, a sedi di uffici di enti pubblici o a servizi, di istituto del Fondo stesso.
Le somme da investire ai sensi della lettera c) non possono superare un terzo dell'intera disponibilità.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Le elezioni dei rappresentanti del personale in servizio e dei pensionati nel Consiglio di amministrazione hanno luogo, nel giorno fissato con decreto del Presidente della Regione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno venticinque giorni prima della data delle votazioni. Al decreto sono allegate le liste degli elettori, distinte secondo le carriere e le categorie indicate dall'art. 17 della legge 23 febbraio 1962, n. 2.
Per il personale degli Uffici periferici e i relativi pensionati sono compilate liste provinciali.
Nelle liste è incluso il personale regionale in servizio, anche se di ruolo transitorio o in prova, e quello in pensione.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
I capi degli uffici del personale danno comunicazione telegrafica e simultaneamente con raccomandata postale, alla Commissione elettorale, dei casi di esclusione dall'elettorato attivo o passivo previsti dall'art. 17 della legge 23 febbraio 1962, n. 2. La Commissione provvede alle conseguenti cancellazioni dalle liste degli elettori e dei candidati e, qualora le liste siano state pubblicate, ne dà comunicazione, prima dell'inizio delle votazioni, al presidente del seggio elettorale, che dispone le seguenti annotazioni e cancellazioni.
Della esclusione dei candidati il presidente del seggio informa altresì verbalmente gli elettori della stessa carriera o categoria del candidato escluso, all'atto della consegna della scheda;
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
I seggi elettorali sono istituiti, per il personale dell'Amministrazione Centrale e i relativi pensionati, presso la Presidenza della Regione, e, per gli elettori appartenenti agli uffici periferici ed i relativi pensionati, presso gli uffici delle Commissioni provinciali di controllo.
A ciascun seggio non possono essere iscritti più di cinquecento elettori.
I componenti dei seggi sono scelti, su proposta della Commissione elettorale, dal Presidente della Regione tra gli elettori appartenenti all'Amministrazione Centrale e, per i seggi istituti presso gli uffici periferici, tra gli elettori residenti nella provincia.
Ogni seggio è composto di un presidente, nominato tra gli impiegati di ruolo delle carriere direttive, di cinque scrutatori, scelti uno per ciascun tipo di carriera o categoria, e di un segretario, nominato tra gli impiegati di ruolo delle carriere di concetto. Lo scrutatore appartenente alle carriere direttive assume la vice presidenza del seggio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Per le operazioni di votazione e gli adempimenti dei componenti dei seggi elettorali, oltre alle disposizioni degli articoli seguenti, si osservano, con gli opportuni adattamenti, quelle contenute negli articoli 12, comma 4º, 13, 14 comma 1º dal n. 1 al n. 5 e ultimo comma, nonchè nei primi sette commi dell'art. 15, del D. P. Rep. 23 maggio 1958, n. 959.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Con il decreto che indice le elezioni è nominata una Commissione elettorale di sette membri, scelti dal Presidente della Regione tra gli appartenenti alle carriere e categorie indicate dall'art. 17 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, in ragione di un membro per ciascuna di esse.
La Commissione è presieduta dal funzionario appartenente alla carriera direttiva e sceglie nel proprio seno il segretari responsabile della tenuta dei verbali.
La Commissione elettorale, che ha sede presso la Presidenza della Regione, esercita le attribuzioni di cui agli articoli 6, 7, 9, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1958, n. 959, oltre a quelle previste dal presente statuto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Le candidature possono essere presentate da almeno 40 elettori appartenenti alla medesima carriera o categoria del candidato.
Nella prima attuazione del presente statuto, per i pensionati ed i salariati sono sufficienti otto presentatori.
Le candidature sono accompagnate dalla dichiarazione di accettazione del candidato. La predetta dichiarazione è depositata personalmente dal candidato o da uno dei presentatori nella segreteria della Commissione elettorale, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 20 del decimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice le elezioni.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Le liste dei candidati, compilate sulla base delle candidature riconosciute regolari dalla Commissione, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione entro 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
Ogni elettore può reclamare, con lettera raccomandata da spedirsi entro tre giorni dalla data di pubblicazione delle candidature, alla commissione elettorale per qualsiasi irregolarità od omissione.
La Commissione procede, senza ritardo, alle rettifiche necessarie, che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e comunicate ai presidenti dei seggi.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Le schede di votazione sono conformi al modello allegato. Esse vengono bollate a cura della Commissione elettorale e sono consegnate al presidente del seggio almeno due giorni prima della data delle votazioni, in numero non inferiore a quello degli elettori del seggio aumentato del 25%.
Le operazioni di votazione hanno inizio alle ore 8 e termine alle ore 17 dello stesso giorno. Subito dopo, si procede alle operazioni di scrutinio che sono portate a compimento senza interruzione.
Il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa fornita dal seggio, un x sull'apposita casella a fianco del nome del candidato prescelto.
Delle eventuali contestazioni sollevate in sede di votazione o di scrutinio si fa menzione, a cura del presidente del seggio, nel verbale delle operazioni.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
La Commissione elettorale si riunisce il terzo giorno successivo alla data delle votazioni per procedere allo scrutinio generale delle votazioni.
Nella stessa riunione essa si pronunzia sulle contestazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
Un esemplare del verbale delle operazioni suddette è consegnato, appena ultimate le operazioni medesime al Segretario Generale della Presidenza della Regione.
Il Presidente della Regione, con proprio decreto, rende esecutivi i risultati della votazione e dichiara eletti, per ciascuna delle carriere e categorie previste nelle lettere e), f), g), ed h) dell'art. 5 del presente statuto, i candidati o il candidato che hanno riportato il maggior numero di voti.
A parità di voti è eletto il candidato di qualifica più elevata e, nel caso di candidati aventi la medesima qualifica o qualifiche equiparate, quello più anziano nella qualifica; a parità di anzianità e, nel caso di parità di voti tra candidati pensionati, è prescelto il più anziano di età.
I Consiglieri di amministrazione che cessano dal servizio o passano ad una carriera o categoria diversa da quella nell'ambito della quale sono stati eletti o sono sospesi dalla qualifica o si dimettono, decadono dall'ufficio e, in loro vece, sono nominati, con le modalità di cui al terzo comma, i candidati che li seguono nella graduatoria dei voti riportati.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Ai servizi del Fondo si provvede con personale di ruolo della Amministrazione Centrale della Regione, nei limiti dell'annessa tabella, collocato in posizione di comando.
Le competenze fondamentali ed accessorie al personale di cui al precedente comma continuano ad essere corrisposte dalle Amministrazioni di appartenenza.
Nessun emolumento può essere corrisposto al predetto personale a carico del Fondo.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Il funzionario preposto ai servizi del Fondo è nominato, su designazione del Consiglio di amministrazione, con decreto del Presidente della Regione ed assume la qualifica di Direttore del Fondo.
Il Direttore del Fondo:
a) cura la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori previsti dall'art. 2 del presente statuto;
b) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo assicurando altresì la tempestiva esecuzione delle notificazioni, comunicazioni e pubblicazioni prescritte;
c) predispone gli atti e cura l'istruttoria degli affari da sottoporre sia al Consiglio di amministrazione che al Comitato esecutivo;
d) organizza i servizi del Fondo e vigila sul regolare funzionamento dei medesimi;
e) esercita, nei confronti del personale comandato presso il Fondo, i poteri e le attribuzioni spettanti, a norma del vigente stato giuridico, al Capo del personale.
Il Direttore è alle immediate dipendenze del Presidente del Fondo ed è responsabile del regolare funzionamento di tutti i servizi.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Le deliberazioni di cui al primo comma dell'articolo 22 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, sono trasmesse, in duplice, esemplare, al Presidente della Regione entro il quinto giorno successivo alla data di riunione del Consiglio di amministrazione in cui sono stati adottate.
La pubblicazione delle predette deliberazioni nel Bollettino Ufficiale viene eseguita non appena interviene l'approvazione di cui al primo comma dell'art. 24 della legge sopracitata.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.
Il presente statuto potrà essere modificato, con le modalità stabilite dall'art. 26 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, su proposta del Consiglio di amministrazione del Fondo o per iniziativa del Presidente della Regione, sentito in questo caso il predetto Consiglio di amministrazione.
D'ANGELO
Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo Atti del Governo - addì 17 luglio 1962, reg. 1, foglio 5.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26 della L.R. 73/79.