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LEGGE 8 giugno 1962, n. 604

G.U.R.I. 4 luglio 1962, n. 167

Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.

TESTO COORDINATO (al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORDINAMENTO DELLA CARRIERA

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

Art. 1

Classificazione dei Comuni per l'assegnazione del segretario

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 2

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 3

Classificazione delle Province per l'assegnazione del segretario

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 4

Revisione della classificazione dei Comuni

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 5

Revisione della classificazione delle Province

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 6

Attribuzione al Comune o alla Provincia di un segretario di qualifica superiore

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 7

Attribuzione al Comune o alla Provincia di un segretario di qualifica inferiore

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

CAPO II

NOMINA E SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA

Art. 8

Concorso di ammissione in carriera dei segretari comunali

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 9

Esclusione dal concorso

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 10

Commissione giudicatrice del concorso di ammissione in carriera

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 11

Prove di esame

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 12

Disciplina degli esami

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 13

Candidati dichiarati idonei

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 14

Formazione e pubblicazione della graduatoria

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 15

Riserve di posti e preferenze

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 16

Ruoli dei segretari comunali

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 17

Promozioni a segretario comunale di 1ª classe

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 18

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 19

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 20

Valutazione del servizio militare

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 21

Nomina a segretario comunale generale di 1ª e 2ª classe

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 22

Nomina a segretario provinciale generale di 2ª classe

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 23

Nomina a segretario provinciale generale di 1ª classe

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

CAPO III

DISCIPLINA DEI CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DEI POSTI DI SEGRETARIO GENERALE DI 1ª E 2ª CLASSE E DI SEGR. CAPO DI 1ª CLASSE

Art. 24

Termini per il bando e l'espletamento dei concorsi per le sedi vacanti della prima e seconda classe

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 25

Periodo minimo di permanenza in ciascuna sede

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 26

Ammissione ai concorsi dei vice segretari e dei capi ripartizione

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 27

Commissioni giudicatrici dei concorsi

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

CAPO IV

TRASFERIMENTO D'UFFICIO E CONCORSI PER TRASFERIMENTO

Art. 28

Trasferimento d'ufficio

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 29

Concorsi per trasferimento a sedi delle classi quinta e quarta

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 30

Concorso per trasferimento a sedi della classe terza

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 31

Commissione giudicatrice del concorso per trasferimento a sedi della classe terza

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

CAPO V

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO

Art. 32

Collocamento a riposo

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

TITOLO II

STATO GIURIDICO DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 33

Estensione ai segretari comunali e provinciali di norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I

STIPENDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITÀ E COMPENSI

Art. 34

Stipendi

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 35

Stipendio del segretario provinciale nel caso di nomina diretta

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 36

Misure delle indennità e dei compensi

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 37

Indennità di missione e di trasferimento

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 38

Trattamento economico durante la disponibilità

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 39

Trattamento economico del segretario supplente e del segretario reggente

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

CAPO II

DIRITTI DI SEGRETERIA

Art. 40

Provento e ripartizione dei diritti di segreteria

(modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1963, n. 361, nel testo modificato dall'art. 16, comma 4, del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749)

E' obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a Mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D.

Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma.

[Il provento dei diritti di segreteria è ripartito in conformità alla tabella E.] (comma abrogato) (1)

[La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata al 22 per cento dello stipendio e al 35 per cento degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi.] (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 27, u.c., del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 41

Registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria

L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonché da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria.

Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale a sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal capo dell'Amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto viene, di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.

Nei Comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento è vistato dal Sindaco.

Art. 42

Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno

(integrato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107)

Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra Comune e segretario secondo la tabella E sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonché al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.

Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare nonché quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'articolo 14 della presente legge e per il conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali.

Le somme di cui al primo comma sono versate, al fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei "servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato", nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.

Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile, in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone le erogazioni in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno l'apposito rendiconto.

CAPO III

CONCESSIONI SPECIALI

Art. 43

Concessione dell'alloggio

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 44

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

Tassa di concorso

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 46

Concorsi banditi e non espletati

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 47

Revisione straordinaria della classificazione

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 48

Segretari in servizio con la qualifica di segretario comunale di 1ª e 2ª classe

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 49

Segretari comunali in servizio con la soppressa qualifica di segretario capo di 3ª classe

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 50

Segretari comunali in servizio con la qualifica di segretario capo di 1ª e 2ª classe

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 51

Segretari in servizio con la qualifica di segretario capo di 2ª classe presso segreterie di Comuni assegnati alla classe seconda

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 52

Segretari in servizio con la qualifica di segretario capo di 1ª classe presso segreterie di Comuni assegnati alla classe seconda

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 53

Segretari in servizio con la qualifica di segretario generale di 2ª classe presso segreterie di Comuni o di Province assegnati alla prima classe

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 54

Segretari in servizio nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 55

Promozione alla qualifica di segretario di prima classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 56

Promozione a segretario capo di seconda classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 57

Riduzione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale di prima classe

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 58

Nomina diretta del segretario provinciale

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 59

Facoltà di trattenere in servizio i segretari oltre il 65° anno di età.

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 60

Esodo volontario

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 61

Nomina dei segretari di qualifica iniziale nel primo quinquennio di applicazione della legge

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 62

Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali.

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

Art. 63

Disposizioni abrogate

(abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1962

SEGNI

FANFANI - TAVIANI - TRABUCCHI - TREMELLONI - BOSCO - GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

TABELLE - [non disponibili].