
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9, comma 1, della L.R. 8/69.
LEGGE REGIONALE 30 maggio 1962, n. 18
G.U.R.S. 9 giugno 1962, n. 24
Assegno mensile ai minorati fisici e psichici irrecuperabili.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9, comma 1, della L.R. 8/69.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9, comma 1, della L.R. 8/69.
L'assegno mensile di cui alla legge 21 ottobre 1957, n. 58 e successive modifiche, è esteso ai minorati fisici e psichici irrecuperabili di ambo i sessi e di età superiore ai 18 anni che, per effetto della minorazione siano permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro, che non abbiano mezzi propri di sussistenza e non siano ospitati in Istituti con rette a carico di Enti pubblici.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9, comma 1, della L.R. 8/69.
Sono esclusi dai benefici della presente legge i minorati la cui minorazione dipenda da cause di guerra, di servizio militare o civile, di lavoro, che siano coperti da protezione assicurativa.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9, comma 1, della L.R. 8/69.
Il servizio di cui all'art. 3 della legge 21 ottobre 1957, n. 58, è così denominato: "Assegno mensile ai vecchi lavoratori ed ai minorati fisici e psichici irrecuperabili".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9, comma 1, della L.R. 8/69.
Le modalità per l'ammissione al godimento dell'assegno mensile sono quelle stabilite dal regolamento per la esecuzione della legge 21 ottobre 1957, n. 58, emesso con D.P. 21 aprile 1958, n. 6 e successive modificazioni che si rendano necessarie per l'attuazione della presente legge da approvarsi entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9, comma 1, della L.R. 8/69.
Gli accertamenti delle minorazioni dei soggetti ai quali ha riguardo la presente legge possono essere affidati all'I.N.A.I.L. attraverso convenzione da stipularsi dall'Amministrazione regionale.
Il giudizio emesso in sede medica è vincolante per la Commissione regionale di cui all'art. 4 della legge 21 ottobre 1957, n. 58, integrata, per la materia, da un rappresentante nominato dall'Assessore al lavoro, cooperazione, previdenza sociale, igiene e sanità, su terna indicata dalla libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9, comma 1, della L.R. 8/69.
La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata analoga legge dello Stato a favore dei beneficiari della presente legge.
Le norme della presente legge non si applicano ai mutilati ed invalidi civili che godono di assegni comunque derivanti da altre leggi.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9, comma 1, della L.R. 8/69.
Alla presente legge si estendono le norme della legge 21 ottobre 1957, n. 58, in quanto applicabili.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9, comma 1, della L.R. 8/69.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio in corso, la spesa di L. 5.000.000 da prelevarsi dal cap. 47 del bilancio della Regione.
Per gli esercizi successivi si provvederà con la legge del bilancio entro il limite annuo di spesa di lire 300.000.000.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9, comma 1, della L.R. 8/69.