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LEGGE REGIONALE 6 marzo 1962, n. 4

G.U.R.S. 10 marzo 1962, n. 11

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13, concernente la concessione di contributi per la istituzione di punti e depositi franchi nella Regione Siciliana.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 18/1996)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(integrato dall'art. 6 della L.R. 18/96)

Le agevolazioni previste dalla legge 27 febbraio 1950, n. 13 sono estese alla esecuzione delle opere e degli impianti occorrenti per la idonea attrezzatura dei porti siciliani, nonchè alla costruzione ed all'ampliamento sia all'interno che all'esterno del perimetro dei punti e depositi franchi, di locali, impianti e servizi destinati ad agevolare l'attività industriale e gli scambi commerciali, aventi per oggetto prodotti dell'agricoltura e della pesca, purchè la costruzione e la gestione di detti impianti e locali siano effettuate a cura:

a) di enti pubblici o di altri enti, dei quali facciano parte enti pubblici;

b) di enti a carattere consorziale e società, dei quali facciano parte produttori che rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale;

c) di enti cooperativistici e di cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie portuali prevista dall'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

L'istanza per ottenere le agevolazioni di cui al precedente articolo ed alla legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13, corredata dei progetti e preventivi di spesa, è sottoposta, previo parere dell'Ufficio del Genio Civile e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti, all'approvazione dell'Assessore per l'industria e commercio, il quale determina, con suo decreto, la misura del contributo e l'ammontare della spesa, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1950, n. 13.

La liquidazione del contributo è effettuata dopo il collaudo delle opere da parte degli organi tecnici competenti. Sul contributo stesso possono essere corrisposti acconti in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dagli organi tecnici.

Art. 3

La spesa annua autorizzata dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1950, n. 13, è aumentata a L. 150 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 marzo 1962.

D'ANGELO