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LEGGE REGIONALE 2 marzo 1962, n. 3

G.U.R.S. 3 marzo 1962, n. 10

Disposizioni per le Commissioni, i Consigli, i Comitati e gli altri organi collegiali, comunque denominati, operanti presso l'Amministrazione della Regione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alle Commissioni, ai Consigli, ai Comitati ed agli altri organi collegiali, comunque denominati, nonchè alle Commissioni giudicatrici di concorsi e di esami, operanti presso le Amministrazioni della Regione, aventi anche ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, con la stessa decorrenza e con le modifiche di cui appresso.

Resta ferma l'applicazione di disposizioni di legge che prevedono la corresponsione di gettoni di presenza o di altri compensi in misura superiore a quella prevista dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 2

La misura dei gettoni di presenza per i presidenti degli organi collegiali di cui al precedente articolo può essere elevata sino a L. 3.000 con il provvedimento istitutivo e di nomina dei componenti di ciascun organo collegiale.

Art. 3

L'istituzione di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, non previsti da disposizioni legislative e regolamentari, ha luogo con decreto presidenziale da adottarsi di concerto con l'Assessore per il bilancio, su proposta dell'Assessore del ramo d'amministrazione presso cui le Commissioni, i Consigli, i Comitati ed i Collegi sono da istituire.

Ai componenti dei predetti organi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.

Art. 4

Per le Commissioni incaricate dello studio di questioni giuridico-costituzionali, che richiedono particolare impegno e competenza, il Presidente della Regione può disporre, di concerto con l'Assessore per il bilancio, la corresponsione di compensi in misura forfettaria, in relazione al lavoro compiuto.

Tali compensi sono corrisposti in sostituzione del gettone di presenza ed in aggiunta al trattamento di missione, eventualmente dovuto, ai componenti estranei all'Amministrazione della Regione, scelti fra docenti universitari, magistrati, liberi professionisti, funzionari statali con qualifica non inferiore a ispettore generale, e persone particolarmente competenti nelle materie giuridico-costituzionali.

Art. 5

Alla copertura del maggior onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 15 milioni, si provvede mediante prelievo dal cap. 47 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1961-62.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 marzo 1962.

D'ANGELO