
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
LEGGE 10 febbraio 1962, n. 57
G.U.R.I. 2 marzo 1962, n. 56
Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori. (1)
TESTO COORDINATO (alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e con annotazioni alla data 15 maggio 1998)
Vedi D.M. LL.PP. 15 maggio 1998, n. 304: "Regolamento concernente la nuova tabella delle categorie di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Denominazione dell'Albo
L'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, assume la denominazione di "Albo nazionale dei costruttori", è disciplinato dalle seguenti norme, che sostituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo 1942, n. 511, e comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati nella tabella allegata.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Iscrizione nell'Albo
(modificato dall'art. 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, dall'art. 1 della legge 28 aprile 1976, n. 191, dall'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 e sostituito dall'art. 1 della legge 15 novembre 1986, n. 768)
1. L'iscrizione nell'albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato.
2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte inscritte nell'Albo per le dette categorie.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici
(integrato dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1968, n. 93)
L'ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici degli iscritti nell'Albo ha luogo senza bisogno di altre attestazioni oltre al certificato generale del casellario giudiziale per le persone per le quali esso è richiesto dai successivi articoli 13 e 15 e, per le società commerciali, al certificato della cancelleria del tribunale di cui al successivo articolo 15, secondo comma.
In luogo del certificato della cancelleria del tribunale di cui all'ultima parte del precedente comma, le società commerciali possono presentare una dichiarazione sottoscritta dal loro legale rappresentante, dalla quale risulti che la società non si trovi in istato di liquidazione o di fallimento o non ha presentato domanda di concordato; in tal caso, il certificato è presentato dalla ditta aggiudicataria all'atto della stipulazione del contratto.
L'iscrizione nell'Albo, tuttavia, non preclude all'Amministrazione l'esercizio delle facoltà di esclusione da ogni singola gara, di cui all'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Lavori speciali
Quando si tratti di lavori che richiedono una particolare specializzazione e per i quali non figurano nell'Albo imprese idonee, possono essere ammesse agli appalti imprese nazionali non ancora iscritte od imprese straniere, purchè le Amministrazioni ne diano preventiva motivata comunicazione al Comitato di cui al successivo articolo 6, il quale comunicherà le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Classifica d'iscrizione
(modificato dall'art. 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, dall'art. 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191, dall'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 e dall'art. 2 della legge 15 novembre 1986, n. 768)
I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto.
Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabelle annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato centrale.
La classifica secondo l'importo è stabilita come segue: 1) fino a lire 75.000.000 2) fino a lire 150.000.000 3) fino a lire 300.000.000 4) fino a lire 750.000.000 5) fino a lire 1.500.000.000 6) fino a lire 3.000.000.000 7) fino a lire 6.000.000.000 8) fino a lire 9.000.000.000 9) fino a lire 15.000.000.000 10) oltre lire 15.000.000.000
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Comitato centrale per l'Albo
(modificato dall'art. 3 della legge 29 marzo 1965, n. 203 e dall'art. 3 della legge 15 novembre 1986, n. 768)
Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito il Comitato centrale per l'Albo dei costruttori.
Esso ha il compito della formazione, della tenuta e della pubblicazione dell'Albo, secondo le norme della presente legge e può articolarsi in Sottocomitati con particolari attribuzioni.
Le deliberazioni del Comitato e dei Sottocomitati sono valide se prese con l'intervento della metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, è ammesso il ricorso al Ministro per i lavori pubblici il quale, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte del Comitato.
Il Comitato riferisce semestralmente sulla sua attività al Ministro per i lavori pubblici, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione ai titolari degli altri Dicasteri.
Il Comitato centrale, è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è costituito:
a) da un magistrato designato dal primo presidente della Corte di cassazione;
b) da quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra i quali almeno un presidente di sezione, che ha funzioni di vicepresidente del Comitato;
c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa, nonché delle partecipazioni statali. (1)
d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade;
e) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali, riconosciute, di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo;
f) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro; (2)
g) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;
h) dal capo dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, anche con funzioni di segretario del Comitato.
Il servizio di segreteria del Comitato e tutti gli altri servizi esecutivi inerenti all'Albo sono disimpegnati dall'Ispettorato generale per i contratti e l'Albo nazionale degli appaltatori, già esistente presso il Ministero dei lavori pubblici che assume la denominazione di Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti.
Ai membri del Comitato compete il gettone di presenza previsto dalla legge 4 novembre 1950 numero 888.
Ai membri che per partecipare alle riunioni devono spostarsi dalla propria residenza, compete, oltre al gettone di presenza di cui al precedente comma, anche il trattamento di missione stabilito per il corrispondente grado, se siano dipendenti statali, e quello previsto per il personale delle carriere direttive coefficiente 670 del personale statale, se siano estranei all'Amministrazione statale.
La lettera c) del quinto comma è stata modificata dall'art. 3 della legge 15 novembre 1986, n. 768.
La lettera f) del quinto comma è stata sostituita dall'art. 3 della legge 29 marzo 1965, n. 203 e modificata dall'art. 3 della legge 15 novembre 1986, n. 768.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Nomina del Comitato centrale
I membri del Comitato centrale per l'Albo sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
I membri di cui alle lettere a), b), c), del precedente articolo 6 sono nominati su designazione degli organi competenti. Per i membri indicati nelle lettere e) f), g) le organizzazioni competenti più rappresentative sottopongono una terna di nomi per ciascun membro da nominare.
I membri sono nominati in ragione del loro ufficio, rimangono in carica tre anni, e possono essere confermati.
Gli altri membri del Comitato, ove, per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il triennio, sono sostituiti con l'osservanza delle modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo. I consiglieri subentrati esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori, salvo la eventuale, successiva conferma.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Comitato regionale per l'Albo
(modificato dall'art. 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203, dall'art. 4 della legge 28 aprile 1976, n. 191, dall'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, dall'art. 4 della legge 15 novembre 1986, n. 768 e dall'articolo unico della legge 7 marzo 1985, n. 100)
Presso ogni Provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituito un Comitato regionale per l'Albo dei costruttori, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'Albo nell'ambito della Regione, secondo le norme della presente legge.
Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 3.000 milioni e esprime parere su quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale. (1)
Le deliberazioni del Comitato sono valide se prese con l'intervento di almeno la metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse è ammesso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso al Comitato centrale.
Il Comitato regionale è presieduto dal provveditore alle opere pubbliche (nel Veneto dal presidente del Magistrato alle acque) ed è costituito:
a) da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello;
b) dal vice provveditore regionale alle opere pubbliche e dagli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice presidente. (2)
c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa, nonché delle partecipazioni statali (3);
d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade;
e) da un rappresentante della Giunta regionale ove esista;
f) da un rappresentante della Provincia in cui ha sede il Provveditorato;
g) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali, riconosciute di rappresentanza del movimento cooperativo;
h) da nove rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori dei quali 2 in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro (3);
i) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;
l) da un rappresentante del Magistrato del Po, nelle Regioni di competenza.
La segreteria del Comitato è costituita dal provveditore con personale del Provveditorato.
Ai membri del Comitato sono applicabili le norme di cui agli ultimi due commi dell'articolo 6.
In deroga a quanto previsto dai commi primo, quarto e quinto del presente articolo, il comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna ha sede presso l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari ed è presieduto dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, il quale provvede, altresì, alla costituzione della segreteria con personale appartenente all'ufficio delle opere marittime di Cagliari. (4)
In luogo dei membri di cui alla lettera h) del quarto comma del presente articolo, fanno parte del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna tre funzionari dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari, di cui uno con funzioni di vice-presidente. (4)
Ai sensi della lettera f) del quarto comma che precede, fa parte del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna un rappresentante un rappresentante della provincia in cui ha sede il predetto ufficio del genio civile per le opere marittime. (4)
Resta ferma, anche con riguardo al comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna, ogni altra disposizione della presente legge non incompatibile con il disposto di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono (4).
Comma modificato dall'art. 4 della legge 15 novembre 1986, n. 768.
La lettera b) del quarto comma è stata sostituita dall'art. 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203.
La lettera c) e h) del quarto comma sono state modificate dall'art. 4 della legge 15 novembre 1986, n. 768.
Commi aggiunti dall'articolo unico della legge 7 marzo 1985, n. 100.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Nomina del Comitato regionale
I membri dei Comitati regionali per l'Albo sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
I membri di cui alle lettere a), b), c), d), l) di cui al precedente articolo 8, sono nominati su designazione degli organi competenti. Per i membri di cui alle lettere e), f), gli organi competenti sottopongono al Ministero stesso una terna di nomi per ciascun membro da nominare. Per i membri di cui alle lettere g), h), i), la terna è proposta dalle organizzazioni competenti più rappresentative.
Le norme per la durata in carica dei membri dei Comitati regionali sono quelle degli ultimi due commi dell'articolo 7.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Casellario dei costruttori e pubblicazione dell'Albo
Presso il Comitato centrale ed a cura di questo è istituito il casellario dei costruttori iscritti all'Albo.
Per la tenuta e l'aggiornamento di esso i Comitati regionali, oltre all'invio al Comitato centrale di tutta la documentazione relativa alle pratiche di iscrizione da essi definite per competenza o da essi istruite, devono raccogliere dagli uffici tecnici delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici e trasmettere altresì allo stesso Comitato centrale:
a) il giudizio complessivo espresso dal collaudatore, alla fine di ogni lavoro, sulla condotta del lavoro stesso da parte del costruttore. Tale giudizio costituisce pertanto un adempimento obbligatorio delle procedure di collaudo e deve essere espresso con atto separato e riservato;
b) tutte le informazioni utili circa il comportamento dei costruttori durante l'esecuzione di lavori ad essi affidati;
c) tutte le altre notizie riguardanti i costruttori che, anche indipendentemente dalla esecuzione di lavori, possano essere utili ai fini della tenuta del Casellario.
Il Casellario è a disposizione di tutte le amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per ogni notizia riguardante i costruttori.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Spese per la tenuta dell'Albo e del Casellario
Per le spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'Albo e del Casellario è stanziata annualmente apposita somma nell'esistente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Domanda di iscrizione
Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere domanda al Comitato centrale, corredandola dei documenti e certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria del Comitato regionale della circoscrizione in cui hanno sede.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni
(modificato dall'art. 6 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e sostituito dall'art. 15 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e dall'art. 28 della legge 3 gennaio 1978, n. 1)
I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:
1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione nell'albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;
2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;
2-bis) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dagli articoli 10 e 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575(1);
3) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione del Paese di residenza;
4) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;
6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad un'associazione di categoria.
Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresì prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.
Numero aggiunto dall'art. 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e modificato dall'art. 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni
1) Idoneità tecnica. - L'idoneità tecnica è dimostrata mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici in attività di servizio riferentisi eseguiti o diretti dal richiedente e da ogni altro documento.
I certificati di cui al comma precedente debbono indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo e il luogo di esecuzione e dichiarare se lo furono regolarmente e con buon esito o se diedero luogo a vertenze con l'Amministrazione in sede arbitrale o giudiziaria con l'indicazione dell'esito di esse.
Se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato e di Enti pubblici il certificato è rilasciato da un funzionario in servizio attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del Genio civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto la sorveglianza dell'ufficio, cui il funzionario stesso è preposto, i lavori furono eseguiti.
Se si tratta di lavori eseguiti per conto di privati, la relativa dichiarazione, da rilasciarsi dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, deve essere confermata, previ accertamenti, dall'ingegnere capo del Genio civile.
Per i lavori eseguiti o diretti all'estero, possono essere presentati certificati del console competente, che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con l'esplicita dichiarazione che, prima di rilasciarli, il funzionario, dal quale gli atti sono sottoscritti, ha eseguito accurate indagini ed assunto informazioni presso le autorità tecniche del luogo.
2) Capacità finanziaria. - Essa è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che validamente comprovino la potenzialità economica e finanziaria dell'interessato.
Le referenze bancarie sono richieste direttamente e riservatamente dal Comitato competente agli istituti indicati dal richiedente nella relativa domanda di iscrizione. Gli altri documenti debbono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda di iscrizione e, se di data più remota, debbono essere espressamente confermati in data non anteriore di un mese a quella della domanda stessa.
3) Attrezzatura tecnica. - Il possesso dell'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente, nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere di cui egli dispone, salva la facoltà dell'Amministrazione di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o inesatte affermazioni.
Qualora il titolare dell'impresa sia persona diversa dal direttore tecnico, i documenti di cui al n. 1) debbono riferirsi al direttore, quelli di cui ai numeri 2) e 3) debbono riferirsi al titolare.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Requisiti delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane
(modificato dall'art. 7 della legge 29 marzo 1965, n. 203 e dall'art. 16 della legge 8 agosto 1977, n. 584)
Per l'iscrizione delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane:
a) i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico ed a tutti i componenti se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di società o di consorzio;
b) i documenti di cui al numero 1) dell'articolo 14 debbono riferirsi al direttore tecnico.
Le società sono tenute inoltre a esibire copia autentica dell'atto costitutivo e un certificato della cancelleria del tribunale o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la società rilasciato non oltre due mesi prima della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in istato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Tassa di iscrizione
(modificato dall'art. 8 della legge 29 marzo 1965, n. 203)
L'iscrizione nell'Albo è subordinata al pagamento di una tassa di iscrizione annuale nella misura seguente.
per la classifica di cui all'art. 5:
(N.d.R. - Si omette la tabella - Chiedere gli importi alle segreterie dell'Albo costruttori).
Qualora un'impresa sia iscritta per più categorie o sottocategorie, la tassa è commisurata all'ammontare più alto fra quelli delle singole categorie o sottocategorie per le quali il costruttore è iscritto.
Entro il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti debbono far pervenire al Comitato centrale la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di iscrizione per l'anno successivo.
Per ottenere la cancellazione dall'Albo, gli iscritti sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre, domanda in carta libera, di cancellazione da effettuarsi per l'anno successivo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Certificato d'iscrizione
L'iscrizione nell'Albo si comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dal Comitato centrale di cui all'articolo 6.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Cambio di classifica
I costruttori possono chiedere l'iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo che siano trascorsi sei mesi dalla prima iscrizione o dall'ultima modificazione.
L'iscrizione può essere modificata d'ufficio quando risulti che il costruttore, nella esecuzione di determinati lavori, ha dimostrato di non possedere l'attrezzatura e la idoneità necessarie.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Segnalazione di variazione
Le imprese iscritte nell'Albo debbono comunicare entro trenta giorni al Comitato centrale, nelle forme di cui all'articolo 12, tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura che siano influenti ai fini della presente legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione
(modificato dall'art. 23 dell'art. 13 settembre 1982, n. 646 e dall'art. 9 della legge 29 marzo 1965, n. 203)
L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa dal Comitato centrale, quando a carico del costruttore si verifichi uno dei seguenti casi:
1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
2) siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo articolo 21), n. 2) o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione di lavori;
4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
5) negligenza nell'esecuzione di lavori;
6) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
7) inosservanza dell'obbligo stabilito dal precedente articolo 19.
Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o a più soci o al direttore tecnico se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Cancellazione dall'Albo
(integrato dall'art. 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e modificato dall'art. 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55)
Sono cancellati dall'Albo con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
1) grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;
2) condanna per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo;
2-bis) emanazione di un provvedimento che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa.
3) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
4) domanda di cancellazione dall'Albo presentata a norma dell'articolo 16;
5) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5) 6) e 7) dell'articolo precedente.
Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Comunicazione degli addebiti
I provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21 sono preceduti dalla comunicazione al costruttore dei fatti addebitati con fissazione di un termine, non inferiore a 15 giorni, per le deduzioni.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Iscrizione a titolo di conferma
(sostituito dall'art. 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646)
Le imprese iscritte nell'Albo in base alle leggi 10 giugno 1937, n. 1139, e 30 marzo 1942, n. 511, possono ottenere l'iscrizione nel nuovo Albo a titolo di conferma della precedente. La relativa domanda dovrà essere presentata, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Comitato regionale nella cui circoscrizione le imprese hanno sede.
La domanda dovrà indicare per quali categorie di lavoro fra quelle elencate nella tabella annessa alla presente legge, e per quale importo di classifica si chiede l'iscrizione e dovrà essere corredata di tutti i documenti e delle attestazioni di requisiti di cui agli articoli 13, 14 e 15.
L'iscrizione a titolo di conferma non ha effetto fino a quando l'impresa non risulti in regola col pagamento della tassa di concessione governativa per tutto il periodo di tempo decorrente dalla originaria iscrizione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Ammissione agli appalti di imprese che hanno presentato domande di conferma e di nuova iscrizione
(modificato e integrato dall'art. 1 della legge 5 aprile 1967, n. 162)
Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potrà continuare ad avere luogo in base alle norme e ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima dell'emanazione della presente legge. Le imprese debbono però dimostrare di aver presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione. Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15 milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo o concorso dello Stato.
Scaduto il periodo indicato nel primo comma, l'ammissione agli appalti può aver luogo, con le norme ed i criteri richiamati nel comma stesso, per le sole imprese nei cui riguardi non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione purché esse abbiano presentato, nei modi prescritti e con la necessaria documentazione, la domanda di iscrizione o di conferma, rispettivamente entro il 17 marzo 1967 od entro il termine stabilito dall'articolo 23.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Allegato
Tabella di classificazione per le iscrizioni nell'Albo nazionale dei costruttori.
(modificata dall'art. 1 del D.M. 22 febbraio 1964, n. 141, integrato dal D.M. 13 febbraio 1967, e modificato dal D.M. 25 febbraio 1982, n. 770)
Cat. I - Lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente - Demolizioni e sterri;
Cat. II - Edifici civili, industriali, monumenti completi di impianti e di opere connesse ed accessorie - Opere murarie relative ai complessi per la produzione e la distribuzione di energia;
Cat. III - Lavori di restauro:
a) restauro di edifici monumentali;
b) lavori e scavi archeologici.
Cat. IV - Opere speciali in cemento armato.
Cat. V - Impianti tecnologici e speciali - Impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale:
a) impianti termici di ventilazione e di condizionamento;
a1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;
b) impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;
c) impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione;
d) impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;
d1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;
e) impianti di pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione;
f) fornitura ed installazione di manufatti in:
1) metallo, legno, materie plastiche;
2) materiali lapidei;
3) materiali vetrosi;
g) tinteggiatura e verniciatura;
h) fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendi - lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione;
Cat. VI - Costruzione e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari.
Cat. VII - Segnaletica e sicurezza stradale.
Cat. VIII - Pavimentazione con materiali speciali;
Cat. IX - Lavori ferroviari:
a) lavori di manutenzione sistematica dell'armamento;
b) lavori speciali del binario;
c) impianti per la sicurezza del traffico;
d) impianti per la trazione elettrica;
e) impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.
Cat. X - Lavori idraulici:
a) acquedotti, fognature, impianti di irrigazione;
b) lavori di difesa e sistemazioni idrauliche;
c) gasdotti - oleodotti.
Cat. XI - Lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.
Cat. XII - Lavori speciali:
a) impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque;
b) impianti di trattamento di rifiuti.
Cat. XIII - Lavori marittimi:
a) costruzioni di moli, bacini, banchine, etc.;
b) lavori di dragaggio;
c) manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali.
Cat. XIV - Dighe.
Cat. XV - Gallerie.
Cat. XVI - Impianti per la produzione e la distribuzione di energia:
a) centrali idrauliche;
b) centrali termiche;
c) centrali elettronucleari;
d) impianti per la produzione di energia da fonti alternative;
e) impianti elettrici per centrali;
f) cabine di trasformazione;
g) linee ad alta tensione;
h) linee a media e bassa tensione;
i) apparati vari;
l) impianti esterni di illuminazione;
m) linee telefoniche ed opere connesse.
Cat. XVII - Carpenteria metallica.
Cat. XVIII - Impianti di telecomunicazioni.
Cat. XIX - Lavori ed opere speciali varie:
a) rilevamenti topografici speciali;
b) esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
c) fondazioni speciali;
d) consolidamento dei terreni ed opere speciali nel sottosuolo;
f) trivellazione e pozzi.
Cat. XX - Fornitura ed installazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto (grues, filovie, teleferiche, sciovie e similari).