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DECRETO PRESIDENZIALE 22 novembre 1963, n. 6

G.U.R.S. 14 dicembre 1963, n. 60

Approvazione dello Statuto dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.).

N.d.R. Per effetto dell'art. 43, u.c. della L.R. 22/74, il presente statuto è stato ABROGATO limitatamente alle parti in contrasto con le disposizioni contenute nel richiamato art. 43.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 7 febbraio 1963, n. 12, istitutiva dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione;

Considerato che, in esecuzione dell'art. 18 della citata legge, occorre provvedere alla approvazione dello Statuto dell'I.R.C.A.C.;

Udito il Consiglio di Giustizia amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Sulla proposta dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione;

DECRETA

Art. 0

Articolo Unico

E' approvato lo Statuto dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione nel testo allegato, composto di 23 articoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 6 novembre 1963.

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti - ufficio controllo atti del Governo - addì 10 dicembre 1963, reg. n. 1, fog. n. 52.

ALLEGATO

STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE (I.R.C.A.C.)

Art. 1 - L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Presidente della Regione e dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

L'Istituto ha la sua sede a Palermo.

Art. 2 - L'I.R.C.A.C. esplica la sua attività in conformità all'art. 1, comma 1º, e 2, comma 1º, della legge istitutiva 7 febbraio 1963, n. 12.

Art. 3 - L'Istituto esercita il credito a favore delle cooperative e loro consorzi, di cui all'art. 1, 2º comma, della legge, esclusi quelli previsti dall'art. 8 della legge stessa. Entro i limiti, per i fini e con le modalità fissate dagli artt. 3 e 7 della legge, presta garanzia per le operazioni di credito effettuate dalle stesse cooperative e loro consorzi con altri enti ed aziende di credito e può concorrere al pagamento degli interessi a favore delle aziende che operano il credito alle cooperative.

In particolare, l'I.R.C.A.C. compie tutte le operazioni previste dagli artt. 3, 4 e 6 della legge per:

a) far conseguire alle cooperative e loro consorzi le agevolazioni creditizie di cui al precedente art. 2;

b) agevolare e consentire la partecipazione di cooperative e loro consorzi a qualsiasi appalto pubblico e privato;

c) consentire alle cooperative agricole di produttori il finanziamento delle operazioni di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli.

Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, l'I.R.C.A.C., oltre alle operazioni di cui ai precedenti commi:

1) effettua operazioni di risconto del proprio portafoglio presso le aziende e gli istituti di credito cui è affidato il servizio di cassa;

2) richiede all'Amministrazione regionale le garanzie fidejussorie di cui all'art. 4 della legge;

3) può amministrare, con gestione separata, i fondi della Cassa. per il Mezzogiorno destinati al credito alla cooperazione, nonchè i fondi speciali di credito, e di servizio a favore delle cooperative e loro consorzi in forza di leggi nazionali e regionali;

4) esercita il credito di esercizio ed effettua, entro i limiti del 25% delle disponibilità liquide all'inizio di ogni esercizio, operazioni di credito a medio termine della durata massima di cinque anni.

Art. 4 - Il servizio di cassa è affidato, mediante apposita convenzione, agli istituti di credito operanti nella Regione, con preferenza a quelli costituiti in forma di cooperativa.

A tutte le operazioni effettuate dall'Istituto sono estesi i benefici di cui all'art. 9 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1421.

Art. 5 - Il patrimonio dell'Istituto nonchè i fondi di cui all'art. 3 della legge istitutiva ne costituiscono i mezzi di esercizio dell'attività.

Art. 6 - Sono organi dell'Istituto:

1) il Consiglio di amministrazione;

2) il Presidente;

3) il Collegio sindacale.

Art. 7 - Il Consiglio di amministrazione, composto del presidente, del vice-presidente e di nove consiglieri designati a sensi dell'art. 12 della legge, è nominato con decreto del Presidente della Regione.

Le funzioni di segretario sono espletate dal direttore dell'Istituto.

Art. 8 - Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Quando, nel corso del triennio, si verifichi una vacanza nei membri del consiglio, per morte, dimissioni o altre cause, si provvede alla sostituzione con le modalità previste nell'articolo precedente.

Il nuovo membro cesserà dalla carica insieme con gli altri al termine del triennio in corso.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione le persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge e 2382 del codice civile.

Art. 9 - Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) deliberare il programma di attività dell'Istituto;

b) deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonchè su tutte le operazioni di credito da effettuare sia con le cooperative loro consorzi, sia con gli istituti di credito;

c) deliberare i regolamenti per i servizi interni;

d) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;

e) concedere l'autorizzazione a stare in giudizio;

f) deliberare l'acquisto e la vendita di immobili, salva l'autorizzazione del Presidente della Regione, che provvede con decreto su proposta dell'Assessore pel il lavoro e la cooperazione.

Art. 10 - Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola, una volta al mese, e, in via straordinaria, su, richiesta del presidente del Collegio sindacale o su domanda scritta di almeno cinque consiglieri.

La convocazione viene fatta mediante avviso scritto, firmato dal presidente.

Le adunanze sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 6 consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Alle sedute del Consiglio interviene con voto consultivo il direttore dell'Istituto.

Le votazioni su questioni riguardanti persone ed argomenti di carattere riservato possono essere fatte a scrutinio segreto. In tal caso il numero minimo richiesto per la validità delle deliberazioni è elevato a 7.

Quando il Consiglio si riunisce in seduta segreta, esplica le funzioni di segretario un consigliere designato di volta in volta.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio.

Art. 11 - Il presidente ha la rappresentanza legale dell'I.R.C.A.C. e la firma sociale; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione o vigila sulla esecuzione delle medesime; prende, in casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima seduta;

Nell'adempimento delle sue funzioni il presidente è coadiuvato dal direttore.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

Art. 12 - Il Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi ed une supplente ai sensi dell'art. 14 della legge, è nominato con decreto del Presidente della Regione.

Il Collegio dura in carica tre anni.

Quando, nel corso del triennio, uno dei componenti cessi dalla carica per morte, dimissioni o altra causa, si provvede entro un mese, alla sua sostituzione con le modalità di cui al 1º comma del presente articolo. Il nuovo membro cesserà dalla carica insieme con gli altri membri al termine del triennio in corso.

Art. 13 - Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilità e la sua corrispondenza con i bilanci. Vigila sull'andamento amministrativo-contabile dell'Istituto e ne riferisce alla Presidenza della Regione e all'Assessorato del lavoro e della cooperazione per gli eventuali interventi di rispettiva competenza.

Il Collegio svolge, inoltre, le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile ed alle altre norme relative al controllo di enti pubblici economici.

Art. 14 - I sindaci devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione a sensi dell'art. 2405 del codice civile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni tre mesi.

Non possono far parte del Collegio sindacale coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile e i parenti e gli affini, entro il 4º grado, fra loro o con i componenti il Consiglio di amministrazione, i dirigenti, i funzionari e gli impiegati in servizio presso l'I.R.C.A.C.

Art. 15 - Il Consiglio di amministrazione provvederà a disporre il regolamento organico ed il regolamento sullo stato giuridico ed economico di attività e di quiescenza del personale, nonchè il regolamento sull'organizzazione amministrativo-contabile dell'ente.

I regolamenti saranno approvati con decreto del Presidente della Regione previa osservanza delle modalità previste dall'art. 18 della legge.

Art. 16 - Il personale occorrente per il funzionamento dell'Istituto compreso quello di cui all'art. 16 della legge relativa, è assunto - nei limiti dell'organico da determinarsi ai sensi dell'articolo precedente - mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Le modalità relative saranno stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della legge.

Fino a quando non sarà data attuazione alle disposizioni che precedono, si provvede in conformità all'art. 56 del D.P. Rep. 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 17 - Spetta al direttore dell'Istituto:

a) istruire gli affari;

b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio secondo le direttive del presidente;

c) sorvegliare e dirigere l'andamento degli uffici;

d) assistere alle sedute del Consiglio con voto consultivo e con le mansioni di segretario;

e) firmare la corrispondenza relativa agli atti di ordinaria amministrazione per i quali abbia ricevuto delega di firma dal presidente.

Art. 18 - L'Assessore per il lavoro e la cooperazione esercita la funzione ispettiva sull'attività dell'I.R.C.A.C.

Qualora il presidente o il Consiglio di amministrazione, ovvero entrambi, commettano gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti, debitamente accertate e contestate, o nel caso che risultino gravi irregolarità nel funzionamento dell'Istituto, l'amministrazione ordinaria può essere sciolta con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione. Con lo stesso decreto è nominato un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 19 - L'esercizio finanziario, ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine dell'esercizio si procede alla formazione del conto consuntivo del bilancio e del conto generale del patrimonio che devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 20 - Il bilancio deve indicare gli elementi attivi e passivi di cui all'art. 2424 del codice civile, in quanto applicabile.

Art. 21 - Entro il 30 maggio di ciascun anno il bilancio deve essere trasmesso dal Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale, corredato della relazione e dei documenti, giustificativi.

Art. 22 - Entro il 30 luglio di ciasciun anno, il bilancio deve essere trasmesso con una relazione di accompagnamento alla Presidenza della Regione e all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, anche per gli eventuali interventi di competenza, previsti dal precedente articolo 18.

Art. 23 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni concernenti la materia contenute nel codice civile e nelle leggi speciali.

Palermo, 22 novembre 1963.

Visto: D'ANGELO

CAROLLO