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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1963, n. 31

G.U.R.S. 21 ottobre 1963, n. 50

Istituzione di borse di studio in favore di studenti rimasti orfani in conseguenza della calamità abbattutasi nella Valle del Piave il 10 ottobre 1963.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 1

Sono istituite, a carico del bilancio della Regione, per venti esercizi consecutivi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, cinque borse di studio in favore di studenti rimasti orfani in conseguenza della calamità abbattutasi nella Valle del Piave il 10 ottobre 1963.

L'assegnazione delle borse di studio copre ogni spesa relativa al mantenimento ed all'istruzione dei beneficiari presso convitti, collegi ed istituti di istruzione aventi sede nel territorio della Regione, fino al compimento degli studi superiori, sempre che dimostrino attitudine agli stessi.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 2

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 8.000.000.

Le somme eventualmente non utilizzate alla fine di ciascuno esercizio finanziario sono conservate a residui ed utilizzate negli esercizi successivi.

Le somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1982-83 possono essere utilizzate, per le stesse finalità, nel triennio successivo.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 3

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione provvede con proprio decreto all'assegnazione delle borse.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 4

All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con le disponibilità di cui al cap. 66 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 ottobre 1963.

D'ANGELO