
LEGGE REGIONALE 5 giugno 1963, n. 29
G.U.R.S. 8 giugno 1963, n. 25
Incentivi alla costruzione di bacini galleggianti da effettuarsi presso cantieri navali siciliani per conto di enti residenti in qualsiasi porto nazionale.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La Regione Siciliana è autorizzata a concedere ai cantieri navali siciliani che, posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non oltre il termine del 31 luglio 1963, inizino la costruzione di bacini galleggianti destinati a qualsiasi porto del territorio nazionale, contributi sullo importo delle commesse risultanti dai contratti di costruzione, nella misura del 3% annuo e per la durata di anni dieci.
L'inizio della costruzione dovrà essere comprovato da apposito certificato rilasciato dal R.I.N.A.
Per la concessione dei contributi predetti è autorizzato il limite decennale di impegno annuo di lire 130 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge prelevando la somma dal capitolo 705 del bilancio dell'esercizio in corso.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Enna, 5 giugno 1963.
D'ANGELO