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LEGGE REGIONALE 2 maggio 1963, n. 28

G.U.R.S. 4 maggio 1963, n. 20

Modifiche alla legge 18 luglio 1950, n. 64, concernente l'Istituto regionale della vite e del vino ed alla legge 9 marzo 1962, n. 11, recante provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 28/1973)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 11 della L.R. 28/73)

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, è sostituito dai seguenti:

"L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il bilancio dell'Istituto mediante un contributo annuo commisurato a lire cento per ogni quintale di uva ammassato presso le cantine sociali esistenti nel territorio della Regione dai rispettivi soci.

Il predetto contributo in ogni caso non potrà essere superiore a lire 300 milioni, nè inferiore a lire 250 milioni, qualunque sia stato l'ammontare complessivo dei quintali di uva ammassata.

Per le finalità del presente articolo è inscritta nel bilancio della Regione, per ciascun esercizio, la spesa di L. 100 milioni nella rubrica "Assessorato dell'agricoltura e delle foreste", a partire dallo esercizio 1963-64.

Nell'ipotesi che la misura del contributo risulti superiore in relazione ai risultati dell'ammasso, all'anzidetta somma, il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, prelevando la somma all'uopo occorrente dal fondo per le spese impreviste".

Art. 2

All'art. 8 della legge 18 luglio 1950, n. 64, è aggiunto il seguente comma:

"I contributi con carattere continuativo, deliberati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura della Regione ai sensi della lettera c), sono destinati ad attività di trasformazione e di propaganda dei prodotti vitivinicoli".

Art. 3

Per il corrente esercizio finanziario l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere all'Istituto regionale della vite e del vino, a titolo di integrazione del relativo bilancio, la somma di lire 30 milioni.

All'onere relativo si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal capitolo 65 del bilancio della Regione per l'esercizio 1962-63.

Art. 4

Il bilancio di previsione ed il consuntivo dello Istituto regionale della vite e del vino sono inviati, unitamente alle prescritte relazioni, anche alla Giunta di bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 5

Le agevolazioni della legge regionale 9 marzo 1962, n. 11, recante provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli, sono prorogate per la vendemmia del 1963.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di L. 600.000.000 da inscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione Siciliana, rubrica "Assessorato dell'agricoltura e delle foreste", per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 6

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1962, n. 11 è modificato come appresso:

"Il Presidente della Regione, su proposta dello Assessore per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a prestare nei confronti degli istituti, ivi comprese le Casse rurali e le Cooperative di credito, che esercitano il credito agrario, la garanzia sussidiaria della Regione per l'ulteriore anticipazione da corrispondersi, in aggiunta a quella prevista dalle norme sul credito agrario, ai produttori che conferiscono l'uva alle cooperative ed ai consorzi".

Dopo il secondo comma dell'art. 2 della suddetta legge regionale 9 marzo 1962, n. 11, è inserito il seguente:

"Le somme dovute a titolo di garanzia dall'Amministrazione regionale sono versate direttamente agli istituti di credito nel caso che le anticipazioni non risultino recuperabili, in tutto o in parte, dopo il rimborso delle normali anticipazioni di credito agrario, in base ai risultati netti delle gestioni regolarmente approvate dal Presidente della Regione di concerto con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste".

Art. 7

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 della presente legge dovrà tenersi conto del quantitativo di prodotto conferito presso le cantine sociali e gli enopoli delle cooperative e dei consorzi di produttori, nonchè presso quelli gestiti dall'Istituto regionale della vite e del vino o da altri Enti e dai Consorzi agrari.

Per l'accertamento della idoneità degli enti ammassatori a ricevere i conferimenti delle uve, nonchè per la determinazione del quantitativo massimo di prodotto che ciascun ente può ammassare, da effettuarsi a norma dell'art. 3 della legge 9 marzo 1962, n. 11, dovrà tenersi principalmente conto della capacità di lavorazione degli impianti razionali di cui gli enti ammassatori dispongono.

Art. 8

L'Istituto regionale della vite e del vino è autorizzato a deliberare sul trattamento economico del suo personale.

Tale trattamento economico non potrà in ogni caso essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, sulla base dell'organico in atto vigente e delle qualifiche esistenti, con esclusione di ogni retroattività.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 maggio 1963.

D'ANGELO