
LEGGE REGIONALE 29 marzo 1963, n. 27
G.U.R.S. 6 aprile 1963, n. 15
Provvedimenti a favore dei Comuni siciliani.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 10/1974 e annotato al 20/2/1989)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(integrato dall'art. 14 della L.R. 10/74)
A partire dall'esercizio 1962-63, la Presidenza della Regione è autorizzata ad accordare anticipazioni ai Comuni siciliani con popolazione fino a 50 mila abitanti, accettando in garanzia impegno di cessione sui mutui a pareggio di bilancio deliberati dai rispettivi Consigli comunali quali risultano dalle proposte provvisoriamente formulate dalle Commissioni provinciali di controllo.
Nel caso in cui i mutui provvisoriamente proposti dalle Commissioni provinciali di controllo non dovessero essere ammessi in sede di approvazione definitiva, gli Enti locali devono rilasciare in garanzia delegazioni di pagamento a valere sulle quote sostitutive dei tributi soppressi in esecuzione della legge di riforma tributaria ed eventualmente cedere nel limite di quanto dovuto i contributi che saranno concessi dal Fondo speciale per il risanamento dei bilanci comunali.
Le anticipazioni sono concesse nella misura del 70% dell'ammontare della integrazione a pareggio di bilancio proposta dalla Commissione provinciale di controllo competente. (1)
Nell'accoglimento delle richieste è data la precedenza ai comuni minori per popolazione residente.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 4/89, i debiti, anche per eventuali interessi, dei comuni e delle amministrazioni provinciali nei confronti della Regione Siciliana relativi alle anticipazioni a suo tempo concesse, in essere alla data del 1° gennaio 1988, sono estinti.
Le erogazioni delle anticipazioni di cui all'articolo precedente sono concesse di mese in mese in ragione di un dodicesimo del 70% dell'ammontare della integrazione a pareggio di bilancio proposta dalla Commissione provinciale di controllo competente. (1)
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 4/89, i debiti, anche per eventuali interessi, dei comuni e delle amministrazioni provinciali nei confronti della Regione Siciliana relativi alle anticipazioni a suo tempo concesse, in essere alla data del 1° gennaio 1988, sono estinti.
Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 3 aprile 1956, n. 22, per le anticipazioni dalla stessa previste. (1)
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 4/89, i debiti, anche per eventuali interessi, dei comuni e delle amministrazioni provinciali nei confronti della Regione Siciliana relativi alle anticipazioni a suo tempo concesse, in essere alla data del 1° gennaio 1988, sono estinti.
Per l'esercizio finanziario in corso, ad integrazione delle quote di ripartizione dell'IGE e dell'imposta sui terreni ed a parziale rimborso di mancate entrate per esenzioni fiscali disposte con legge regionale, la Presidenza della Regione è autorizzata a ripartire la somma di lire 2 miliardi e 500 milioni tra i Comuni siciliani con popolazione fino a 35 mila abitanti.
La ripartizione è effettuata in proporzione della popolazione residente.
Alla spesa autorizzata con l'articolo precedente si provvede mediante la contrazione di prestiti con gli istituti incaricati del servizio di cassa della Regione aventi la durata massima di anni sei e la protrazione di anni cinque.
Per l'ammortamento del prestito di cui al comma precedente sarà iscritta la spesa di L. 125 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1967-68 nonchè la spesa di L. 510 milioni all'anno per ciascuno degli esercizi dal 1968-69 al 1973-74.
Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.