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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1963, n. 27

G.U.R.S. 6 aprile 1963, n. 15

Provvedimenti a favore dei Comuni siciliani.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 10/1974 e annotato al 20/2/1989)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(integrato dall'art. 14 della L.R. 10/74)

A partire dall'esercizio 1962-63, la Presidenza della Regione è autorizzata ad accordare anticipazioni ai Comuni siciliani con popolazione fino a 50 mila abitanti, accettando in garanzia impegno di cessione sui mutui a pareggio di bilancio deliberati dai rispettivi Consigli comunali quali risultano dalle proposte provvisoriamente formulate dalle Commissioni provinciali di controllo.

Nel caso in cui i mutui provvisoriamente proposti dalle Commissioni provinciali di controllo non dovessero essere ammessi in sede di approvazione definitiva, gli Enti locali devono rilasciare in garanzia delegazioni di pagamento a valere sulle quote sostitutive dei tributi soppressi in esecuzione della legge di riforma tributaria ed eventualmente cedere nel limite di quanto dovuto i contributi che saranno concessi dal Fondo speciale per il risanamento dei bilanci comunali.

Le anticipazioni sono concesse nella misura del 70% dell'ammontare della integrazione a pareggio di bilancio proposta dalla Commissione provinciale di controllo competente. (1)

Nell'accoglimento delle richieste è data la precedenza ai comuni minori per popolazione residente.

(1)

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 4/89, i debiti, anche per eventuali interessi, dei comuni e delle amministrazioni provinciali nei confronti della Regione Siciliana relativi alle anticipazioni a suo tempo concesse, in essere alla data del 1° gennaio 1988, sono estinti.

Art. 2

Le erogazioni delle anticipazioni di cui all'articolo precedente sono concesse di mese in mese in ragione di un dodicesimo del 70% dell'ammontare della integrazione a pareggio di bilancio proposta dalla Commissione provinciale di controllo competente. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 4/89, i debiti, anche per eventuali interessi, dei comuni e delle amministrazioni provinciali nei confronti della Regione Siciliana relativi alle anticipazioni a suo tempo concesse, in essere alla data del 1° gennaio 1988, sono estinti.

Art. 3

Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 3 aprile 1956, n. 22, per le anticipazioni dalla stessa previste. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 4/89, i debiti, anche per eventuali interessi, dei comuni e delle amministrazioni provinciali nei confronti della Regione Siciliana relativi alle anticipazioni a suo tempo concesse, in essere alla data del 1° gennaio 1988, sono estinti.

Art. 4

Per l'esercizio finanziario in corso, ad integrazione delle quote di ripartizione dell'IGE e dell'imposta sui terreni ed a parziale rimborso di mancate entrate per esenzioni fiscali disposte con legge regionale, la Presidenza della Regione è autorizzata a ripartire la somma di lire 2 miliardi e 500 milioni tra i Comuni siciliani con popolazione fino a 35 mila abitanti.

La ripartizione è effettuata in proporzione della popolazione residente.

Art. 5

Alla spesa autorizzata con l'articolo precedente si provvede mediante la contrazione di prestiti con gli istituti incaricati del servizio di cassa della Regione aventi la durata massima di anni sei e la protrazione di anni cinque.

Per l'ammortamento del prestito di cui al comma precedente sarà iscritta la spesa di L. 125 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1967-68 nonchè la spesa di L. 510 milioni all'anno per ciascuno degli esercizi dal 1968-69 al 1973-74.

Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 marzo 1963.

D'ANGELO