
LEGGE REGIONALE 15 marzo 1963, n. 23
G.U.R.S. 23 marzo 1963, n. 13
Modifiche alla legge 5 agosto 1957, n. 51, dirette ad agevolare i finanziamenti delle scorte di invecchiamento del vino marsala.
Testo annotato al 18/7/1974
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
All'art. 6 della legge 5 agosto 1957, n. 51, è aggiunto il seguente comma:
"Analoga garanzia è concessa alle aziende produttrici di vino marsala che siano riunite in appositi consorzi, alle cooperative ed ai consorzi di cooperative, per il finanziamento delle scorte di prodotti destinati all'invecchiamento, ai sensi della legge nazionale 4 novembre 1950, n. 1069, e del relativo regolamento. Le domande devono essere presentate per il tramite dei consorzi, delle cooperative e dei consorzi di cooperative, i quali sono tenuti ad attestare la quantità, la qualità ed il valore commerciale delle scorte di invecchiamento, nonchè la durata dell'invecchiamento stesso per ogni singola partita". (1)
Vedi l'art. 6 della L.R. 51/57 come oggi riformulato a seguito della modifica operata dall'art. 23 della L.R. 22/74.