
LEGGE REGIONALE 13 marzo 1963, n. 17
G.U.R.S. 23 marzo 1963, n. 13
Proroga delle leggi 21 ottobre 1957, n. 58 e 8 gennaio 1960, n. 1, concernenti la erogazione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Le disposizioni contenute nelle leggi 21 ottobre 1957, n. 58 e 8 gennaio 1960, n. 1, sono ulteriormente prorogate sino al 30 giugno 1965.
Il n. 6 del primo comma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1957, n. 58 è sostituito come segue:
"6) un rappresentante per ognuno dei patronati riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nominato dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione su terne designate dagli stessi istituti".
All'onere di L. 1.700.000.000 ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte, in deroga alla legge 3 gennaio 1961, n. 5, mediante la contrazione, con gli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione Siciliana, di un prestito di pari importo della durata di anni 6 con la protrazione di anni 5.
Per la estinzione del prestito di cui al comma precedente sarà iscritta la spesa annua di L. 85 milioni per gli esercizi dal 1963-64 al 1967-68 e di L. 350.000.000 annui per gli esercizi dal 1968-69 al 1973-74.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con effetti dal 1° gennaio 1963.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 13 marzo 1963.
D'ANGELO