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LEGGE REGIONALE 13 marzo 1963, n. 17

G.U.R.S. 23 marzo 1963, n. 13

Proroga delle leggi 21 ottobre 1957, n. 58 e 8 gennaio 1960, n. 1, concernenti la erogazione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni contenute nelle leggi 21 ottobre 1957, n. 58 e 8 gennaio 1960, n. 1, sono ulteriormente prorogate sino al 30 giugno 1965.

Art. 2

Il n. 6 del primo comma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1957, n. 58 è sostituito come segue:

"6) un rappresentante per ognuno dei patronati riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nominato dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione su terne designate dagli stessi istituti".

Art. 3

All'onere di L. 1.700.000.000 ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte, in deroga alla legge 3 gennaio 1961, n. 5, mediante la contrazione, con gli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione Siciliana, di un prestito di pari importo della durata di anni 6 con la protrazione di anni 5.

Per la estinzione del prestito di cui al comma precedente sarà iscritta la spesa annua di L. 85 milioni per gli esercizi dal 1963-64 al 1967-68 e di L. 350.000.000 annui per gli esercizi dal 1968-69 al 1973-74.

Art. 4

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con effetti dal 1° gennaio 1963.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1963.

D'ANGELO