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LEGGE REGIONALE 13 marzo 1963, n. 24

G.U.R.S. 23 marzo 1963, n. 13

Modifica degli articoli 11 e 65 della legge 20 marzo 1951, n. 29.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La ripartizione dei 90 seggi assegnati alla Regione nei 9 collegi elettorali è effettuata - ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 - con decreto del Presidente della Regione da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 65 della citata legge 20 marzo 1951, n. 29, resta assorbito nel termine di convocazione dei comizi.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1963.

D'ANGELO