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N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

LEGGE 26 febbraio 1963, n. 441

G.U.R.I. 11 aprile 1963, n. 98

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

TESTO COORDINATO (D.Lvo 30 giugno 1993, n. 266)

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 1

(1)

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 è sostituito dai seguenti:

"Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denuncie all'autorità giudiziaria.

Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denuncie all'autorità giudiziaria".

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 2

(1)

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 300.000".

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 3

(1)

La lettera e) dell'articolo 5 della 30 aprile 1962, n. 283, è soppressa.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 4

(1)

L'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

"La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.

Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali:

a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;

b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda è di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed a) del presente articolo.

In caso di condanna, per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale.

Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale".

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 5

(1)

L'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

"I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonchè la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume.

Il regolamento determinerà altresì l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovrà essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento stesso.

I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui allo articolo 23.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000".

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 6

(1)

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 7

(1)

Nel primo comma dell'articolo 10 della, legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole "colori che possono essere impiegati" sono sostituite con le altre "materie coloranti che possono essere impiegate" e le parole "gli standards di purezza" con le altre "i requisiti di purezza".

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 8

(1)

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000".

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 9

(1)

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1982, n. 283, è sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6".

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 10

(1)

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000".

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 11

(1)

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

"Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità, anche la chiusura, definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento".

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 12

(1)

Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 258, le parole "gli standards di purezza)" sono sostituite con le altre "i requisiti di purezza".

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 13

(1)

L'autorità sanitaria provinciale, gli istituti incaricati per la vigilanza e la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi verbalizzanti dell'Amministrazione finanziaria competenti per territorio sono tenuti a comunicarsi reciprocamente copia delle denunce, corredate dai relativi certificati di analisi, presentate nell'esercizio dei poteri di propria competenza nella materia.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 14

(1)

Nel caso in cui si proceda penalmente per un reato commesso nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e sia stata disposta, a norma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, numero 283, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, il medico o il veterinario provinciale può sospendere il provvedimento di chiusura nominando un commissario per la vigilanza permanente sulla osservanza della disciplina igienico-sanitaria relativa alla produzione ed alla vendita delle sostanze e bevande anzidette.

Contro il provvedimento anzidetto è ammesso ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

Il commissario cessa allo scadere del termine stabilito con il provvedimento di chiusura e, in ogni caso, quando sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento. Con tale sentenza cessa anche il provvedimento di chiusura.

Il compenso al commissario, stabilito dal Ministro per la sanità d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio, è a carico del titolare dello stabilimento o esercizio.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 15

(abrogato dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1965, n. 1367)

[In aggiunta ai ruoli organici del Ministero della sanità, di cui al D.P.R. 11 agosto 1959, n. 750, è istituito il ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari, in conformità della tabella A allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma è attribuito l'assegno mensile non pensionabile istituito con la legge 19 aprile 1962, n. 173].

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 16

(modificato dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1965, n. 1367 ed abrogato dall'art. 10 del D.Lvo 30 giugno 1993, n. 266)

[E' istituita nel Ministero della sanità la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

Il numero dei posti previsti dalla tabella 1 del quadro 1 allegato al D.P.R. 11 agosto 1959, n. 750, è aumentato di una unità.

Al Direttore generale preposto alla Direzione generale predetta, si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 15.

Con decreto del Ministro della sanità verranno determinati i servizi e gli uffici della Direzione generale predetta.

Vengono altresì istituiti gli Ispettorati di zona per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, aventi giurisdizione su due o più provincie e posti alla diretta dipendenza della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione. Il numero e la sede di detti Ispettorati verranno stabiliti con successivo decreto del Ministro della sanità. Nella fase istitutiva essi potranno aver sede nell'ufficio del medico provinciale della città prescelta come centro di zona e, in tal caso, si avvarranno del relativo personale tecnico, amministrativo e d'ordine].

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 17

[Gli ispettori sanitari di cui all'articolo 15 vengono assegnati alla Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, agli Ispettorati di zona e agli Uffici dei medici provinciali secondo le modalità di impiego che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità.] (comma abrogato) (1)

Gli ispettori assegnati alla Direzione generale saranno ripartiti in tre rami di competenza: medico-biologica, chimica e industriale; quelli assegnati agli ispettorati di zona saranno ripartiti in due rami di competenza: medico-biologica e chimica; quelli assegnati agli uffici dei medici provinciali avranno l'unica qualificazione di competenza medico-igienistica.

Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

A tal fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella provincia, nonché sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le notizie e le informazioni sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute pubblica; propongono al medico o al veterinario provinciale l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Gli ispettori sanitari sono coadiuvati da segretari tecnici e guardie di sanità, i quali sono anche autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresì della collaborazione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, secondo le rispettive competenze, e dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali.

Per l'adempimento delle loro funzioni gli ispettori sanitari hanno i medesimi poteri attribuiti all'Autorità sanitaria provinciale dalle norme in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, ad eccezione dei poteri di chiusura degli stabilimenti ed esercizi e di distruzione delle sostanze nocive. Peraltro, in caso di urgente necessità, l'ispettore sanitario può ordinare la sospensione, per non oltre tre giorni, dei procedimenti di lavorazione o della vendita di sostanze alimentari e bevande risultate non conformi alle vigenti leggi sanitarie, salvo i successivi provvedimenti di competenza dell'Autorità sanitaria provinciale.

Nei limiti del servizio a cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

[Il Ministro della sanità, in caso di necessità, può conferire le funzioni di cui al presente articolo a funzionari del ruolo della carriera direttiva dei medici e dei veterinari di cui alle tabelle nn. 2 e 3 del quadro 1, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.] (comma abrogato) (1)

Su richiesta dell'Autorità sanitaria provinciale, i poteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere conferiti ad altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

(1)

Comma abrogato dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1965, n. 1367.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 18

(1)

I titolari o dipendenti delle aziende che preparano, producono, conservano o vendono sostanze alimentari e bevande i quali, richiesti dall'Autorità sanitaria o dagli ispettori sanitari di fornire i dati di cui al quarto comma dell'articolo precedente non li forniscono o li danno scientemente non rispondenti a verità o incompleti sono puniti con l'ammenda fino a lire 1.000.000.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 19

(1)

L'Autorità sanitaria provinciale, gli ispettori sanitari, i segretari tecnici e le guardie di sanità devono, salvo gli obblighi che loro incombono per legge, conservare il segreto sui processi di preparazione, produzione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che vengono a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'articolo 623 del Codice penale.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 20

(abrogato dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1965, n. 1367)

[La nomina alla qualifica iniziale del ruolo previsto dall'articolo 15 ha luogo mediante concorsi pubblici per titoli ed esami.

Ai concorsi sono ammessi i laureati, da almeno due anni, in medicina e chirurgia, chimica, chimica industriale, chimica e farmacia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze agrarie e ingegneria chimica, i quali posseggano i requisiti prescritti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di quaranta anni, salva l'elevazione del limite di età ai sensi delle disposizioni vigenti.

Nei bandi di concorso saranno precisati, di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio, il diploma o i diplomi di laurea, fra quelli indicati nel precedente comma, richiesti per la partecipazione al concorso, nonché le materie ed i programmi di esame.

Per la nomina delle commissioni esaminatrici e per lo svolgimento dei concorsi, si applicano le norme generali sui concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato della carriera direttiva].

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 21

(1)

La tabella I del quadro 4 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

Non si applica il terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 22

(1)

(sostituito dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1965, n. 1367)

Per la specializzazione ed il perfezionamento dei funzionari che saranno destinati ad espletare le funzioni di ispettore sanitario, dei segretari tecnici, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanità organizza appositi corsi.

Le guardie di sanità, nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 23

(1)

Gli esami e le analisi da compiersi da laboratori di igiene e profilassi ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, rivestono carattere di urgenza e devono avere la precedenza rispetto a quelli richiesti da altri.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 24

(1)

Il Ministero della sanità concede contributi alle Amministrazioni provinciali per il potenziamento e l'aggiornamento dell'attrezzatura tecnica dei laboratori di igiene e profilassi in rapporto all'evoluzione della tecnologia alimentare e per l'adeguamento alle effettive esigenze del servizio del personale dei laboratori predetti e dei vigili sanitari.

Sono, inoltre, devoluti agli scopi previsti dal precedente comma i proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Disposizioni transitorie e finali

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 25

(1)

(abrogato dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1965, n. 1367)

[Nella prima attuazione della presente legge, i posti della qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari possono essere conferiti:

a) per non oltre un quinto, su designazione del Consiglio di amministrazione e secondo la graduatoria formata dal Consiglio stesso, ad impiegati dei ruoli di carriera direttiva tecnica delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministro della sanità di fissazione e ripartizione dei posti da conferire in relazione ai vari tipi di laurea;

b) per non oltre quattro quinti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, cui sono applicabili le disposizioni del precedente articolo 20.

Gli impiegati assunti ai sensi del precedente punto a) prendono posto in ruolo prima dei vincitori del concorso di cui al punto b)].

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 26

(1)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la unificazione nel Ministero della sanità di tutti i servizi ed istituti centrali e periferici, attinenti alla vigilanza igienica e al controllo delle sostanze alimentari e delle bevande salvo quelli istituiti dagli Enti locali ed universitari, secondo il criterio di rendere più efficienti e più rapidi la vigilanza e il controllo anzidetti.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 27

(1)

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 15, 16, 21, 22 e 24 hanno effetto dal 1 luglio 1963.

All'onere di lire 500 milioni, derivante dalla applicazione degli articoli indicati nel comma precedente nell'esercizio 1963-64, si farà fronte con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso riguardante i provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Art. 29

(1)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle, leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI - JERVOLINO - BOSCO

- TREMELLONI - TRABUCCHI

- RUMOR - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 del medesimo D.L.vo, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni degli artt. da 1 a 14, 18, 19, da 21 a 29 e delle tabelle del presente.

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

TABELLA A

Carriera direttiva degli ispettori sanitari

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

670

Ispettore generale sanitario

12

500

Ispettore capo sanitario

40

402

Ispettore sanitario

40

.

.

--

.

.

92

N.d.R. La presente legge è ABROGATA dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

TABELLA B

Carriera ausiliaria delle guardie di sanità

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

180

Primo capo guardia

50

173

Capo guardia

100

159

Guardia

300

.

.

---

.

.

450