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LEGGE 15 febbraio 1963, n. 281

G.U.R.I. 26 marzo 1963, n. 82

Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 23 novembre 2023, n. 194)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Definizioni e nomenclatura

Art. 1

(modificato dall'art. 1, D.P.R. 31 marzo 1988)

La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonché ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.

2. Le definizioni dei mangimi sono quelle che figurano nell'allegato I alla presente legge.

3. Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati.

4. Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali.

5. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonché le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.

6. Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.

7. Sono "integratori medicinali per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.

8. Il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto:

a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;

b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi;

c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime contenente integratori o integratori medicati, in relazione all'impiego per le varie specie animali;

d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;

e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonché, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti;

f) le quantità massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli animali per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti animali.

Art. 2

(sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152 e dall'art. 2 del D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360)

1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti alle parti "A" e "B" dell'allegato II.

2. Le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nell'allegato II parte "A" capo II, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni indicate nell'elenco stesso e a condizione che dette materie prime corrispondano alle descrizioni in esso specificate.

3. Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero della sanità, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 9 può essere integrato l'elenco dell'allegato II parte "A" capo II a condizione che le denominazioni o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli riportati nel predetto elenco e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identità del prodotto che gli viene offerto. La commissione è integrata da tre componenti scelti dalle regioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sotto il profilo delle produzioni zootecniche. Le spese relative al trattamento economico e di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

4. I prodotti costituiti da due o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi un'unica materia prima per mangimi. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale.

Art. 3

(abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152)

[Ai fini della presente legge la denominazione di "gemma di riso" è riservata al sottoprodotto della lavorazione del risone, costituito essenzialmente dagli embrioni e da piccoli frammenti di riso.

Le denominazione di "pula vergine" è riservata al sottoprodotto costituito dal pericarpo polverizzato della cariosside svestita e da piccole quantità di sostanze amidacee.

La denominazione di "puletta di riso" è riservata al prodotto intermedio fra la lolla e la pula, costituito da pula e da frantumi di lolla a cui sono associati polvere e terriccio.

La denominazione di "farinaccio" di riso è riservata al sottoprodotto costituito da sostanza farinosa biancastra formata, oltre che dai tegumenti più esterni della cariosside, da cellule aleuroniche ed in maggior misura dalle cellule endodermiche nonché da grani di riso finemente triturati.

E' ammesso il commercio della pula di riso in genere, purché i suoi contenuti percentuali di fibra grezza, di ceneri e di silice non superino rispettivamente il 14 per cento, il 13 per cento, ed il 2,50 per cento riferiti a sostanza secca].

CAPO II

Autorizzazioni ed importazioni

Art. 4

(modificato dall'art. 1 del D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360)

Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, materie prime per mangimi di origine animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non è richiesta per la produzione a scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare, o una frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 5.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Art. 5

(modificato dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 399, dall'art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152 e dall'art. 1 del D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360)

Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Ove nella produzione dei mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratoti medicati siano impiegate materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente art. 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni.

Art. 6

(modificato ed integrato dall'art. 5 della legge 8 marzo 1968, n. 399, dall'art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152 ed abrogato dall'art. 14 del D.Lvo 13 aprile)

[Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi contenenti integratori o integratori medicati deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Ove nella produzione di mangimi contenenti integratori o integratori medicati siano impiegate mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi dell'art. 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni.

Non sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione gli imprenditori agricoli che producano mangimi semplici di origine animale, mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi contenenti integratori o integratori medicati per esclusivo consumo aziendale, purché impieghino integratori, integratori medicati e nuclei medicati prodotti da ditte regolarmente autorizzate.]

Art. 7

(sostituito dall'art. 6 della legge 8 marzo 1968, n. 399 ed abrogato dall'art. 14 del D.Lvo 13 aprile 1999, n. 123)

[Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve chiedere distinte autorizzazioni al Ministro per la sanità che le rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alle produzioni che si intendono conseguire.

Le autorizzazioni sono richieste anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega direttamente nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati sia per la vendita che per conto terzi.

Le autorizzazioni sono soggette al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Chi intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori, integratori medicati per mangimi, nuclei medicati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati medicati, deve avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all'albo. Il suddetto laureato deve prestare la sua opera come dipendente in maniera continuativa nelle aziende che producono integratori, integratori medicati o nuclei medicati.].

Art. 8

(sostituito dall'art. 7 della legge 8 marzo 1968, n. 399 ed abrogato dall'art. 14 del D.Lvo 13 aprile 1999, n. 123)

[Per la vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministro per la sanità che la concede di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 9 che accerta la corrispondenza dell'integratore o dell'integratore medicato per mangimi, alle caratteristiche previste nell'art. 1.

La registrazione è richiesta anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati anche se destinati alla vendita.

Nella domanda di registrazione di cui al primo comma, deve essere indicato lo stabilimento autorizzato ai sensi dell'art. 7 presso il quale si intende effettuare la produzione degli integratori per mangimi e degli integratori medicati per mangimi.

Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e dell'integratore medicato per mangimi e ne indica le percentuali minime e massime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.

Il decreto di registrazione è soggetto alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario.

Il Ministero della sanità ogni anno pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi dei comma precedenti.

Quando le qualità dei princìpi attivi contenuti negli integratori e negli integratori medicati e le relative dosi di impiego rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 1 della presente legge, la vendita dei detti integratori è consentita dal momento in cui è presentata la domanda di registrazione.]

Art. 9

(sostituito dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399)

Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione tecnica composta di:

due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;

due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;

un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante degli istituti zooprofilattici;

due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative;

quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

La commissione di cui sopra è nominata dal Ministro per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate.

Art. 10

(sostituito dall'art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 399 e modificato dall'art. 1 del D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360)

Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, è vietata l'importazione di prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.

Le materie prime per mangimi di origine animale saranno ammessi all'importazione sempre che dai certificati di origine e sanità, rilasciati dai veterinari a ciò autorizzati dai paesi di provenienza, risulti che i mangimi stessi abbiano subito un idoneo trattamento di sterilizzazione, e siano all'atto dell'importazione privi di agenti patogeni.

In deroga a quanto disposto nei successivi articoli 11, 14 e 16 per i prodotti ivi contemplati importati dall'estero potranno essere indicati anziché il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, quelli della ditta importatrice.

Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove siano espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale.

E' consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti.

Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici devono dare comunicazione della quantità e della qualità dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le materie prime per mangimi, le materie prime per mangimi integrati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, al Ministero della sanità per gli integratori e per gli integratori medicati per mangimi, e al Ministero delle finanze in tutti i casi.

Art. 11

(sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1988 e dall'art. 3 del D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360)

1. Le materie prime per mangimi, i mangimi composti e le materie prime per mangimi o i mangimi composti contenenti premiscele, premiscele medicate o additivi, possono essere immesse in circolazione nella Comunità soltanto se sono riportate, entro un apposito riquadro, le rispettive indicazioni di cui all'allegato III, lettere A, B, C, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili, indelebili ed espresse in una o più lingue ufficiali della Comunità, fermo che per la circolazione all'interno del territorio nazionale dette indicazioni devono essere redatte anche in lingua italiana.

2. Qualora una partita di materia prima per mangimi sia frazionata durante la circolazione, le indicazioni di cui al comma 1, accompagnate da un riferimento alla partita iniziale, devono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o sul documento di accompagnamento di ciascuna frazione della partita.

3. In caso di intervenuta modifica della composizione di una materia prima per mangimi immessa in circolazione, le indicazioni di cui al comma 1 devono essere modificate di conseguenza sotto la responsabilità del detentore di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/25/CE.

4. Fatto salvo quanto disciplinato dal capo II del decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, qualora per una materia prima proveniente da un Paese terzo immessa per la prima volta in circolazione nella Comunità non sia stato possibile fornire le garanzie sulla composizione indicata all'allegato III, lettera A), punti 3) e 4) e nell'allegato II, parte A, capo I, punto IV, lettere b) e c), per la mancanza di mezzi atti ad assicurare le analisi necessarie nel Paese interessato, l'Ispettorato centrale repressione frodi operante presso il Ministero per le politiche agricole, consente che siano forniti dal responsabile di cui all'allegato III, lettera A), punto 7), dati provvisori sulla composizione a condizione che:

a) lo stesso Ispettorato centrale sia informato dall'importatore 24 ore prima dell'arrivo della materia prima al punto di entrata;

b) le indicazioni definitive sulla composizione siano fornite all'acquirente e all'Ispettorato entro dieci giorni lavorativi dalla data di arrivo della merce nel territorio nazionale;

c) le indicazioni sulla composizione riportate sui documenti siano accompagnate dalle seguenti diciture in grassetto: "dati provvisori concernenti (numero di riferimento del campione da analizzare) che devono essere soggetti al controllo da parte di (denominazione e indirizzo del laboratorio incaricato alle analisi) anteriormente al (data)";

d) il Ministero per le politiche agricole informa la Commissione europea sulle circostanze in base alle quali è stata applicata la deroga di cui al presente comma 4.

5. Le materie prime per mangimi contenenti una percentuale di sostanze o prodotti indesiderabili superiore a quella autorizzata in base alla vigente normativa possono essere immesse in circolazione unicamente per essere lavorate presso stabilimenti che producono mangimi composti e che sono riconosciuti ed iscritti in un elenco nazionale a norma delle disposizioni vigenti.

6. Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione nonché, se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche.

7. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie di cui al presente articolo ed all'allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative di cui all'allegato IV della presente legge.

8. Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni, purché separate da quelle obbligatorie e da quelle di cui al comma 7, con le modalità riportate in allegato IV.

Art. 12

(sostituito dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 399 modificato dall'art. 1 del D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360 ed abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152)

[Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, per i residui provenienti dalla fabbricazione dello zucchero, ivi comprese le polpe di barbabietole essiccate e melassate ed escluso il melasso, per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, venduti freschi o conservati sia allo stato naturale che soltanto frantumati, nonché per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali allo stato naturale, non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui al precedente articolo.

Per il lievito deve essere soltanto indicato il contenuto percentuale di protidi grezzi, riferito a sostanza secca.

Per i cruscami deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i contenuti percentuali in fibra grezza e ceneri, riferiti a sostanza secca.

Per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero o da miscela di due tipi.

Per il germe di frumento devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza e ceneri, espressi sulla sostanza secca.

Per le farine di origine animale, oltre i dati di cui alle lett. a), b), c), e), f), dell'art. 11, è obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza: carne, sangue, piume, pesce, latte, siero e simili.

Per le farine di pesce, oltre i dati analitici richiesti dal precedente comma, deve essere indicato il contenuto percentuale di cloruro di sodio, riferito a sostanza secca.

Per le materie prime per mangimi di origine animale devono anche essere indicati la data e il numero dell'autorizzazione prefettizia prevista dall'art. 4.

Per i melassi deve essere solo dichiarato se provenienti da canna da zucchero o da altri prodotti diversi dalla bietola e la percentuale di zuccheri totali espressa su sostanza secca.

Per la farina di erba medica disidratata è richiesta anche la dichiarazione del contenuto in betacarotene, espresso su sostanza secca, e riferito alla data di uscita della merce dallo stabilimento, che deve essere dichiarata.

Per i grassi di origine animale o vegetale è richiesta la dichiarazione della materia prima di provenienza, del contenuto in acqua, nonché la indicazione qualitativa e quantitativa degli anti ossidanti ed emulsionanti aggiunti.

La denominazione di "granoturco degerminato" è obbligatoria per tale cereale, quando esso sia posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subito il processo di determinazione.]

Art. 13

(abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152)

[Per la "gemma di riso" devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca.

Per la "pula di riso" dovranno essere indicati i contenuti percentuali in protidi, lipidi, fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca.

Per la "puletta di riso" ed il "farinaccio di riso" dovranno essere indicati i contenuti percentuali in fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca.

Per gli altri sottoprodotti della lavorazione del risone, come rotture, risina, puntina e grana verde, qualora siano posti in vendita allo stato naturale, non sono richieste dichiarazioni di dati analitici.

Qualora invece i sottoprodotti di cui al precedente comma siano posti in vendita macinati, devono essere dichiarati i contenuti percentuali di fibra grezza, ceneri e silice, riferiti alla sostanza secca.]

Art. 14

(modificato ed integrato dall'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 399 e dall'art. 1 del D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360 ed abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152)

[Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti analitici percentuali indicati nell'art. 11 e la denominazione di "mangime composto" o di "mangime composto concentrato":

a) il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice;

b) la data ed il numero dell'autorizzazione, di cui all'art. 5, della ditta produttrice;

c) l'indicazione delle materie prime per mangimi, dei prodotti di origine minerale e degli additivi componenti la miscela, elencati in ordine decrescente di quantità presente;

d) le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate.

Per i mangimi composti concentrati devono essere indicate le dosi d'impiego e gli ingredienti da aggiungere per la loro utilizzazione.

Per le miscele alla cui composizione concorrano i sottoprodotti del riso, deve essere anche dichiarato il contenuto percentuale in silice totale riferito alla sostanza secca.

Per i mangimi composti costituiti da due o più semi o frutti, non macinati né frantumati, non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui all'art. 11.]

Art. 15

(sostituito dall'art. 13 della legge 8 marzo 1968, n. 399)

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve dichiarare, oltre la denominazione di "integratore per mangimi" o di "integratore medicato per mangimi" ed il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o importatrice:

a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo di integratore o di integratore medicato per mangimi;

b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;

c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;

d) la data ed il numero di registrazione di cui all'art. 8;

e) per gli integratori e gli integratori medicati per mangimi fabbricati per conto terzi, anche il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta che ha ottenuto la registrazione di cui all'art. 8.

I fabbricanti di integratori e di integratori medicati per i mangimi sono tenuti, a richiesta degli acquirenti produttori di nuclei e di nuclei medicati, a dichiarare per iscritto le sostanze aggiunte quali supporto all'integratore o all'integratore medicato per mangimi.

Art. 16

(modificato dall'art. 14 della legge 8 marzo 1968, n. 399 ed abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152)

[Oltre la denominazione del prodotto e il nome o la ragione sociale nonché la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, per i mangimi integrati e per i mangimi integrati medicati immessi in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte:

a) l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;

b) l'indicazione quantitativa e qualitativa dei princìpi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato e di mangime integrato medicato;

c) una breve istruzione sull'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;

d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;

e) l'indicazione della data e del numero dell'autorizzazione, di cui all'art. 6, della ditta produttrice.

Per i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere riportata la denominazione di "mangime composto integrato" o di "mangime composto integrato medicato" o di "nucleo" o di "nucleo medicato". Per questi ultimi due dovranno anche essere indicati le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo.

E' vietato qualificare o comunque porre in vendita come mangimi integrati, mangimi che già allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari e che posseggano quindi particolari proprietà biologiche e che non risultino addizionati con gli integratori.]

Art. 17

(sostituito dall'art. 5 D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152)

1. E' vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:

a) che non siano di qualità sana leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente;

b) non rispondenti ai requisiti elencati nell'allegato V alla presente legge;

c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.

2. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale è vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate con proprio decreto dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9. Agli stessi allevatori è altresì vietato detenere e somministrare agli animali i princìpi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1, se non sotto forma di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati.

3. E' altresì vietato detenere i princìpi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1 ai fabbricanti di mangimi, se non sotto forma di integratori e di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati.

4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi.

Art. 18

(sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152)

1. Le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge e dai suoi allegati e decreti di applicazione, debbono essere fornite dal venditore all'acquirente per iscritto in lingua italiana, o risultante dalle fatture.

2. Per i prodotti consegnati alla rinfusa le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni di cui al comma 1 devono essere apposte sul documento che li accompagna.

3. Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi, recipienti o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi, recipienti o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura.

4. Gli imballaggi, recipienti o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.

5. I mangimi, ad eccezione di quelli semplici, gli integratori e gli integratori medicati per mangimi devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni, fatte salve le deroghe previste nell'allegato VI alla presente legge.

6. E' peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i mangimi di cui al comma 5 a mezzo di carri silos formati da una o più celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovrà essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le denominazioni, le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali denominazioni, dichiarazioni o indicazioni dovranno essere riportate anche su un documento che dovrà scortare la merce qualora si tratti di mangimi contenenti integratori medicati.

7. Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore ed il destinatario, ove quest'ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime così consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell'avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto. Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce.

8. In caso di sopralluoghi, o di richieste di intervento, ai sensi dell'art. 107 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti. Ove all'analisi risulti qualche irregolarità, l'esame di controllo deve essere ripetuto sui campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario.

9. Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di peso non superiore ai cento chili, di ciascuna qualità di mangimi anche se contenenti integratori o integratori medicati.

10. Nel caso di cui al comma 9 e qualora i mangimi siano posti in vendita alla rinfusa, nei locali di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.

11. Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla presente legge che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.

12. Per i prodotti di cui agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, è consentito indicare sugli imballaggi, recipienti o confezioni o sui cartellini, anziché il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente, nonché il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso gli estremi dell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente.

13. Tutte le dichiarazioni, denominazioni o indicazioni prescritte per i prodotti previsti dalla presente legge comportano la responsabilità del produttore, o dell'importatore o del confezionatore o del distributore.

Art. 19

(abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152)

[La produzione e la vendita dei prodotti in scatola o comunque confezionati, per l'alimentazione degli animali allevati per motivi affettivi o sportivi e per l'allevamento degli animali da pelliccia e dei pesci, è regolata dalla presente legge.

L'importazione dei prodotti di origine animale in scatola, o in altra confezione, per la nutrizione degli animali di cui al comma precedente, è subordinata al preventivo nulla osta del Ministero della sanità, che lo concede agli interessati su domanda e a seguito della presentazione da parte degli stessi del certificato sanitario di libera vendita rilasciato dall'autorità sanitaria del paese d'origine della merce.]

CAPO IV

Vigilanza e sanzioni

Art. 20

(modificato dall'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 399)

Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, i prodotti previsti dagli artt. 4, 5, 6 e 7 senza le prescritte autorizzazioni, o pone in vendita integratori o integratori medicati per mangimi senza avere ottenuto la registrazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 309 euro 774, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'art. 10 del testo unico approvato con legge 1° marzo 1961, n. 121, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa.

Art. 21

(sostituito dall'art. 18 della legge 8 marzo 1968, n. 399 e modificato dall'art. 1 del D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360)

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa da euro 77 a euro 774.

Con la stessa pena è punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, materie prime per mangimi integrati, materie prime per mangimi integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma degli artt. 15, lett. c) e 16, lett. d), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 22

(sostituito dall'art. 19 della legge 8 marzo 1968, n. 399, modificato dall'art. 7 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, sostituito dall'art. 3 del D.L. 14 febbraio 2001, n. 1 e dall'art. 6, comma 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 30.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 66.000 euro.

4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche all'allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi.

Art. 23

(modificato dall'art. 21 della legge 8 marzo 1968, n. 399, sostituito dall'art. 3, comma 2 del D.L. 14 febbraio 2001, n. 1 e sostituito dall'art. 6, comma 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4)

1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre giorni a tre mesi.

2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di un'attività analoga per la durata di cinque anni.

Art. 23

(introdotto dall'art. 22 della legge 8 marzo 1968, n. 399)

Per la confisca si applicano le norme dell'art. 240 del codice penale.

Art. 24

(sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152)

1. I tenori dei componenti da dichiarare a termini della presente legge, dei suoi allegati e decreti di applicazione, si devono riferire al peso del prodotto tal quale, fatta eccezione per i tenori minimi o massimi eventualmente prescritti che, ove non diversamente disposto, sono riferiti al peso della sostanza secca.

2. Sui tenori da dichiararsi sono ammesse le tolleranze indicate nell'allegato VII della presente legge.

3. Le tolleranze sui tenori dichiarati per i prodotti minerali, gli additivi, nonché le vitamine, gli antibiotici, i micro elementi minerali e gli altri princìpi attivi diversi da quelli elencati nell'allegato VII della presente legge, sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9.

Art. 25

(integrato dall'art. 24 della legge 8 marzo 1968, n. 399)

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché ai Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e della sanità secondo le rispettive competenze.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ferme restando le norme di cui all'art. 5 del citato regio decreto-legge 1° luglio 1926, numero 1361, copia di ogni verbale di constatazione, di prelevamento, di contravvenzione e di sequestro, concernente un prodotto fabbricato o confezionato da ditta diversa da quella presso la quale è avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o confezionatore del prodotto stesso.

In tal caso l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore della merce stessa.

CAPO V

Norme finali e transitorie

Art. 26

Sono abrogati gli artt. 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché gli artt. 41 e 42 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 27

(modificato dall'art. 1 del D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360)

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già fabbricanti di materie prime per mangimi di origine animale, di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati, possono continuare la loro attività in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, purché presentino apposita domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Ai fabbricanti di cui al comma precedente è concesso un termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, prevista dal presente articolo, per adeguare i propri stabilimenti ed attrezzature alle norme della presente legge.

Art. 28

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI - RUMOR - BOSCO - TRABUCCHI - COLOMBO - PRETI - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

ALLEGATO I

(introdotto dall'allegato del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, modificato dall'allegato del D.M. Agricoltura e Foreste 21 luglio 1989, n. 316, dall'allegato del D.M. Agricoltura e Foreste 16 ottobre 1991, dall'allegato del D.Lvo 3 marzo 1993, n. 89, sostituito dall'art. 4 del D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360, modificato dall'allegato del D.M. Politiche Agricole e Forestali 6 febbraio 2002 e dall'allegato del D.M. Politiche Agricole e Forestali 25 giugno 2003)

DEFINIZIONI

a) Mangimi:

I prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale.

b) Razione giornaliera:

La quantità totale di alimenti, sulla base di un tasso di umidità del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria di età e di un rendimento determinato, per soddisfare a tutti i suoi bisogni.

c) Materie prime per mangimi:

I diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele.

d) Mangimi composti:

Le miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari.

e) Mangimi completi:

Le miscele di materie prime per mangimi, che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera.

f) Mangimi complementari:

Le miscele di materie prime per mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi.

g) Mangimi minerali:

I mangimi complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 40% di ceneri gregge.

h) Mangimi melassati:

I mangimi complementari preparati a base di melasso e contenenti almeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio.

i) Mangimi d'allattamento:

I mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione.

l) Mangimi medicati:

mangimi contenenti premiscele per alimenti medicamentosi.

m) Animali:

Animali appartenenti a specie normalmente allevate e tenute o consumate dall'uomo.

n) Animali familiari:

Gli animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia.

o) Data di conservazione minima:

La data entro la quale un mangime composto, in condizioni di conservazione appropriate, mantiene tutte le sue proprietà specifiche.

p) Immissione in circolazione ovvero circolazione:

La detenzione di materie prime per mangimi a fini di vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.

q) Immissione in commercio o circolazione: La detenzione, compresa l'offerta, di alimenti composti per animali a fini di vendita o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.

r) Partita: unità di produzione fabbricata in un singolo impianto utilizzando parametri di produzione uniformi - o più unità di produzione - che può essere identificata a fini di ritiro e ritrattamento o eliminazione, qualora delle prove rendano necessarie tali misure.

ALLEGATO II

(introdotto dall'allegato del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, modificato dall'allegato del D.M. Agricoltura e Foreste 21 luglio 1989, n. 316, dall'allegato del D.M. Agricoltura e Foreste 16 ottobre 1991, dall'allegato del D.M. Risorse Agricole Alimentari e Forestali 30 novembre 1994, sostituito dall'art. 4 del D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360 ed integrato dall'art. unico del D.M. Politiche Agricole Alimentari e Forestali 28 dicembre 2006)

Parte A

CAPO I

Osservazioni generali

I. Note esplicative

1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate nel presente Allegato in base ai seguenti criteri:

a) origine del prodotto/sottoprodotto, ad esempio vegetale, animale, minerale;

b) parte del prodotto/sottoprodotto usata, ad esempio la parte intera, semi, tuberi o ossa;

c) lavorazione alla quale il prodotto/sottoprodotto è stato sottoposto, ad esempio decorticatura, estrazione, riscaldamento e/o il prodotto/sottoprodotto che ne risulta, ad esempio fiocchi, crusca, polpa, grassi;

d) grado di maturazione del prodotto/sottoprodotto e/o qualità del prodotto/sottoprodotto, ad esempio "a basso tenore di glucosinolato", "ricco di sostanze grasse", "a basso tenore di zuccheri".

2. L'elenco di cui al capo II è diverso in 12 capitoli:

a) Cereali, loro prodotti e sottoprodotti;

b) Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti;

c) Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti;

d) Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti;

e) Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti;

f) Foraggi, compresi i foraggi grossolani;

g) Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti;

h) Prodotti lattiero-caseari;

i) Prodotti di animali terrestri;

l) Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti;

m) Minerali;

n) Vari.

II. Disposizioni relative alle denominazioni

a) Quando il nome di una materia prima per mangimi riportata nell'elenco del presente allegato comprende una o più parole fra parentesi, detta o dette parole possono essere lasciate o eliminate; ad esempio, l'olio (di semi) di soia può essere definito "olio di semi di soia" oppure "olio di soia".

III. Disposizioni relative al glossario

a) Il glossario seguente illustra i principali procedimenti utilizzati nella preparazione delle materie prime per mangimi citate negli elenchi del presente allegato, parti "A" e "B". Quando le denominazioni di tali materie prime contengono un termine di uso corrente oppure un denominazione riportata nel presente glossario, il procedimento da utilizzare deve essere conforme alla definizione data.

.

Procedimento

Definizione

Termine di uso corrente/denominazione

[1]

[2]

[3]

[4]

1

Concentrazione

Aumento del tenore di alcune sostanze mediante eliminazione di acqua o altri componenti

Concentrato

2

Decorticatura [1]

Eliminazione parziale o totale dell'involucro esterno (tegumento) da grani, semi, frutti, noci ecc.

Decorticato, parzialmente decorticato

3

Essiccazione

Disidratazione mediante procedimenti artificiali o naturali

Essiccato (naturalmente o artificialmente)

4

Estrazione

Eliminazione, mediante solvente organico, di grasso o olio da alcuni materiali oppure, mediante solvente acquoso, di zucchero o altri componenti idrosolubili. Se si usa un solvente organico il prodotto risultante deve essere tecnicamente esente da tale solvente

Estratto, farina di estrazione (nel caso di materiali contenenti oli). melasse, polpa, (nel caso di materiali contenenti zucchero o altri componenti idrosolubili)

5

Estrusione

Pressione, spinta o protrusione di materiale attraverso degli orifizi Vedi anche pregenelatinizzazione

Estruso

6

Fioccatura

Laminazione di materiale trattato con il caldo umido

Fiocchi

7

Molitura a secco

Trattamento meccanico dei semi per ridurre la dimensione delle particelle ed agevolare la separazione in frazioni di componenti (soprattutto farina, crusca e tritello)

farina, crusca, cruschello, farinaccio, farinella, tritello

8

Riscaldamento

Termine generale che copre una serie di trattamenti termici effettuati in condizioni specifiche per influire sul valore nutritivo oppure sulla struttura della sostanza

Tostato, cotto, trattato termicamente

9

Idrogenazione

Trasformazione dei gliceridi instaurati in gliceridi saturi (indurimento degli oli e dei grassi)

Idrogenato, parzialmente idrogenato

10

Idrolisi

Riduzione in componenti chimici semplici mediante adeguato trattamento con acqua e eventualmente con enzimi o acidi/alcali

Idrolizzato

11

Pressatura

Eliminazione, mediante estrazione meccanica (con pressa a vite o di altro tipo) e eventualmente calore, di grasso o olio da materiali ricchi di oli nonché di succo dalla frutta o da altri prodotti vegetali

Pressato, expeller [2], (per i materiali contenenti oli) Polpa, residuo (per frutta, ecc.) Fettucce di barbabietole pressate (per le barbabietole da zucchero)

12

Pellettatura

Compressione mediante passaggio in filiera

Formellati, pellettato, in pellet.

13

Pregelatinizzazione

Modifica dell'amido per migliorare notevolmente il suo potere di rigonfiamento in acqua fredda

Pregelanitizzato, gonfiato

14

Raffinazione

Eliminazione totale o parziale di impurità in zuccheri, oli, grassi e altri prodotti naturali mediante trattamento chimico/fisico

Raffinato, parzialmente raffinato

15

Molitura umida

Separazione meccanica dei componenti dell'endosperma/seme mediante macerazione in acqua con o senza aggiunta di anidride solforosa per l'estrazione dell'amido

Germe, glutine, amido

16

Macinazione

Trasformazione meccanica dei semi o di altre materie prime per mangimi al fine di ridurne le dimensioni

Macinato

17

Dezuccheraggio

Estrazione totale o parziale dei mono - o disaccaridi dalla melassa e da altre sostanze contenenti zucchero mediante processi chimici o fisici

Dezuccherato, parzialmente dezuccherato

18

Schiacciatura

Procedimento meccanico di compressione/laminazione di semi o altre materie prime per mangimi al fine di modificarne la struttura iniziale

Schiacciato, laminato

19

Spezzatura

Frantumazione meccanica di semi o di altre materie prime per mangimi al fine di ridurne le dimensioni

Spezzato, frantumato

[1] Il termine "decorticatura" può essere sostituito a seconda dei casi da "sbramatura" o da "sbucciatura". Il termine d'uso corrente dovrebbe essere "sbramato" o "sbucciato".

[2] Ove, opportuno, il termine "expeller" più essere sostituito da "panello".

IV. Disposizioni relative ai tenori indicati o da dichiarare come specificato nelle parti "A" e "B" del presente allegato

a) I tenori indicati o da dichiarare si riferiscono al peso tal quale delle materie prime per mangimi, salvo diversamente specificato.

b) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, della legge n. 281 del 1963, paragrafo 1, lettera a) e allegato III parte "A" punto 012), e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore negli elenchi del presente allegato, parte "A" e parte "B", deve essere indicato il tenore di umidità della materia prima per mangimi qualora sia superiore al 14% del suo peso. Questo tenore deve essere indicato, su richiesta dell'acquirente, per le materie prime il cui tenore di umidità non supera detto limite.

c) fatte salve le disposizioni dell'articolo 17 della legge 281 del 1963, paragrafo 1, lettera a) e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore nel presente allegato, parte "A" e parte "B", deve essere indicato il tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico delle materie prime per mangimi qualora sia superiore al 2,2% riferito alla sostanza secca.

V. Disposizioni relative agli agenti denaturanti e agli agenti leganti

a) Se i prodotti indicati nella colonna 2 dell'elenco di materie prime per mangimi della parte "A" o nella colonna 1 della parte "B" del presente Allegato sono utilizzati come denaturanti o leganti di materie prime per mangimi devono essere fornite le seguenti informazioni:

1) agenti denaturanti: natura e quantitativo dei prodotti utilizzati;

2) agenti leganti: natura dei prodotti utilizzati.

b) Per gli agenti leganti, il quantitativo utilizzato non può essere superiore al 3% del peso totale.

CAPO II

Elenco non esclusivo delle principali materie prime per mangimi

a) Cereali, loro prodotti e sottoprodotti

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

[1]

[2]

[3]

[4]

1.01

Avena

Grani di Avena sativa L. e di altre specie coltivate di avena

.

1.02

Fiocchi di avena

Prodotto ottenuto per schiacciamento dell'avena decorticata trattata a vapore. Può contenere una piccola quantità di crusca di avena

Amido

1.03

Cruschello di avena

Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente pulita e decorticata, in semola e farina. E' prevalentemente costituito da crusca di avena e da parte dell'endosperma

Fibra grezza

1.04

Crusca d'avena

Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente puliti, in semola. E' principalmente costituito da tegumenti esterni e crusche di avena

Fibra grezza

1.04.1

Farina di avena da foraggio

Sottoprodotto ricco di amido ottenuto dalla trasformazione dell'avena, Avena sativa L., e di altre specie coltivate di avena, pulita e decorticata, in semola o farina abburattata d'avena

Fibra grezza

Amido

1.05

Orzo

Grani di Hordeum vulgare L.

1.06

Farinetta di orzo

Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell'orzo pulito e decorticato in orzo mondato, semola o farina

Fibra grezza

1.07

Proteina di orzo

Sottoprodotto essiccato dell'amideria di orzo. E' costituito principalmente da proteina ottenuta dalla separazione dell'amido

Proteina grezza

Amido

1.07.1

Crusca di orzo

Sottoprodotto ottenuto dalla macinazione in farina dell'orzo o dalla preparazione di orzo decorticato, Hordeum vulgare L., preventivamente pulito. E' costituito essenzialmente di frammenti del tegumento esterno, da tracce di glume o da altre parti del seme private quasi totalmente della mandorla farinosa

Fibra grezza

Ceneri

1.07.2

Fiocchi d'orzo

Prodotto ottenuto dallo schiacciamento dell'orzo Hordeum vulgare L., decorticato trattato con il vapore

Amido

1.08

Rotture di riso

Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione di riso pulito o di riso brillantato, Orzya sativa L. E' essenzialmente costituito da grani piccoli e/o da grani spezzati

Amido

1.09

Pula vergine di riso

Sottoprodotto ottenuto dalla prima pulitura del riso greggio. E' costituita da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa e dai germi

Fibra grezza

1.10

Farinaccio di riso

Sottoprodotto ottenuto dalla seconda pulitura del riso greggio. E' essenzialmente costituito da particelle di endosperma, dallo strato aleuronico e dai germi

Fibra grezza

1.11

Crusca di riso con carbonato di calcio

Sottoprodotto ottenuto dalla pulitura del riso greggio. E' essenzialmente costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa, dai germi e da quantità variabili di carbonato di calcio proveniente dalla lavorazione

Fibra grezza

Carbonato di calcio

1.11.1

Puletta di riso

Sottoprodotto del riso in forma di farina grossolana. E' costituito da pula e da una piccola quantità di lolla (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 6% sulla sostanza secca)

Fibra grezza

Ceneri grezze

1.12

Farina di foraggio a base di riso paraboiled

Sottoprodotto della pulitura di riso greggio paraboiled. E' essenzialmente costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa, dai germi e da quantità variabili di carbonato di calcio proveniente dalla lavorazione

Fibra grezza

Carbonato di calcio

1.13

Riso da foraggio macinato

Prodotto ottenuto dalla macinazione di riso da foraggio, costituito da grani verdi non maturi o gassosi, ottenuti per vagliatura all'atto della lavorazione del riso semigreggio o da grani di riso di normale costituzione, semigreggio, macchiato o giallo

Amido

1.14

Panello di germe di riso

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di riso, al quale sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

1.15

Farina di estrazione di germi di riso

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dei germi di riso, contenenti ancora parti della mandorla farinosa e del tegumento

Proteina grezza

1.16

Amido di riso

Amido di riso tecnicamente puro

Amido

1.16.1

Riso semigreggio

Riso greggio da cui è stata eliminata solo la lolla

Amido

Fibra grezza

1.16.2

Riso lavorato

Riso semigreggio da cui è stato asportato tutto o parte del pericarpo e del germe

Amido

1.16.3

Riso soffiato

prodotto ottenuto da riso lavorato o da rotture di riso mediante un trattamento ad atmosfera umida, calda e sotto pressione

Amido

1.16.4

Riso estruso

Prodotto ottenuto da farina di riso con un processo che ne consente l'agglomerazione

Amido

1.16.5

Farina di riso

Sottoprodotto del riso derivante dalla macinazione del riso lavorato

Amido

1.16.6

Germe di riso

Sottoprodotto del riso costituito dall'embrione

Sostanze grasse grezze

Fibre grezza

1.16.7

Fiocchi di riso

prodotto ottenuto dallo schiacciamento di chicchi interi o di rotture di riso, Oryza sativa L., trattati con il vapore

Amido

1.16.8

Amido di riso pregelatinizzato

Amido di riso praticamente puro, i cui granuli risultano in gran parte rotti mediante un appropriato trattamento termico

Amido

1.16.9

Glutine di riso

Sottoprodotto disseccato della amideria di riso costituito essenzialmente da glutine

Proteina grezza

1.17

Miglio

Grani di Panicum miliaceum L.

.

1.18

Segale

Semi della Secale cereale L.

.

1.19

Farinetta di segale [1]

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. E' principalmente costituito da parti della mandorla farinosa, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi

Amido

1.20

Cruschello di segale

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. E' principalmente costituito da frammenti dei tegumeni esterni e da altre parti del seme privati della mandorla farinosa in minor misura della crusca di segale

Fibra grezza

1.21

Crusca di segale

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. E' principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da altre parti del seme, liberato quasi totalmente dalla mandorla farinosa

Fibra grezza

1.22

Sorgo

Semi del Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.

.

1.22.1

Farina glutinata di sorgo

Sottoprodotto essiccato della amideria di sorgo, Sorgum bicolor L., Moench. E' costituito da crusche e da una piccola quantità di glutine. I residui essiccati delle acque di macerazione e i germi possono risultare aggiunti.

Proteina grezza

1.23

Frumento

Semi del Triticum aestivum (L.), Triticum durum Desf. e altre specie coltivate di frumento

.

1.24

Farinetta di frumento [1]

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di frumento, partendo dal grano pulito o dal farro decorticato. E' costituito principalmente da parte della mandorla farinosa, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi

Amido

1.25

Cruschello di frumento

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di frumento, partendo dal grano pulito o dal ferro decorticato. E' costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti del seme private della mandorla farinosa in micor misura che la crusca di frumento

Fibra grezza

1.26

Crusca di frumento [2]

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina, partendo dal grano pulito o dal faro decorticato. E' costituito essenzialmente da frammenti del tegumento esterno e da altre parti del seme private quasi totalmente della mandorla farinosa

Fibra grezza

1.27

Germe di frumento

Sottoprodotto della molitura a secco o costituito essenzialmente di germi di frumento schiacciati o no, ai quali possono aderire ancora parti della mandorla farinosa e dei tegumenti

proteina grezza

Sostanze grasse grezze

1.28

Glutine di frumento

Sottoprodotto essiccato dell'emideria di frumento. E' costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido

Proteina grezza

1.29

Farina glutinata di frumento

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido e di glutine di frumento. E' costituito da crusca, parzialmente privata o no del germe, e da glutine, a cui possono essere aggiunte modeste quantità di rotture di frumento provenienti dalla vagliatura dei chicchi o modeste quantità di residui dell'idrolisi dell'amido

Proteina grezza

Amido

1.30

Amido di frumento

Amido di frumento tecnicamente puro

Amido

1.31

Amido di frumento pregelatinizzato

Prodotto composto di amido di frumento, in gran parte pregelatinizzato mediante trattamento termico

Amido

1.31.1

Panello di germe di frumento

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai germi di frumento delle specie Triticum aestivum L., Triticum durum Desf, e da altre specie coltivate di frumento nudo e dal faro decorticato delle specie Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L., ai quali sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

1.31.2

Tritello di frumento

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina partendo dal frumento o dal farro decorticato, preventivamente puliti. E' costituito essenzialmente da piccoli frammenti del tegumento esterno, da parti del germe e dello strato aleuronico e della mandorla farinosa

Amido

Fibra grezza

1.31.3

Farinaccio di frumento

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina partendo dal frumento o dal farro decorticato, preventivamente puliti. E' costituito essenzialmente da parti della mandorla farinosa e da piccoli frammenti del tegumento esterno in misura maggiore che nella farinetta

Amido

Fibra grezza

1.32

Spelta

Grani di spelta Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum

.

1.33

Triticale

Grani dell'ibrido Triticum X Secale

.

1.34

Granturco

Semi di Zea mays L.

.

1.35

Farinetta di granturco [1]

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. E' principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti del chicco, private, in minor misura rispetto alla crusca di granoturco, della mandorla farinosa

Fibra grezza

1.36

Crusca di granturco

Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. E' essenzialmente costituito da tegumenti esterni e da germi di granturco e, in una certa misura, da frammenti della mandorla farinosa

Fibra grezza

1.37

Panello di germe di granturco

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a secco o ad umido del cereale, ai quali possono ancora aderire parti della mandorla farinosa e del tegumento

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

1.38

Farina di estrazione di germe di granoturco

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a secco o a umido, ai quali possono ancora aderire parti della mandorla farinosa e del tegumento

Proteina grezza

1.39

Farina glutinata di granturco [3]

Sottoprodotto dell'amideria di granoturco ottenuto per via umida. E' costituito da crusca e glutine, a cui sono aggiunti i residui della vagliatura del granturco, in proporzione non superiore al 15% in peso, e/o i residui provenienti dall'acqua di macerazione del granturco, utilizzata per la produzione di alcole o di altri derivati dell'amido. Il prodotto può inoltre contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco, parimenti ottenuti per via umida

Proteina grezza

Amido

Sostanze grasse grezze, se superiori al 4,5%

1.40

Glutine di granoturco

Sottoprodotto essiccato dall'amideria di granturco. E' costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido

Proteina grezza

1.41

Amido di granturco

Amido di granturco tecnicamente puro

Amido

1.42

Amido di granturco pregelatinizzato [4]

Prodotto costituito da amido di granoturco in gran parte pregelatinizzato mediante trattamento termico

Amido

1.42.1

Fiocchi di granturco

Prodotto ottenuto per schiacciamento di semi di granturco trattati al vapore

Amido

1.42.2

Germe di granturco (lavorazione a umido)

Prodotto ottenuto dalla lavorazione a umido del granturco (amiderie di granturco)

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

1.43

Radichette di malto

Sottoprodotto della malteria costituito essenzialmente dalle radichette essiccate di cereali germogliati

Proteina grezza

1.44

Borlande (trebbie) essiccate di birreria

Sottoprodotto della birreria ottenuto per essiccamento dei residui di cereali sottoposti o no a malteggio o di altri prodotti amilacei

Proteina grezza

1.45

Borlande (trebbie) essiccate di distilleria [5]

Sottoprodotto della distillazione dell'alcole ottenuto per essiccamento dei residui solidi di grani fermentati

Proteina grezza

1.46

Borlande scure di distilleria [6]

Sottoprodotto della distilleria ottenuto per essiccamento dei residui solidi di grani fermentati ai quali sono stati aggiunti sciroppo di borlande o residui evaporati dell'acqua di macerazione

Proteina grezza

[1] I prodotti con un tenore di amido superiore al 40% possono essere definiti "ricchi di amido";

[2] Se questo predetto stato sottoposto ad una molitura più fina, può essere aggiunto il termine "fina" oppure la denominazione può essere sostituita da una corrispondente;

[3] Tale denominazione può essere sostituita da "gluten feed di granturco";

[4] Tale denominazione può essere sostituita da "amido di granturco estruso";

[5] Tale denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di cereale;

[6] Tale denominazione può essere sostituita da "borlande (trebbie) e solubili essiccati di distilleria". La denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di cereale.

b) Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

[1]

[2]

[3]

[4]

2.01

Panello di arachidi parzialmente decorticate

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di arachide parzialmente decorticati Arachis hypogaea L. e altre specie di Arachis

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.02

Farina di estrazione di arachidi parzialmente decorticate

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dei semi di arachide parzialmente decorticati (tenore massimo di fibra grezza: 16% sulla sostanza secca)

Proteina grezza

Fibra grezza

2.03

Panello di arachidi decorticate

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di arachide decorticati

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.04

Farina di estrazione di arachidi decorticate

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di arachidi decorticati

Proteina grezza

Fibra grezza

2.05

Semi di colza [1]

Semi di colza della specie Brassica napus L. ssp. Oleifera (Metsg.) Sinsk., di colza indiana, Brassica napus L. Var. Glauca (roxb.) O. E. Schulz oltre che di ravizzone, Brassica napus ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk, (purezza botanica minima: 94%).

.

2.06

Panello di colza [1]

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di colza (purezza botanica minima: 94%)

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.07

Farina di estrazione di colza [1]

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di colza (purezza botanica minima: 94%)

Proteina grezza

2.08

Corteccia di colza

Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di colza

Fibra grezza

2.09

Farina di estrazione di cartamo, parzialmente decorticato

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di cartamo Carthamus tinctorius L. parzialmente decorticati

Proteina grezza

Fibra grezza

2.10

Panello di copra

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione delle mandorle essiccate (endosperma) e dell'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco Cocos nucifera L.

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.11

Farina di estrazione di copra

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione da mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco

Proteina grezza

2.12

Panello di palmisti

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione da palmisti Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.13

Farina di estrazione di palmisti

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione da palmisti privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso

Proteina grezza

Fibra grezza

2.14

(Semi di) soia, tostata

Semi di soia Glycine max (L.) Merr. che hanno subìto un appropriato trattamento termico (attività ureasica max 0,4 mg N/g. min)

.

2.15

farina di estrazione (di semi) di soia, tostata

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di soia che hanno subìto un appropriato trattamento termico (attività ureasica max 0.4 mg N/g. min.)

Proteina grezza

Fibra grezza se superiore all'8%

2.16

Farina di estrazione (di semi) di soia, decorticata e tostata

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di soia che hanno subìto un appropriato trattamento termico. (Tenore massimo di fibra grezza sulla sostanza secca: 8%. Attività ureasica max 0.5 mg. N/g. min)

Proteina grezza

2.16.1

Panello di soia

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di soia, Glycine max (L) merr.

Proteina grezza

Fibra grezza

Sostanze grasse grezze

2.17

Concentrato proteico (di semi) di soia

Sottoprodotto ottenuto per estrazione dai semi di soia decorticati privati del grasso

Proteina grezza

2.18

Olio vegetale [2]

Olio ottenuto da vegetali

Umidità, se superiore all'1%

2.19

Corteccia (di semi) di soia

Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di soia

Fibra grezza

2.20

Semi di cotone

Semi di cotone Gossypium ssp. privati delle fibre

Proteina grezza

Fibra grezza

Sostanze grasse grezze

2.21

Farina di estrazione di semi di cotone parzialmente decorticati

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di cotone privati delle fibre e parzialmente decorticati (tenore massimo di fibra grezza del 22.5% sulla sostanza secca)

Proteina grezza

Fibra grezza

2.22

Panello di cotone

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di cotone privati delle fibre

Proteina grezza

Fibra grezza

Sostanze grasse grezze

2.23

Pannello di neuk

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di neuk Guizotia abyssinica Lg Cass (ceneri insolubili in HCl: max 3,4%)

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.23.1

Panello di babassu

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle noci di palma babassu del Brasile, Orbignya oleifera Burr. e di altre specie di Orbignya private, per quanto è possibile, del loro involucro legnoso

Proteina grezza

Fibra grezza

Sostanze grasse grezze

2.24

Semi di girasole

Semi di girasole Helianthus annuus L.

.

2.25

Farina di estrazione di girasole

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di girasole

Proteina grezza

2.26

Farina di estrazione di girasole parzialmente decorticato

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di girasole parzialmente decorticati (tenore massimo di fibra grezza sulla sostanza secca: 27,5%)

Proteina grezza

Fibra grezza

2.26.1

Pannello di girasole

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di girasole Helianthus annus L.

Proteina grezza

Fibra grezza

Sostanze grasse grezze

2.27

Semi di lino

Semi di lino Linum usitatissimum L. (purezza botanica minima: 93%)

2.28

Panello di lino

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino (purezza botanica minima: 93%)

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza

2.29

Farina di estrazione di lino

Sottoprodotto ottenuto per estrazione dai semi di lino (purezza botanica minima: 93%)

Proteina grezza

2.30

Sansa di oliva

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai frutti dell'olivo Olea europea L., privati per quanto possibile, dei prezzi di noccioli

Proteina grezza

Fibra grezza

2.31

Panello di sesamo

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di sesamo Sesamum indicum L. (ceneri insolubili in HCl: max 5%)

Proteina grezza

Fibra grezza

Sostanze grasse grezze

2.31.1

Farina di estrazione di sesamo

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di sesamo. Sesamum indicum L.

Proteina grezza Fibra grezza

2.32

Farina di estrazione di semi di cacao parzialmente decorticati

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi essiccati, tostati e parzialmente decorticati di cacao Theobroma caco L.

Proteina grezza

Fibra grezza

2.33

Gusci di cacao

Tegumenti dei semi essiccati e tostati di cacao Theobroma cacao L.

Fibra grezza

2.33.1

Pellicole di caffè

Sottoprodotto ottenuto dalla decorticazione del caffè

Fibra grezza

[1] Può essere eventualmente aggiunta l'indicazione "a basso tenore di glucosinalato", la cui definizione è quella riportata nella legislazione comunitaria.

[2] La denominazione deve essere completata dall'indicazione della specie vegetale.

c) Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

[1]

[2]

[3]

[4]

3.01

Ceci

Semi di Cicer arietinum L.

.

3.02

Farina di estrazione di guar

Sottoprodotto ottenuto dall'estrazione della mucillagine dai semi di Cymopsis teatragonoloba L. Taub.

Proteina grezza

3.03

Vecciolo o zirlo

Semi di Ervum ervilia L.

.

3.04

Cicerchia [1]

Semi di Lathyrus sativus L., sottoposti a un adeguato trattamento termico

.

3.05

Lenticchie

Semi della Lens culinaris a.o. Medik

.

3.06

Lupini dolci

Semi della specie Lupinus ssp. a basso tenore di sostanze amare

.

3.07

Fagioli tostati

Semi di Phaseolus o Vigna ssp. sottoposti a un adeguato trattamento termico per distruggere le lectine tossine

.

3.08

Piselli

Semi di Pisum ssp.

.

3.09

Cruschello di piselli

Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di piselli. E' costituito essenzialmente da pezzetti dell'endosperma e, in minor misura dalla pellicola dei semi

Proteina grezza

Fibra grezza

3.10

Crusca di piselli

Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di piselli. E' costituito essenzialmente dalle pellicole rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli

Fibra grezza

3.11

Fave e favette

Semi della specie Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. e var. minuta (Alef.) Mansf.

.

3.12

Veccia articolata

Semi della Vicia monanthos Desf.

.

3.13

Veccia

Semi della Vicia sativa L. var. sativa e altre varietà

.

[1] Tale denominazione deve essere completata dall'indicazione della natura del trattamento termico utilizzato.

d) Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

[1]

[2]

[3]

[4]

4.01

Polpa di barbabietola (da zucchero)

Sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fettucce esaurite e seccate di barbabietola da zucchero Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 4,5% sulla sostanza secca)

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5% della sostanza secca.

Zuccheri totali espressi in saccarosio, se superiori al 10,5%

4.02

Melasso di barbabietola (da zucchero)

Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo raccolto durante la fabbricazione o la raffinazione dello zucchero di barbabietola

Zuccheri totali espressi in saccarosio.

Umidità, se superiore al 28%

4.03

Polpa di barbabietola (da zucchero) melassata

Sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da polpe essiccate di barbabietola da zucchero, alle quali sono stati aggiunti melassi (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 4,5% sulla sostanza secca)

Zuccheri totali espressi in saccarosio.

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5% della sostanza secca

4.04

Borlanda di barbabietola (da zucchero)

Sottoprodotto della fermentazione del melasso di barbabietola per la produzione di alcole, lievito, acido citrico o altre sostanze organiche

Proteina grezza

Umidità, se superiore al 35%

4.05

Zucchero (di barbabietola) [1]

Zucchero estratto dalla barbabietola da zucchero

Saccarosio

4.06

Patata dolce

Tuberi di Ipomoea batatas (L.) Poir, sotto qualsiasi presentazione

Amido

4.07

Manioca [2]

Radici di Manhiot esculenta Crantz, sotto qualsiasi presentazione (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 4,5% sulla sostanza secca)

Amido

Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5% sulla sostanza secca

4.08

Amido di manioca pregelatinizzato [3]

Amido ottenuto da radici di maioca, i cui granuli risultano in gran parte pregelatinizzati mediante un appropriato trattamento termico

Amido

4.09

Polpa di patate

Residuo della fecoleria di patate Solanum tuberosum L.

.

4.09.1

Bucce e polpa di patate

Sottoprodotto ottenuto dalla produzione di patate lessate o surgelate

Fibra grezza

4.10

Fecola di patate

Fecola di patate tecnicamente pura

Amido

4.11

Proteina di patate

Sottoprodotto della fecoleria costituito essenzialmente da sostanze proteiche provenienti dalla separazione della fecola

Proteina grezza

4.12

Fiocchi di patate

Prodotto ottenuto per essiccamento rotativo delle patate lavate, patate o non pelate e cotte a vapore

Amido

Fibra grezza

4.13

Succo concentrato di patate

Residuo della fecoleria di patate, da cui è stata estratta una parte delle proteine e dell'acqua

Proteina grezza

Ceneri grezze

4.14

Fecola di patate gonfiata

Prodotto costituito da fecola di patate, in gran parte pregelatinizzata

Amido

[1] Tale denominazione può essere sostituita da "saccarosio".

[2] Tale denominazione può essere sostituita da "tapicca".

[3] Tale denominazione può essere sostituita da "amido di tapicca".

e) Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

[1]

[2]

[3]

[4]

5.01

Carrube

Prodotto ottenuto dallo spezzettamento del frutto secco del carrubo Ceratonia siliqua L., dal quale sono stati tolti i semi

Fibra grezza

5.02

Pastazzo di agrumi

Sottoprodotto ottenuto per pressione degli agrumi Citrus ssp. durante la produzione del succo di agrumi

Fibra grezza

5.03

Residuo di frutta [1]

Sottoprodotto ottenuto per pressione durante la fabbricazione di succhi di frutta a granelli o a nocciolo

Fibra grezza

5.03.1

Polpa e residuo di frutta

Sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di confetture e frutta sciroppata

Fibra grezza

5.04

Polpa di pomodoro

Sottoprodotto ottenuto per pressione dai pomodori Solanum Lycopersicum Karst, durante la fabbricazione del succo di pomodoro

Fibra grezza

5.04.1

Polpa, buccia e semi pomodoro

Sottoprodotto ottenuto dalla lavorazione del pomodoro

Fibra grezza

5.05

Panelli di vinaccioli

Sottoprodotto ottenuto durante l'estrazione dell'olio dai vinaccioli

Fibra grezza, se superiore al 45%

5.06

Polpe di uva

Vinacce rapidamente essiccate dopo l'estrazione dell'alcole e private per quanto possibile dei raspi e dei semi

Fibra grezza, se superiore al 25%

5.07

Semi di uva

Semi estratti dalle vinacce, non disoleati

Sostanze grasse grezze

Fibra grezza, se superiore al 45%

5.07.1

Vinaccia disalcolata

Sottoprodotto della lavorazione dell'uva Vitis vinifera L. ottenuto dopo la disalcolazione della vinaccia

Fibra grezza

[1] Tale denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di frutta.

f) Foraggi e foraggi grossolani

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

[1]

[2]

[3]

[4]

6.01

Farina di erba medica [1]

Prodotto ottenuto per essiccamento e macinazione di erba medica giovane Medicago sativa L. e Medicago varia Martyn. Esso può contenere tuttavia fino al 20% di trifoglio giovane o di altre piante da foraggio, sottoposte ad essiccamento e macinazione contemporaneamente all'erba medica

Proteina grezza

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5% sulla sostanza secca

6.02

Residuo di erba medica

Sottoprodotto ottenuto durante la produzione del succo di erba medica mediante estrazione meccanica

Proteina grezza

6.03

Concentrato proteico di erba medica

Prodotto ottenuto dall'essiccamento artificiale di frazioni del succo di erba medica, che è stato centrifugato e sottoposto a trattamento termico per precipitare le proteine

Carotene

Proteina grezza

6.04

Farina di trifoglio [1]

Prodotto ottenuto dall'essiccamento e dalla macinazione del trifoglio giovane Trifolium ssp. Esso può tuttavia contenere fino al 20% di erba medica giovane o di altre piante da foraggio sottoposte ad essiccamento e macinazione contemporaneamente al trifoglio

Proteina grezza

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5% sulla sostanza secca

6.05

Farina di erba [1] [2]

Prodotto ottenuto dall'essiccamento e dalla macinazione di giovani piante da foraggio

Proteina grezza

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5% sulla sostanza secca

6.06

Paglia di cereali [3]

Paglia di cereali

.

6.07

Paglia di cereali trattata [4]

Prodotto ottenuto mediante un trattamento adeguato della paglia di cereali

Sodio, se trattato con N40H

[1] Il termine "farina" può essere sostituito da "formellati", "pellettata" o "pellets". Nella denominazione può essere indicato anche il metodo di essiccazione;

[2] Tale denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di pianta e foraggio;

[3] Nella denominazione deve essere indicata la specie di cereale;

[4] Tale denominazione deve essere completata dall'indicazione della natura del trattamento chimico effettuato.

g) Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

[1]

[2]

[3]

[4]

7.01

Melasso di canna (da zucchero)

Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo raccolto nella fabbricazione o nella raffinazione dello zucchero di canna Saccharum officinarum L.

Zuccheri totali espressi in saccarosio Umidità, se superiori al 30%

7.02

Borlanda di canna (da zucchero)

Sottoprodotto ottenuto per fermentazione del melasso di canna da zucchero per la produzione di alcole, lievito, acido citrico o altre sostanze organiche

Proteina grezza Umidità, se superiore al 35%

7.03

Zucchero (di canna) [1]

Zucchero estratto dalla canna da zucchero

Saccarosio

7.04

Farina di alghe marine

Prodotto ottenuto con l'essiccazione e la frantumazione delle alghe marine, in particolare delle alghe brune. Esso può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio

Ceneri grezze

[1] Tale denominazione può essere sostituita da "saccarosio".

h) Prodotti lattiero-caseari

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

[1]

[2]

[3]

[4]

8.01

Latte scremato in polvere

Prodotto ottenuto per essiccamento del latte dal quale è stata separata la maggior parte del grasso

Proteina grezza

Umidità, se superiore al 5%

8.02

Latticello in polvere

Prodotto ottenuto per essiccamento del liquido che resta dopo la zangolatura

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Lattosio

Umidità, se superiore al 6%

8.02.1

Latticello

Prodotto liquido ottenuto dalla zangolatura dei grassi del latte o delle creme di latte

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Lattosio

8.03

Siero di latte in polvere

Prodotto ottenuto per essiccamento del liquido che resta dalla fabbricazione di formaggi, "quark" e caseina o da procedimenti analoghi

Proteina grezza

Lattosio

Umidità, se superiore all'8%

Ceneri grezze

8.03.1

Siero di latte e scotta

Prodotto liquido ottenuto dalla fabbricazione di formaggi "QUARK", formaggi a base di siero di latte, caseina o da procedimenti analoghi

Proteina grezza

Lattosio

Ceneri grezze

8.03.2

Siero di latte concentrato

Prodotto ottenuto per concentrazione del siero di latte e della scotta

Proteina grezza

Lattosio

Ceneri grezze

8.04

Siero di latte in polvere parzialmente delattosato

Prodotto ottenuto per essiccamento del siero di latte, dal quale è stata estratta una parte di lattosio

Proteina grezza

Lattosio

Umidità, se superiore all'8%

Ceneri grezze

8.05

Proteina di siero di latte in polvere [1]

Prodotto ottenuto dall'essiccamento dei composti proteici estratti dal siero di latte o dal latte mediante trattamento chimico o fisico

Proteina grezza

Umidità, se superiore all'8%

8.06

Caseina in polvere

Prodotto ottenuto dal latte scremato o dal latticello per essiccamento della caseina precipitata mediante l'aggiunta di acidi o di presame

Proteina grezza

Umidità, se superiore al 10%

8.07

Lattosio in polvere

Zucchero separato dal latte o dal siero mediante precipitazione ed essiccamento

Lattosio

Umidità, se superiore al 5%

[1] Tale denominazione può essere sostituita da "albumina di latte in polvere".

i) Prodotti di animali terrestri

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

[1]

[2]

[3]

[4]

9.01

Farina di carne

Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione della totalità o di parte di carcasse di animali terrestri a sangue caldo; il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Deve risultare praticamente esente da zoccoli, corna, setole, pelo e piume, nonché dal contenuto dell'apparato digerente (tenore minimo di proteina grezza: 50% sulla sostanza secca) (tenore massimo di fosforo totale: 8%)

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze

Umidità, se superiore all'8%

9.02

Farina di carne ed ossa [1]

Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione della totalità o di parti di carcasse di animali terrestri a sangue caldo; il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Il prodotto deve risultare praticamente esente da pelo, setole, piume, corna e zoccoli, nonché dal contenuto dell'apparato digerente

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze

Umidità, se superiore all'8%

9.03

Farina di ossa

Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione fine di ossa provenienti da animali terrestri a sangue caldo da cui il grasso è in parte estratto o separato per via fisica. Il prodotto deve risultare praticamente esente da zoccoli, corna, setole, pelo, piume, nonché dal contenuto dell'apparato digerente

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze

Umidità, se superiore all'8%

9.04

Ciccioli

Prodotti residui della fabbricazione di sego, strutto o di altri grassi di origine animale estratti o separati per via fisica

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Umidità, se superiore all'8%

9.05

Farina di pollame [1]

Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione dei sottoprodotti del pollame; deve risultare praticamente esente da piume

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,3%

Umidità, se superiore all'8%

9.06

Farina di piume idrolizzate

prodotto ottenuto dall'idrolisi, essiccamento e macinazione delle piume del pollame

Proteina grezza

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,4%

Umidità, se superiore all'8%

9.07

Farina di sangue

prodotto ottenuto dall'essiccamento del sangue di animali da macello a sangue caldo. Tale prodotto deve risultare praticamente esente da sostanze estranee

Proteina grezza

Umidità, se superiore all'8%

9.08

Grassi animali [2]

Prodotto costituito da grassi di animali terrestri a sangue caldo

Umidità, se superiore all'1%

[1] I prodotti contenenti il 13% di grassi sulla sostanza secca devono essere definiti "ricchi di sostanze grasse".

[2] Tale denominazione può essere completata da un'indicazione più precisa del tipo di grasso animale in funzione dell'origine o del metodo di ottenimento (sego, strutto, grasso di ossa, ecc.).

l) pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

[1]

[2]

[3]

[4]

10.01

Farina di pesce [1]

prodotto ottenuto dalla lavorazione di pesci interi o loro parti dai quali può essere stato rimosso parte dell'olio, ma al quale possono essere state aggiunte le parti solubili del pesce

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Ceneri grezze, se superiori al 20%

Umidità, se superiore all'8%

10.02

Solubili di pesce concentrato

Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di farina di pesce, separato e stabilizzato mediante acidificazione o essiccamento

Proteina grezza

Sostanze grasse grezze

Umidità, se superiore al 5%

10.03

Olio di pesce

Olio ottenuto da pesce o parti di pesce

Umidità, se superiore all'1%

10.04

Olio di pesce raffinato, idrogenato

Olio ottenuto da pesce o parti di pesce, raffinato e sottoposto ad idrogenazione

Indice di iodio

Umidità, se superiore all'1%

[1] I prodotti contenenti oltre il 75% di proteina grezza sulla sostanza secca, possono essere definiti "ad alto tenore proteico".

m) Minerali

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

[1]

[2]

[3]

[4]

11.01

Carbonato di calcio [1]

Prodotto ottenuto mediante macinazione di minerali contenenti carbonato di calcio, quali rocce calcaree, gusci di ostriche e di mitili, oppure mediante precipitazione da una soluzione acida

Calcio

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 5%

11.02

Carbonato di calcio e di magnesio

Miscuglio naturale di carbonato di calcio e di magnesio

Calcio

Magnesio

11.03

Alghe marine calcaree (maërl)

Prodotto di origine naturale ottenuto dalle alghe marine calcaree macinate o trasformate in granuli

Calcio

ceneri insolubili HCl, se superiore al 5%

11.04

Ossido di magnesio

Ossido di magnesio tecnicamente puro (MgO)

Magnesio

11.05

Magnesio solfato

Magnesio solfato (MgSO47H2O) tecnicamente puro

Magnesio

Zolfo

11.06

Fosfato bicalcico [2]

Idrogenortofosfato di calcio precipitato proveniente da ossa o da fonti inorganiche (CaHPO4xH2O)

Calcio

Fosforo totale

11.07

Fosfato monocalcico-bicalcico

Prodotto ottenuto chimicamente e composto da parti uguali di fosfato bicalcico e fosfato monocalcico [CaHPO4 - Ca(H4PO4)2 x H2O]

Fosforo totale

Calcio

11.08

Fosfato naturale defluorato

Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali purificati e debitamente defluorati

Fosforo totale

Calcio

11.09

Farina di ossa degelatinizzate

Ossa sgrassate, degelatinizzate, sterilizzate e macinate

Fosforo totale

Calcio

11.10

Fosfato monocalcico

Bis (didrogeno fosfato) di calcio tecnicamente puro [Ca(H2PO4)2xH2O]

Fosforo totale

Calcio

11.11

Fosfato di calcio e di magnesio

Fosfato di calcio e di magnesio tecnicamente puro

Calcio

Magnesio

Fosforo totale

11.12

Fosfato monoammonico

Fosfato monoammonico tecnicamente puro (NH4H2PO4)

Azoto totale

Fosforo totale

11.13

Cloruro di sodio [1]

Cloruro di sodio tecnicamente puro o prodotto ottenuto dalla macinazione di fonti naturali di cloruro di sodio, quali salgemma e sale marino

Sodio

11.14

Propionato di magnesio

Propionato di magnesio tecnicamente puro

Magnesio

11.15

Fosfato di magnesio

Prodotto costituito da dimagnesio fosfato (MgHPO4xH2O)

Fosforo totale

Magnesio

11.16

Sodio calcio magnesio Fosfato

Prodotto costituito da sodio calcio magnesio fosfato

Fosforo totale

Magnesio

Calcio

Sodio

11.17

Mono sodio fosfato

Mono sodio fosfato (NaH2POH2O) tecnicamente puro

Fosfato totale

Sodio

11.18

Bicarbonato di sodio

Bicarbonato di sodio (NaHCO3) tecnicamente puro

Sodio

[1] L'indicazione della provenienza può sostituire la denominazione o può esservi aggiunta.

[2] Il procedimento di fabbricazione può essere indicato nella documentazione.

n) Vari

Numero

Denominazione

Descrizione

Dichiarazioni obbligatorie

[1]

[2]

[3]

[4]

12.01

Prodotti e sottoprodotti della panetteria e della fabbricazione di pasta alimentare [1]

Prodotto o sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di pane, prodotti della panetteria fine, biscotti e pasta alimentare

Amido

Zuccheri totali espressi in saccarosio

12.02

Prodotti e sottoprodotti di confetteria [1]

Prodotto o sottoprodotto ottenuto a seguito della fabbricazione di dolciumi e cioccolato

Zuccheri totali espressi in saccarosio

12.03

Prodotti e sottoprodotti di pasticceria e gelateria [1]

Prodotto o sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di pasticceria, torte o gelati

Amido

Zuccheri totali espressi in saccarosio

Sostanze grasse grezze

12.04

Acidi grassi

Sottoprodotto ottenuto per disacidificazione con alcali o per distillazione di oli e grassi di specie animali o vegetali, non specificate

Sostanze grasse grezze

Umidità, se superiore all'1%

12.05

Sali di acidi grassi [2]

Prodotto ottenuto per saponificazione degli acidi grassi con idrossido di calcio, di sodio o di potassio

Sostanze grasse grezze Ca(o Na o K, a seconda del caso)

12.05.1

Prodotti e sottoprodotti di preparati alimentari

Prodotto o sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di prodotti alimentari con ingredienti vegetali e/o lattiero-caseari

Amido

Sostanze grasse grezze

12.05.2

Prodotti ortofrutticoli

Prodotti ritirati dal mercato e utilizzati in base alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 30 del Regolamento CEE n. 2200/96 del Consiglio del 28/10/96

Fibra grezza

12.05.3

Destrosio (glucosio)

Prodotto della saccarificazione dell'amido o della fecola, costituito da glucosio purificato e cristallizzato (con o senza acqua di cristallizzazione)

Glucosio

12.05.4

Melasso di destrosio

Sottoprodotto ottenuto dal processo di cristallizzazione del destrosio

Equivalente in destrosio (espresso in glucosio)

12.05.5

Malto destrina

Sottoprodotto per idrolisi enzimatica di amidi e/o fecole

Equivalente in destrosio (espresso in glucosio)

12.05.6

Sciroppo di glucosio disidratato o atomizzato

Prodotto ottenuto dalla disidratazione dello sciroppo di glucosio

Equivalente in destrosio (espresso in glucosio)

12.05.7

Sciroppo di glucosio

Soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari ottenuti da amidi e/o fecole

Destrosio

[1] Le denominazione deve essere modificata o completata in modo da precisare il procedimento agroalimentare da cui proviene la materia prima per mangimi.

[2] Tale denominazione può essere completata dall'indicazione del sale.

Parte B

Disposizioni relative alla denominazione e alla dichiarazione di taluni tenori analitici di materie prime per mangimi non elencate nella parte A

1. Per le materie prime per mangimi non elencate nella parte A, appartenenti alle categorie previste nella colonna 1. del seguente elenco, è richiesta l'indicazione obbligatoria dei tenori analitici riportati nella colonna 2.

2. Tali materie prime per mangimi devono essere denominate conformemente ai criteri enunciati nella parte "A" capo I punto I 1. del presente allegato.

.

Categorie di materie prime

Dichiarazioni obbligatorie

.

[1]

[2]

1.

Cereali

.

2.

Prodotti e sottoprodotti di cereali

Amido, se superiore al 20%

Proteina grezza, se superiore al 10%

Sostanze grasse grezze, se superiori al 5%

Fibra grezza

3.

Semi oleosi, frutti oleosi

.

4.

Prodotti e sottoprodotti di semi oleosi, frutti oleosi

Proteina grezza, se superiore al 10%

Sostanze grasse grezze, se superiori al 5%

Fibra grezza

5.

Semi di leguminose

.

6.

Prodotti e sottoprodotti dei semi di leguminose

Proteina grezza, se superiore al 10%

Fibra grezza

7.

Tuberi, radici

.

8.

Prodotti e sottoprodotti di tuberi, radici

Amido

Fibra grezza

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5%

9.

Altri prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della barbabietola da zucchero

Fibra grezza, se superiore al 15%

Zuccheri totali espressi in saccarosio

Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5%

10.

Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti

Proteina grezza

Fibra grezza

Sostanze grasse grezze, se superiori al 10%

11.

Foraggi e foraggi grossolani

Proteina grezza, se superiore al 10%

Fibra grezza

12.

Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti

Proteina grezza, se superiore al 10%

Fibra grezza

13.

Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della canna da zuccher

Fibra grezza, se superiore al 15%

Zuccheri totali espressi in saccarosio

14.

Prodotti e sottoprodotti lattiero-caseari

Proteina grezza

Umidità, se superiore al 5%

Lattosio, se superiore al 10%

15.

Prodotti di animali terrestri

Proteina grezza, se superiore al 10%

Sostanze grasse grezze, se superiori al 5%

Umidità, se superiore all'8%

16.

Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti

Proteina grezza, se superiore al 10%

Sostanze grasse grezze, se superiori al 5%

Umidità, se superiore all'8%

17.

Minerali

Sostanze minerali pertinenti

18.

Vari

Proteina grezza, se superiore al 10%

Fibra grezza Sostanze grasse grezze, se superiori al 10%

Amido, se superiore al 30%

Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se superiori al 10%.

ALLEGATO III

(introdotto dall'allegato del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, modificato dall'allegato del D.M. Agricoltura e Foreste 21 luglio 1989, n. 316, dall'allegato del D.M. Agricoltura e Foreste 16 ottobre 1991, dall'allegato del D.M. Risorse Agricole Alimentari e Forestali 30 novembre 1994, dall'allegato del D.M. Politiche Agricole 16 ottobre 1997, sostituito dall'art. 4 del D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360, modificato dall'allegato del D.M. Politiche Agricole e Forestali 6 febbraio 2002 e dall'allegato del D.M. Politiche Agricole e Forestali 25 giugno 2003)

Denominazione e indicazioni obbligatorie

A. Materie prime per mangimi

1) L'espressione "materia prima per mangimi" o "mangime semplice";

2) La denominazione di tale materia prima;

3) Per le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nella parte "A" capo II dell'Allegato II, le indicazioni di cui alla colonna 4 dell'elenco stesso;

4) Per le materie prime per mangimi non previste nell'elenco di cui al precedente punto 3), le indicazioni di cui alla parte "B", colonna 2, dell'Allegato II, previste per le categorie di appartenenza;

5) Ove previste, le indicazioni di cui alla parte A capo I dell'allegato II;

6) Il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi;

7) il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento del produttore, il numero di riconoscimento nonché numero di riferimento della partita o qualsiasi altra indicazione che possa consentire di risalire all'origine della materia prima se lo stabilimento deve essere riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;

7-bis) il nome o la ragione sociale e la sede del responsabile delle indicazioni di cui ai punti da 1) a 6), se diverso dal produttore di cui al punto 7);

8) Sugli imballaggi, sui recipienti, sulle etichette o sui documenti d'accompagnamento possono essere fornite ulteriori informazioni in applicazione del comma 8 dell'art. 3 del presente decreto e con le modalità previste;

9) Per quantitativi di materie prime per mangimi inferiori o pari a 10 kg e destinati all'utilizzazione finale, le indicazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 8) possono essere fornite all'acquirente mediante adeguato avviso esposto nel punto vendita;

10) Le indicazioni riportate ai precedenti punti 3) e 4) e nell'allegato II parte A capo I punto IV lettere b) e c), non sono richieste se:

a) prima di ciascuna transazione l'acquirente ha rinunciato per iscritto a tali informazioni;

b) fatte salve le disposizioni del Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e successive modificazioni, sono immesse in circolazione materie prime per mangimi di origine animale o vegetale, fresche o conservate, sottoposte o no a trattamento fisico semplice, in quantitativi inferiori o apri a 10 kg, destinate ad animali da compagnia e consegnate direttamente all'utilizzazione finale da parte di un venditore con sede nel territorio nazionale.

11) Le indicazioni riportate ai precedenti punti da 1) a 7), non sono richieste se, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e successive modificazioni, si tratta di prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a trattamento fisico semplice e non trattati con additivi, ad eccezione dei conservanti, ceduti da un agricoltore-produttore ad un allevatore-utilizzatore, entrambi residenti nel territorio nazionale;

12) Le indicazioni di cui ai precedenti punti da 3) a 6), e all'allegato II, parte "A" "Capo I", non sono richieste se sono immessi in circolazione sottoprodotti di origine vegetale o animale ottenuti con un procedimento di trasformazione agroindustriale, con un tenore d'acqua superiore al 50%.

13) In deroga al precedente punto 1), le materie prime per mangimi di cui al comma 5 dell'art. 3 del presente decreto devono essere etichettate come "materie prime per mangimi destinate a stabilimenti riconosciuti per la produzione di mangimi composti".

14) Le materie prime per mangimi costituite da proteine derivate da tessuti di mammiferi debbono essere etichettate con la seguente indicazione: "Questa materia prima per mangimi è costituita da proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione ai ruminanti".

Questa disposizione non si applica a:

a) latte e prodotti lattiero-caseari;

b) gelatina;

c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 dalton;

01. ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e sottoposti ad un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo VI del decreto legislativo 18/4/1994, n. 286, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto;

02. prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonché la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale ad un pH>11 per >3 ore ad una temperatura >80° e da un trattamento termico a 140°C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del Comitato scientifico pertinente;

03. provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP).

d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate;

e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici.

15) Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione di cui all'articolo 4 della Legge 281 del 1963, nonché, se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e successive modificazioni;

16) Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, della direttiva 96/25/CE del Consiglio, le disposizioni relative alla circolazione delle materie prime per mangimi, si applicano anche all'utilizzazione delle medesime materie prime;

17) Le materie prime per mangimi possono circolare nell'Unione europea solo se di qualità sana, leale e mercantile. Quando dette materie prime sono messe in circolazione o utilizzate, non devono rappresentare alcun pericolo per la salute degli animali, delle persone o per l'ambiente e non devono essere immesse in circolazione in modo ingannevole.

B. Mangimi composti

1. La denominazione del mangime secondo le definizioni dell'allegato I: "mangime completo", "mangime complementare", "mangime minerale", "mangime melassato", "mangime completo da allattamento", "mangime complementare da allattamento".

2. La specie o la categoria animale alla quale il mangime è destinato.

3. Le modalità di impiego che indichino l'esatta destinazione del mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata.

4. Gli alimenti composti che contengono proteine derivanti da tessuti di mammiferi e destinati ad animali diversi da quelli familiari debbono essere etichettati con la seguente indicazione: "Questo alimento composto contiene proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione ai ruminanti". Questa disposizione non si applica agli alimenti composti che contengono le seguenti proteine derivate da tessuti di mammiferi:

a) latte e prodotti lattiero-caseari;

b) gelatina;

c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 dalton:

01) ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e sottoposti ad un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo VI del decreto legislativo 18/4/1994, n. 286, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto;

02) prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonché la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale ad un pH>11 per >3 ore ad una temperatura >80° e da un trattamento termico a 140°C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del Comitato scientifico pertinente;

03) provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP).

d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate;

e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici.

5. Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato.

6. Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore per i prodotti preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 18, della legge n. 281 del 1963.

7. Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari è richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi, utilizzando se previste le denominazioni riportate nell'allegato II, parte A), capo II; per i prodotti non contemplati nella parte A), capo II, le denominazioni dedotte conformemente ai criteri enumerati nella parte B) del medesimo allegato II. Per dette materie prime l'elencazione è soggetta alle seguenti norme:

a) indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso presenti nel mangime;

b) è tollerato uno scarto del 15% del valore della percentuale dichiarata.

Categorie di materie prime per mangimi che possono sostituire l'indicazione del nome specifico del singolo ingrediente nell'etichettatura dei mangimi composti destinati agli animali diversi da quelli familiari

Categoria

Definizione

7.1. Cereali in grani

I grani interi di qualunque tipo di cereale (compreso il grano saraceno) indipendentemente dalla forma di presentazione, da cui non sia stato asportato altro che il legumento o la pula.

7.2. Prodotti e sottoprodotti dei cereali in grani

I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei grani di cereali diversi dagli oli compresi nella categoria 7.14. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca.

7.3. Semi oleosi

I semi e i frutti oleosi interi, indipendentemente dalla forma di presentazione, da cui non sia stato asportato altro che il legumento o la buccia.

7.4. Prodotti e sottoprodotti di semi oleosi

I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei semi e dei frutti oleosi, diversi dagli oli e grassi compresi nella categoria 7.14. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% può essere superato se è presente più del 5% di grassi greggi sulla sostanza secca o più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca.

7.5. Prodotto e sottoprodotti di semi di leguminose

Semi di leguminose interi e loro prodotti e sottoprodotti diversi dai semi oleosi di leguminose compresi nelle categorie 7.3 e 7.4. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca.

7.6. Prodotti e sottoprodotti di tuberi e radici

I prodotti e i sottoprodotti derivati da tuberi e radici diversi dalla barbabietola da zucchero compresa nella categoria 7.7. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca.

7.7 Prodotti e sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero

I prodotti e i sottoprodotti della barbabietola e della canna da zucchero. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca.

7.8. Prodotti e sottoprodotti della lavorazione della frutta

I prodotti e i sottoprodotti della lavorazione della frutta. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% può essere superato se è presente più del 5% di grassi greggi sulla sostanza secca o più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca.

7.9. Foraggi essiccati

Parte aerea delle piante foraggere raccolte allo stato verde ed essiccate artificialmente o naturalmente. Tali prodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% può essere superato se è presente più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca.

7.10. Prodotti cellulosici

Gli ingredienti dei mangimi contenenti più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca, come paglie, tegumenti e pula, diversi dai prodotti compresi nelle categorie 7.4, 7.8 e 7.9.

7.11. Prodotti lattiero-caseari

I prodotti derivati dalla lavorazione del latte diversi dai grassi separati del latte compresi nella categoria 7.14.

7.12. Prodotti di pesce

Pesci e altri animali marini a sangue freddo o parti di essi, compresi i prodotti derivanti dalla loro lavorazione diversi dall'olio di pesce separato e relativi derivati compresi nella categoria 7.14. Sono esclusi i prodotti contenenti più del 50% dei ceneri sulla sostanza secca compresi nella categoria 7.13.

7.13. Minerali

Sostanze organiche o inorganiche contenenti più del 50% di ceneri sulla sostanza secca, diverse dalle sostanze contenenti più del 5% sulla sostanza secca di ceneri insolubili nell'acido cloridrico.

7.14. Oli e grassi

Oli e grassi di origine animale o vegetale e loro derivati.

7.15. Prodotti della panetteria e della produzione di paste alimentari

Scarti ed eccedenze della panetteria e della produzione di paste alimentari.

7-bis. Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari, la percentuale esatta, rispetto al peso delle materie prime dei mangimi che compongono questo alimento, può essere, su richiesta del cliente, ottenuta presso la sede della ditta produttrice.

8. Per i mangimi composti per cani e gatti ed altri animali familiari è richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi, designati con il loro nome specifico in ordine decrescente di importanza ponderale oppure con l'indicazione del loro tenore. L'indicazione delle materie prime per mangimi può essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie, alle quali le materie prime per mangimi appartenenti riportate anch'esse in ordine decrescente di importanza ponderale o con l'indicazione del loro tenore.

Categorie di materie prime per mangimi che possono sostituire l'indicazione del nome specifico del singolo ingrediente nell'etichettatura dei mangimi composti destinati ai cani e gatti

Categoria

Definizione

8.1. Carni e derivati

Tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo, macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo.

8.2. Latte e derivati del latte

Tutti i prodotti lattiero-caseari conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione.

8.3. Uova e prodotti a base di uova

Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione.

8.4. Oli e grassi

Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali.

8.5. Lieviti

Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate.

8.6. Pesci e sottoprodotti dei pesci

I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché sottoprodotti della loro lavorazione.

8.7. Cereali

Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione o i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali.

8.8. Ortaggi

Tutte le specie di ortaggi e di legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento.

8.9. Sottoprodotti di origine vegetale

Sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi.

8.10. Estratti di proteine vegetali

Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50% di proteine gregge rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturate (testurizzate).

8.11. Sostanze minerali

Tutte le sostanze inorganiche adatte all'alimentazione animale.

8.12. Zuccheri

Tutti i tipi di zucchero.

8.13. Frutta

Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento.

8.14. Noci

Tutte le polpe di frutti in guscio.

8.15. Semi

Tutti i semi interi o grossolanamente conservati.

8.16. Alghe

Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento.

8.17. Molluschi e crostacei

Tutti i crostacei e i molluschi anche in conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione.

8.18. Insetti

Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo.

8.19. Prodotti del panificio

Tutti i prodotti del panificio: pane, biscotti e paste.

9. Per i mangimi composti è altresì richiesta l'indicazione obbligatoria di componenti analitici e relativi tenori così come specificato nel seguente prospetto:

Mangimi

Componenti analitici e relativi tenori (dichiarazioni obbligatorie)

Categoria di animali o specie animale

[1]

[2]

[3]

Mangimi completi

- Proteina greggia

Tutti gli animali, salvo gli animali familiari diversi da cani e dai gatti

- Grassi greggi

- Fibra grezza

- Ceneri gregge

- Lisina

Suini

- Metionina

Pollame

- Fosforo (*)

Pesci, salvo i pesci ornamentali (*)

Mangimi complementari - minerali

- Calcio

Tutti gli animali

- Fosforo

- Sodio

- Magnesio

Ruminanti

Mangimi

Componenti analitici e relativi tenori (dichiarazioni obbligatorie)

Categoria di animali o specie animale

[1]

[2]

[3]

Mangimi complementari melassati

- Proteina greggia

Tutti gli animali

- Fibra grezza

- Zuccheri totali (saccarosio)

- Ceneri gregge

- Magnesio =0,5%

Ruminanti

Mangimi complementari - altri

- Proteina greggia

Tutti gli animali, salvo gli animali familiari diversi dai cani e dai gatti

- Grassi greggi

- Fibra grezza

- Ceneri gregge

- Calcio =5%

Animali diversi dagli animali familiari

- Fosforo =2%

- Magnesio =0,5%

Ruminanti

- Lisina

Suini

- Metionina

Pollame

(*) Applicabile a partire dal 1° luglio 1999.

(**) Il termine cellulosa greggia può essere utilizzato in sostituzione di quello di fibra grezza per i mangimi composti preparati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Il tenore di umidità dei mangimi composti deve essere dichiarato nel caso in cui superi:

a) il 7% nei mangimi da allattamento e negli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40%;

b) il 5% nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche;

c) il 10% nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche;

d) il 14% negli altri mangimi composti.

11. La data di durabilità minima che deve essere espressa con le seguenti indicazioni:

a) "da consumarsi entro", seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno, per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico;

b) "da consumarsi preferibilmente entro", seguita dall'indicazione del mese e dell'anno, per gli altri mangimi.

Qualora altre disposizioni concernenti i mangimi composti prescrivano di indicare una data di durabilità minima o una data limite di garanzia, deve essere indicata quella più vicina.

12. Il numero di riferimento della partita.

13. La data di produzione espressa con la seguente indicazione: "Prodotto (x giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata".

14. La quantità netta espressa in unità di massa per i prodotti solidi e in unità di volume o di massa per i prodotti liquidi. L'indicazione della quantità netta si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore.

15. Per i mangimi composti di produzione nazionale non contenenti additivi e/o premiscele devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione a produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo.

15-bis. Il numero di riconoscimento attribuito allo stabilimento ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, o, secondo i casi, il numero di registrazione attribuito allo stabilimento ai sensi dell'art. 9 di tale decreto. Tale numero deve essere riportato in etichetta entro centottanta giorni dalla data di attribuzione, durante tale periodo, per i mangimi composti di produzione nazionale contenenti additivi e/o premiscele, devono essere riportati gli estremi della precedente autorizzazione.

16. Per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai gatti le denominazioni "mangime completo" o "mangime complementare" possono essere sostituite dalla denominazione di "mangime composto"; in tale caso le indicazioni obbligatorie e facoltative sono quelle previste per i mangimi completi.

17. Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre materie prime per mangimi non sono richieste le indicazioni relative ai punti 2) e 3), qualora dette materie prime risultino chiaramente nella denominazione del mangime.

18. Per le miscele di semi interi non è richiesta la dichiarazione dei tenori analitici che comunque può essere fornita in conformità con quanto specificato nell'allegato IV.

19. Per i mangimi composti per cani e gatti ed altri animali familiari, l'impiego di una delle forme di dichiarazione delle materie prime per mangimi (per categoria o con il nome specifico) esclude l'altra salvo il caso in cui una materia prima per mangimi non appartenga ad alcuna delle categorie previste: in tal caso la materia prima per mangimi designata con il suo nome specifico, viene citata nell'ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie.

20. La data di conservazione minima, la quantità netta, il numero di riferimento della partita nonché il numero di riconoscimento o di registrazione, possono essere indicati fuori dal riquadro di cui al comma 1, dell'art. 11 della presente legge; in questo caso le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui tali indicazioni sono riportate.

21. Ai fini della immissione in commercio, il termine "mangime" può essere sostituito da "alimento per animali".

22. I produttori di mangimi composti sono tenuti a mettere a disposizione delle autorità incaricate ad effettuare i controlli, su richiesta di queste ultime, qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati ad essere immessi in circolazione che consenta di verificare la correttezza delle informazioni fornite sull'etichetta.

[C. Per le materie prime per mangimi o per i mangimi composti contenenti premiscele, premiscele medicate o additivi:

1. Tutte le indicazioni previste alle parti A) e B) del presente allegato secondo che si tratti di materie prime per mangimi o mangimi composti.

2. Per i mangimi composti contenenti premiscele medicate le denominazioni di cui al punto 1. della parte B) del presente allegato, debbono essere accompagnate dal termine "medicato", sono richieste inoltre indicazioni previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 e dal decreto ministeriale 16 novembre 1993 ed inoltre l'indicazione quantitativa e qualitativa delle sostanze farmacologicamente attive contenute per ogni Kg, le istruzioni per l'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione, la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso che per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo, deve essere riportata con l'espressione "da consumarsi entro" seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno.

3. Per i mangimi contenenti additivi sono richieste anche le indicazioni riportate nel decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228 e successive modificazioni.] (lettera abrogata) (1)

ALLEGATO IV

(introdotto dall'allegato del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, modificato dall'allegato del D.M. Agricoltura e Foreste 21 luglio 1989, n. 316, dall'allegato del D.M. Agricoltura e Foreste 16 ottobre 1991, sostituito dall'art. 4 del D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360 e modificato dall'allegato del D.M. Politiche Agricole e Forestali 25 giugno 2003)

Indicazioni facoltative

1. Oltre alle indicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 11 ed all'allegato III della presente legge, possono essere apposte nello stesso riquadro ivi previsto, anche le indicazioni facoltative riportate nel seguente allegato:

a) Il marchio commerciale di identificazione, del responsabile delle indicazioni e la denominazione o marca commerciale del prodotto;

b) Il nome o la ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del produttore se questi non è responsabile delle indicazioni di etichettatura;

c) Per i mangimi composti destinati ad animali familiari, diversi dai cani e dai gatti, l'elencazione delle materie prime per mangimi conformemente a quanto previsto al punto 8 della parte B dell'allegato III;

d) Il numero di riferimento della partita;

e) Per le materie prime per mangimi, la data di conservazione minima;

f) Per i mangimi composti, la data di produzione da indicare conformemente a quanto previsto nell'allegato III;

g) Il Paese di produzione o di preparazione;

h) Il prezzo del prodotto;

i) Le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte;

l) L'indicazione sullo stato fisico del mangime o sul trattamento specifico subìto;

m) Per le miscele di semi interi, i tenori analitici previsti nella parte B dell'allegato III;

n) Per i mangimi composti i tenori analitici indicati nel seguente prospetto:

Mangimi per animali

Componenti analitici e relativi tenori (dichiarazioni facoltative)

Categoria di animali o specie animale

[1]

[2]

[3]

Mangimi completi

- Proteina greggia

.

- Grassi greggi

Animali diversi dai cani e dai gatti

- Fibra grezza

- Ceneri gregge

- Lisina

Animali diversi dai suini

- Metionina

Animali diversi dal pollame

- Cistina

- Treonina

Tutti gli animali

- Triptofano

- Valore energetico

Pollame (dichiarazione con metodo CEE)

- Amido

- Zuccheri totali (saccarosio)

- Zuccheri totali - amido

- Calcio

- Sodio

- Fosforo (*)

Tutti gli animali

- Magnesio

- Potassio

- Fosforo (**)

Tutti gli animali diversi dai pesci, salvo i pesci ornamentali (**)

(*) applicabile fino al 30 giugno 1999

(**) applicabile a partire dal 1° luglio 1999

Mangimi complementari minerali

- Proteina greggia

Tutti gli animali

- Fibra grezza

- Ceneri gregge

- Grassi greggi

- Lisina

- Metionina

- Cistina

- Treonina

- Triptofano

- Magnesio

Animali diversi dai ruminanti

- Potassio

Tutti gli animali

Mangimi complementari melassati

- Calcio

Tutti gli animali

- Fosforo

- Sodio

- Potassio

- Magnesio <0,5%

Animali diversi dai ruminanti

- Magnesio <0,5%

Tutti gli animali

Mangimi complementari - altri

- Proteina greggia

Animali familiari diversi dai cani e dai gatti

- Grassi greggi

- Fibra grezza

- Ceneri gregge

- Calcio <0,5%

Animali familiari

- Calcio <0,5%

Tutti gli animali

- Fosforo <2%

Animali familiari

- Fosforo <2%

Tutti gli animali

- Magnesio ≥0,5%

Animali diversi dai ruminanti

- Magnesio <0,5%

Tutti gli animali

- Sodio

- Potassio

- Valore energetico

Pollame (dichiarazione con metodo CEE)

- Lisina

Animali diversi dai suini

- Metionina

Animali diversi dal pollame

- Cistina

Tutti gli animali

- Treonina

- Triptofano

- Amido

- Zuccheri totali (saccarosio)

- Zuccheri Totali + amido

(**) Il termine "Cellulosa grezza" può essere utilizzato in sostituzione di quello di "Fibra grezza" per i mangimi composti preparati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

o) Per i mangimi composti è consentito dichiarare il tenore di umidità quando questo è pari o inferiore ai limiti riportati nell'allegato III ed il tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico quando questo è inferiore o pari ai limiti riportati nell'allegato V;

p) Per i mangimi composti per animali familiari è consentito mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di una o più materie prime per mangimi essenziali per caratterizzare tali alimenti. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale in peso delle materie prime per mangimi messe in evidenza deve essere chiaramente indicato o a fianco della dichiarazione relativa alla materia prima o alle materie prime per mangimi evidenziate o nell'elenco delle materie prime per mangimi ovvero, qualora si utilizzi il sistema di dichiarazione per categorie, menzionando la materia prima o le materie prime per mangimi e le rispettive percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di materie prime per mangimi;

q) Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 8 dell'art. 11 della presente legge, purché nettamente separate da tutte le altre indicazioni previste nel presente allegato e nell'allegato III. Tali informazioni:

1) non possono precisare la presenza o il tenore di componenti analitici diversi da quelli riportati nel presente allegato e nell'allegato III;

2) non devono indurre l'acquirente in errore attribuendo al mangime effetti e proprietà che non possiede, suggerendo che il mangime possiede caratteristiche particolari quando tutti i mangimi similari posseggono queste stesse caratteristiche, o in qualsiasi altro modo;

3) non devono vantare proprietà terapeutiche ed in particolare la capacità di prevenire, curare o guarire malattie;

4) devono riguardare elementi oggettivi o misurabili che possono essere comprovati.

ALLEGATO V

(introdotto dall'allegato del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, modificato dall'allegato del D.M. Agricoltura e Foreste 21 luglio 1989, n. 316, dall'allegato del D.M. Agricoltura e Foreste 16 ottobre 1991, dall'allegato del D.Lvo 3 marzo 1993, n. 89, sostituito dall'art. 4 del D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360 e modificato dall'allegato del D.M. Politiche Agricole e Forestali 6 febbraio 2002)

Prodotti di cui è vietata l'immissione in commercio

1. Non è consentito utilizzare per l'immissione in commercio:

a) mangimi composti con un tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 3,3%, rispetto alla sostanza secca, ove si tratti di miscele contenenti principalmente sottoprodotti del riso, e con un tenore superiore al 2,2%, rispetto alla sostanza secca, negli altri casi;

b) il tenore del 2,2% può essere superato, a condizione che il contenuto di ceneri insolubili in acido cloridrico sia dichiarato e riferito al peso del mangime tal quale, nel caso di:

0.1 mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati;

0.2 mangimi composti minerali;

0.3 mangimi composti costituiti per oltre il 50% da fettucce o polpa di barbabietola da zucchero;

0.4 Mangimi composti destinati ai pesci di allevamento, con tenore di farina di pesce superiore al 15%;

c) mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70kg, con un tenore in ferro inferiore a 30 mg perkg calcolato al tasso di umidità del 12%.

ALLEGATO VI

(introdotto dall'allegato del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, modificato dall'allegato del D.M. Agricoltura e Foreste 21 luglio 1989, n. 316, sostituito dall'art. 4 del D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360 e modificato dall'allegato del D.M. Politiche Agricole e Forestali 6 febbraio 2002)

Deroghe alle norme di confezionamento

1. I mangimi composti, completi e complementari, non contenenti premiscele medicate possono essere posti in circolazione alla rinfusa quando si tratta di:

a) prodotti scambiati tra ditte produttrici;

b) prodotti trasferiti direttamente dalle ditte produttrici alle ditte confezionatrici;

c) miscele di semi o frutti interi;

d) blocchi o rulli da leccare;

e) quantitativi di mangimi composti, di peso non superiore a 50 kg, destinati all'utilizzatore finale, sempreché provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente chiuso;

f) prodotti consegnati direttamente dalle ditte produttrici agli utilizzatori finali;

g) mangimi melassati costituiti al massimo da tre ingredienti;

h) mangimi pellettati.

2. Onde evitare l'uso di contenitori non idonei a garantire la conservazione e la qualità dei prodotti, per la consegna o la distribuzione allo stato sfuso dei mangimi composti di cui alle lettere f), g) ed h), non possono essere utilizzati sacchi o altri imballaggi di materiale alterabile.

3. I mangimi composti, completi e complementari; consegnati in carri silos non ermeticamente chiusi e sigillati sono considerati alla rinfusa.

4. I semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie e loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonché i residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati, contenuti in imballaggi confezionati non sono soggetti agli obblighi di cui al comma terzo e quarto dell'articolo 18; in tal caso la denominazione della merce dovrà risultare sui documenti di accompagnamento.

ALLEGATO VII

(introdotto dall'allegato del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, modificato dall'allegato del D.M. Agricoltura e Foreste 21 luglio 1989, n. 316, dall'allegato del D.Lvo 3 marzo 1993, n. 89, sostituito dall'art. 4 del D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360 e modificato dall'allegato del D.M. Politiche Agricole e Forestali 6 febbraio 2002)

Tolleranze

A) Materie prime per mangimi

1. Se da un controllo ufficiale emerge che la composizione di una materia prima per mangimi è differente da quella dichiarata, cosicché il valore della materia prima risulta ridotto, sono tollerati i seguenti valori:

1.1 Proteina greggia:

A. 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

B. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20%, ma pari o superiori al 10%;

C. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

1.2 Zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio e glucosio (destrosio):

a) 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

b) 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20%, ma pari o superiori al 5%;

c) 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

1.3 Amido e inulina:

a) 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;

b) 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 30%, ma pari o superiori al 10%;

c) 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

1.4 Sostanze grasse grezze:

a) 1,8 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;

b) 12% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15%, ma pari o superiori al 5%;

c) 0,6 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

1.5 Fibre grezze:

a) 2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%.

b) 15% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 14%, ma pari o superiori al 6%.

c) 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 6%.

1.6 Umidità e ceneri grezze:

a) 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%;

b) 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10%, ma pari o superiori al 5%;

c) 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

1.7 Valori totali di fosforo, sodio, carbonato di calcio, calcio, magnesio, indice di acidità e sostanze insolubili in etere di petrolio:

a) 1,5 unità per i tenori (valori) dichiarati pari o superiori al 15% o (15), a seconda dei casi;

b) 10% del tenore (valore) dichiarato per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 15%, ma pari o superiori al 2% o inferiori a 15 ma pari o superiori a 2, a seconda dei casi;

c) 0,2 unità per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 2% o a 2, a seconda dei casi.

1.8 Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in NaCl:

a) 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 3%.

b) 0,3 unità per i tenori dichiarati inferiori al 3%.

1.9 Carotene, vitamina A e xantofilla:

a) 30% del tenore dichiarato.

1.10 Metionina, lesina e basi azotate volatili:

a) 20% del tenore dichiarato.

B) Mangimi composti ad eccezione di quelli per animali familiari

1. Se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato:

1.1 Proteina greggia

a) 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%;

b) 5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%;

c) 2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;

d) 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%;

e) 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

1.2 Grassi greggi:

a) 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;

b) 20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;

c) 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

1.3 Zuccheri totali:

a) 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

b) 10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 10%;

c) 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

1.4 Amido e zuccheri totali più amido

a) 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;

b) 10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%;

c) 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

1.5 Sodio, potassio e magnesio:

a) 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;

b) 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 7,5%;

c) 0,75 unità per i tenori dichiarati inferiori al 7,5% fino al 5%;

d) 15% per i tenori dichiarati inferiori al 5% fino allo 0,7%;

e) 0,1 unità per i tenori dichiarati inferiori allo 0,7%.

1.6 Fosforo totale e calcio:

a) 1,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%;

b) 7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 16% fino al 12%;

c) 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12% fino al 6%;

d) 15% per i tenori dichiarati inferiori al 6% fino al 1%;

e) 0,15 unità per i tenori dichiarati inferiori all'1%.

1.7. Metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano:

a) 30% del tenore dichiarato

1.8. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati di metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano risultano comunque superiori a quelli dichiarati.

2. Se il tenore accertato è superiore a quello dichiarato:

2.1. Umidità:

a) 3,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 70%;

b) 5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%;

c) 2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;

d) 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%;

e) 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

2.2. Ceneri gregge:

a) 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;

b) 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;

c) 0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

2.3. Ceneri insolubili in acido cloridrico:

a) 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%;

b) 10% per i tenori dichiarati inferiori al 10% fino al 4%;

c) 0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4%.

2.4. Fibra greggia:

a) 2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;

b) 15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%;

c) 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 6%.

2.5. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati in umidità e ceneri insolubili in acido cloridrico risultano comunque inferiori a quelli dichiarati.

C) Mangimi composti per animali familiari

1. Se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato:

1.1. Proteina greggia:

a) 3,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

b) 16% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 12,5%;

c) 2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12,5%.

1.2. Grassi greggi

a) 2,5 unità del tenore dichiarato.

1.3. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze doppie per la proteina greggia e tolleranza uguale per i grassi greggi.

2. Se il tenore accertato è superiore a quello dichiarato:

2.1. Umidità:

a) 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%;

b) 7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 40% fino al 20%;

c) 1,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 20%.

2.2. Ceneri gregge:

a) 1,5 unità del tenore dichiarato.

2.3. Fibra greggia:

a) 1 unità del tenore dichiarato.

2.4. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze triple per le ceneri gregge e la cellulosa greggia. Sono regolari i mangimi per i quali il tenore di umidità risulta comunque inferiore a quello dichiarato.

D) Disposizioni relative alla purezza botanica e chimica

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge, comma 1, lettera a), le materie prime per mangimi devono essere esenti, per quanto lo consentono le buone pratiche di elaborazione, da impurità chimiche derivanti dall'impiego, nel loro processo di fabbricazione, di coadiuvanti tecnologici quali quelli contemplati dalla direttiva 70/524/CEE, a meno che per una determinata materia prima per mangimi sia stato fissato un tenore massimo specifico nella parte "A".

2. Qualora non siano stati fissati altri valori nella parte "A" o "B" dell'allegato II, la purezza botanica dei prodotti e sottoprodotti elencati in tali parti deve raggiungere il 95%.

Si considerano impurezze botaniche:

a) le impurità naturali ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate o i semi delle erbe spontanee);

b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione anteriore, purché la loro percentuale non superi lo 0,5%.

3. I valori indicati, relativi alla purezza botanica, si riferiscono al peso del prodotto e del sottoprodotto in quanto tali.

4. Nei mangimi composti è ammessa la presenza delle suddette impurezze botaniche in quantità corrispondente alla percentuale delle materie prime per mangimi di origine vegetale impiegata. Nei mangimi composti è tollerata anche la presenza, nel limite del 2%, di materie prime per mangimi che siano residuate negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.