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DECRETO PRESIDENZIALE 9 febbraio 1963, n. 3

G.U.R.S. 11 maggio 1963, n. 21

Norme per la gestione del fondo di rotazione dell'E.R.A.S.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P. 27/5/1998 e annotato al 25/3/1986)

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi 12 maggio 1959, n. 21 e 18 luglio 1961, n. 13;

Considerato che, in applicazione dell'art. 1 della citata legge 18 luglio 1961, n. 13, occorre procedere all'emanazione delle norme regolamentari per la gestione del fondo di rotazione previsto dall'art. 14 della legge 12 maggio 1959, n. 21;

Udito il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa;

Ritenuto che gli artt. 5, 2º comma, e 14, 2º comma dello schema originario vanno modificati al fine di conformarli rispettivamente al sistema di rotazione e alla natura di gestione separata del fondo;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste;

DECRETA

Art. 1

In applicazione dell'art. 13 della legge 12 maggio 1959, n. 21, l'E.R.A.S. è autorizzato ad estendere in favore dei coltivatori diretti, che abbiano i requisiti di legge, i compiti di assistenza previsti in favore degli assegnatari di terre in attuazione della legge di riforma agraria.

L'Ente inoltre è autorizzato a svolgere:

a) assistenza tecnica ai coltivatori diretti per la progettazione ed esecuzione di opere di trasformazione;

b) assistenza alle cooperative ed ai coltivatori diretti nell'acquisto dei terreni per la formazione della proprietà contadina;

c) assistenza tecnica alle cooperative di coltivatori diretti per quanto occorra alla razionale coltivazione dei terreni e per le prime trasformazioni dei prodotti.

Art. 2

Per sopperire alle esigenze delle attività previste dall'articolo precedente è costituito presso l'ERAS, con gestione separata, un fondo di rotazione con esercizio amministrativo - contabile corrispondente a quello dell'ERAS.

Il fondo è costituito:

1) da un apporto annuo della Regione Siciliana di lire 500 milioni, per un periodo di sei anni a decorrere dall'esercizio 1961-1962;

2) dalle sopravvenienze attive, dal ricavato della vendita dei terreni delle aziende di proprietà dell'Ente, a norma della legge 4 aprile 1960, n. 8, nonchè dai proventi dei terreni dell'azienda Mangalavite e Botti e di quelli in proprietà dell'Ente, nel periodo antecedente il trasferimento degli stessi;

3) da ulteriori ed eventuali apporti dello Stato e di altri enti.

Art. 3

(sostituito dall'art. 1 del D.P. 27 maggio 1998)

Alla gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo precedente provvede un comitato, nominato dal presidente dell'Ente di sviluppo agricolo e composto:

1) dal presidente dell'E.S.A. ed, in caso di assenza od impedimento, dal vice presidente, appositamente delegato;

2) da un consigliere di amministrazione dell'E.S.A. scelto tra i componenti esperti;

3) da un rappresentante dei coltivatori diretti, da scegliersi tra i nominativi designati dalle organizzazioni interessate;

4) da due funzionari dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, designati dall'Assessore preposto.

I membri non di diritto durano in carica tre anni.

Alle riunioni del comitato di gestione partecipano i tre membri effettivi del collegio dei revisori dell'Ente di sviluppo agricolo.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il comitato, ivi compreso il presidente.

Art. 4

Per i compiti di assistenza previsti dall'art. 1, il Comitato di gestione predispone e presenta per l'esame e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'E.R.A.S. il bilancio di previsione della gestione separata del fondo di rotazione, non oltre il 31 luglio di ciascun anno.

Detto bilancio deve essere sottoposto al visto dell'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste entro il successivo 31 agosto.

L'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste, previo esame del bilancio di previsione, dispone il versamento dell'intero ammontare della spesa, autorizzata con il bilancio della Regione Siciliana, nel conto fruttifero che il Comitato di gestione avrà aperto presso un Istituto di credito regionale e così di anno in anno, a decorrere dall'esercizio 1961-62, per un periodo di sei anni.

Della gestione del fondo il Comitato presenta rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste.

Art. 5

Per il funzionamento del fondo di rotazione, l' E.R.A.S. è autorizzato a stipulare apposita convenzione bancaria da sottoporre all'approvazione dell'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste.

Art. 6

Le erogazioni del fondo di rotazione a favore delle cooperative e dei coltivatori diretti, per i fini di cui all'art. 1, ed i conseguenti recuperi sono effettuati con le stesse modalità previste dalle norme in vigore sulle anticipazioni a favore degli assegnatari di terre della riforma agraria a norma della legge 27 dicembre 1950, n. 104. Tali norme sono portate a conoscenza degli interessati. (1)

(1)

A modifica dell'articolo annotato vedi l'art. 12, comma 3, della L.R. 13/86.

Art. 7

Il tasso d'interesse da applicare sulle anticipazioni a qualsiasi titolo, nonchè l'onere per l'assistenza tecnica di cui alla lettera a) dell'art. 1 sono fissati dal Comitato di gestione e non possono essere superiori al 3% per le anticipazioni e al 2% per l'assistenza tecnica.

L'assistenza tecnica sia alle cooperative che ai singoli, per quanto occorra all'acquisto dei terreni per la formazione della piccola proprietà contadina ed alla razionale coltivazione dei terreni, è gratuita.

Art. 8

Le richieste di assistenza debbono essere dirette al Comitato di gestione, che provvede nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle stesse.

Art. 9

Non è consentito concedere assistenza alle cooperative ed ai coltivatori diretti morosi per impegni assunti con l'E.R.A.S. a valere sul fondo di rotazione, finchè duri lo stato di morosità.

Art. 10

Il Presidente dell'E.R.A.S. vigila a mezzo del Comitato di gestione sull'andamento degli investimenti, dispone ispezioni e può chiedere e sollecitare provvedimenti eccezionali.

Art. 11

Il Presidente del Comitato di gestione delibera su richieste urgenti fino a 50.000 lire e riferisce al Comitato stesso nella prima seduta successiva.

Art. 12

Per la vigilanza e la tutela sugli atti del Comitato di gestione si applicano le norme che regolano il controllo sugli atti dell'E.R.A.S.

Art. 13

Il Comitato gestisce il fondo secondo le regole della buona amministrazione ed è tenuto a non effettuare operazioni che eccedono il normale rischio e che, comunque, si allontanino dalle finalità indicate nelle norme di cui al presente regolamento.

Art. 14

All'organizzazione amministrativa e tecnica ed al funzionamento del fondo di rotazione, provvede l'ERAS con personale in servizio presso l'Ente medesimo alla data del presente regolamento.

Alle spese per il funzionamento del fondo, ad eccezione di quelle relative al personale, si fa fronte utilizzando gli interessi provenienti dal fondo di rotazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 9 febbraio 1963.

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 27 aprile 1963. Reg. n. 1, foglio n. 84.