Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1963, n. 9

G.U.R.S. 12 gennaio 1963, n. 2

Disposizioni per il potenziamento delle attività lirico-musicali in Sicilia.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 4 del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 19, ratificato con la legge 18 luglio 1952, n. 40, è autorizzato, per il corrente esercizio, l'ulteriore spesa di L. 60 milioni.

A decorrere dall'esercizio corrente, la disposizione di cui alla lettera e) dell'art. 4 del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 19, ratificato con legge 18 luglio 1952, n. 40, è modificata come segue:

"e) con un contributo integrativo della Regione, in misura pari alla somma occorrente per assicurare il pareggio del bilancio dell'Ente, e, in ogni caso, non eccedente l'ammontare annuo di lire 150 milioni".

Art. 2

L'Assessore regionale per il turismo le comunicazioni e i trasporti, al fine di consentire la stabilizzazione dei complessi corali, orchestrali e tecnici del Teatro Massimo V. Bellini di Catania, tenuto conto dei relativi programmi di attività, è autorizzato a corrispondere a carico del bilancio della Regione un contributo annuo di lire 180 milioni.

Art. 3

Al maggiore onere di lire 340 milioni che, per l'applicazione della presente legge, ricadrà nell'esercizio in corso, si provvederà mediante prelievo di un corrispondente importo dal cap. 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1962-63.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 gennaio 1963.

D'ANGELO