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LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1964, n. 33

G.U.R.S. 31 dicembre 1964, n. 56

Autorizzazione di spesa a favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di contribuire alle spese occorrenti e far fronte agli impegni assunti dall'Ente di riforma agraria in Sicilia per l'attuazione degli interventi e delle attività inerenti alla gestione ordinaria, è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000 così ripartita:

- L. 800.000.000 per l'esercizio in corso;

- L. 2.000.000.000 e 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1965;

- L. 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1968.

Art. 2

Alla copertura dell'onere ricadente nell'esercizio in corso si provvede mediante prelievo:

a) quanto a L. 500.000.000, dal cap. 67;

b) quanto a L. 300.000.000, dal cap. 460.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3

Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, la fidejussione della Regione fino all'importo massimo di L. 2.000.000.000, per eventuali prestiti che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia andrà a contrarre con gli istituti bancari per gli stessi fini di cui al precedente art. 1.

Art. 4

Lo stanziamento previsto nell'art. 1 è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

L'erogazione delle somme è effettuata su richiesta motivata dell'E.R.A.S., il quale adotta appositi atti deliberativi contenenti l'elencazione delle passività da eliminare e delle spese da fronteggiare, nonchè ogni elemento atto ad individuare la natura e l'ammontare di ciascuna di esse.

L'erogazione di cui al comma precedente riguarderà passività relative a terzi privati ed istituti bancari entro il limite massimo di L. 1.000.000.000.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 31 dicembre 1964.

CONIGLIO