
LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1964, n. 33
G.U.R.S. 31 dicembre 1964, n. 56
Autorizzazione di spesa a favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Allo scopo di contribuire alle spese occorrenti e far fronte agli impegni assunti dall'Ente di riforma agraria in Sicilia per l'attuazione degli interventi e delle attività inerenti alla gestione ordinaria, è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000 così ripartita:
- L. 800.000.000 per l'esercizio in corso;
- L. 2.000.000.000 e 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1965;
- L. 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1968.
Alla copertura dell'onere ricadente nell'esercizio in corso si provvede mediante prelievo:
a) quanto a L. 500.000.000, dal cap. 67;
b) quanto a L. 300.000.000, dal cap. 460.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, la fidejussione della Regione fino all'importo massimo di L. 2.000.000.000, per eventuali prestiti che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia andrà a contrarre con gli istituti bancari per gli stessi fini di cui al precedente art. 1.
Lo stanziamento previsto nell'art. 1 è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
L'erogazione delle somme è effettuata su richiesta motivata dell'E.R.A.S., il quale adotta appositi atti deliberativi contenenti l'elencazione delle passività da eliminare e delle spese da fronteggiare, nonchè ogni elemento atto ad individuare la natura e l'ammontare di ciascuna di esse.
L'erogazione di cui al comma precedente riguarderà passività relative a terzi privati ed istituti bancari entro il limite massimo di L. 1.000.000.000.