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LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1964, n. 34

G.U.R.S. 31 dicembre 1964, n. 56

Assegnazione di un contributo annuo all'Unione italiana ciechi operante in Sicilia per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di consentire all'Unione italiana ciechi di adempiere, in favore dei ciechi residenti nel territorio della Regione siciliana, alle finalità previste dal suo statuto ed alle funzioni ad essa demandate dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, è autorizzata a favore degli organi dell'Unione ciechi operanti in Sicilia la concessione di un contributo annuo non inferiore a L. 30.000.000 da iscriversi nella rubrica dell'Assessorato degli enti locali della Regione Siciliana.

Art. 2

Per il corrente esercizio il contributo viene determinato nella misura di L. 10.000.000.

Al relativo onere si fa fronte mediante prelievo dal cap. 69 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1964, periodo 1° luglio-31 dicembre.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 31 dicembre 1964.

CONIGLIO