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LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1964, n. 35

G.U.R.S. 31 dicembre 1964, n. 56

Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1964, n. 23.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 2 della legge 23 ottobre 1964, n. 23, va interpretato nel senso che gli interventi finanziari disposti nella legge di bilancio 1° luglio - 31 dicembre 1964 in base alla legge 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni, vengono erogati integrativamente a quelli concessi in base ai preventivi presentati nel precedente esercizio. E ciò proporzionalmente, tenendo conto, cioè, del rapporto percentuale in base al quale furono concessi i sussidi nel precedente esercizio. A tal fine i singoli enti, patronati ed associazioni debbono presentare domanda corredata da nuovi preventivi di spesa.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 31 dicembre 1964.

CONIGLIO