
LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1964, n. 35
G.U.R.S. 31 dicembre 1964, n. 56
Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1964, n. 23.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 2 della legge 23 ottobre 1964, n. 23, va interpretato nel senso che gli interventi finanziari disposti nella legge di bilancio 1° luglio - 31 dicembre 1964 in base alla legge 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni, vengono erogati integrativamente a quelli concessi in base ai preventivi presentati nel precedente esercizio. E ciò proporzionalmente, tenendo conto, cioè, del rapporto percentuale in base al quale furono concessi i sussidi nel precedente esercizio. A tal fine i singoli enti, patronati ed associazioni debbono presentare domanda corredata da nuovi preventivi di spesa.