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LEGGE REGIONALE 11 novembre 1964, n. 28

G.U.R.S. 14 novembre 1964, n. 49

Modifiche alla legge 30 giugno 1964, n. 16, concernente modifiche ed aggiunte alle leggi 13 marzo 1959, n. 4, 28 dicembre 1961, n. 28, e 11 gennaio 1963, n. 2.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 30 giugno 1964, n. 16 concernente "modifiche ed aggiunte alle leggi 13 marzo 1959, n. 4, 28 dicembre 1961, n. 28 e 11 gennaio 1963, n. 2", è sostituito dal seguente:

"L'atto di contestazione ed ingiunzione è notificato alla ditta nel domicilio indicato ai sensi dell'art. 25 della legge 1° ottobre 1956, n. 54, nonchè presso la miniera a mezzo di ufficiale giudiziario".

L'art. 5 della legge medesima è sostituito dal seguente:

"Il decreto di decadenza viene notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alla ditta concessionaria e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 novembre 1964.

CONIGLIO