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LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1964, n. 24

G.U.R.S. 24 ottobre 1964, n. 46

Modifiche alla legge 12 aprile 1952, n. 12, recante provvidenze per la costruzione di alloggi per le categorie disagiate.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 1 della legge 12 aprile 1952, n. 12 è così modificato:

"L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli enti ed istituti, di cui al successivo art. 2, contributi in annualità a misura costante per un periodo minimo di 20 anni e massimo di 35, per la costruzione di alloggi a carattere popolare da assegnarsi a famiglie o persone delle categorie più disagiate o sottoposte a sgombero per intimazione della pubblica autorità".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 ottobre 1964.

CONIGLIO