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LEGGE 29 settembre 1964, n. 847

G.U.R.I. 8 ottobre 1964, n. 248

Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

TESTO COORDINATO (alla legge 11 novembre 2014, n. 164 e con annotazioni alla data 5 febbraio 1997)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(sostituito dall'art. 41 della legge 22 ottobre 1971, n. 865)

I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli artt. 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

a) per l'acquisto delle aree comprese nei piani suddetti;

b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;

c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo articolo 4;

d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano.

Art. 2

(sostituito dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 modificato dall'art. 12 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115)

I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni.

Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statli ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario.

I mutui sono concessi al tasso di interesse che verrà stabilito con il decreto del Ministro per il tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.

Art. 3

(sostituito dall'art. 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'art. 12 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115 e abrogato dall'art. 23 della legge 17 febbraio 1992, n. 179)

Art. 4

(modificato dall'art. 17, comma 44, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e integrato dall'art. 6, comma 3-bis, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

Le opere di cui all'art. 1, lettera b) son quelle di urbanizzazione primaria e cioé:

a) strade residenziali;

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c) fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

f) pubblica illuminazione;

g) spazi di verde attrezzato;

g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici.

Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti:

a) asili nido e scuole materne;

b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;

c) mercati di quartiere;

d) delegazioni comunali;

e) chiese ed altri edifici religiosi;

f) impianti sportivi di quartiere;

g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; (1)

h) aree verdi di quartiere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

MERZAGORA

MORO - MANCINI - PIERACCINI - TAVIANI - COLOMBO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE

(1)

Si riporta il testo dell'art. 58, comma 1, del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22:

"Art. 58

1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847 , sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate."