
LEGGE 29 settembre 1964, n. 847
G.U.R.I. 8 ottobre 1964, n. 248
Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.
TESTO COORDINATO (alla legge 11 novembre 2014, n. 164 e con annotazioni alla data 5 febbraio 1997)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(sostituito dall'art. 41 della legge 22 ottobre 1971, n. 865)
I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli artt. 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:
a) per l'acquisto delle aree comprese nei piani suddetti;
b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;
c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo articolo 4;
d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano.
(sostituito dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 modificato dall'art. 12 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115)
I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni.
Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statli ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario.
I mutui sono concessi al tasso di interesse che verrà stabilito con il decreto del Ministro per il tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.
In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.
L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.
(sostituito dall'art. 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'art. 12 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115 e abrogato dall'art. 23 della legge 17 febbraio 1992, n. 179)
(modificato dall'art. 17, comma 44, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e integrato dall'art. 6, comma 3-bis, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)
Le opere di cui all'art. 1, lettera b) son quelle di urbanizzazione primaria e cioé:
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato;
g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici.
Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; (1)
h) aree verdi di quartiere.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
MERZAGORA
MORO - MANCINI - PIERACCINI - TAVIANI - COLOMBO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Si riporta il testo dell'art. 58, comma 1, del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22:
"Art. 58
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847 , sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate."