
LEGGE REGIONALE 30 giugno 1964, n. 16
G.U.R.S. 4 luglio 1964, n. 29
Modifiche ed aggiunte alle leggi 13 marzo 1959, n. 4, 28 dicembre 1961, n. 28, e 11 gennaio 1963, n. 2.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 28/1964 e annotato al 12/4/1967)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28/64)
L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, nel caso che i concessionari di miniere di zolfo già beneficiari dei finanziamenti di cui allo art. 14 della legge 13 marzo 1959, n. 4, incorrano in ritardi maggiori di giorni 15 nella corresponsione delle retribuzioni o sospendano i lavori senza preventiva autorizzazione, contesta l'inadempienza, fissando un termine non inferiore a sette giorni e non superiore a dieci giorni per la risposta.
Decorso infruttuosamente tale termine o se la risposta non appaia soddisfacente, l'Assessore per l'industria ed il commercio ingiunge di provvedere entro sette giorni al pagamento o alla ripresa dei lavori.
L'atto di contestazione ed ingiunzione è notificato alla ditta nel domicilio indicato ai sensi dell'art. 25 della legge 1° ottobre 1956, n. 54, nonchè presso la miniera a mezzo di ufficiale giudiziario.
Il termine di giorni quindici, previsto dall'articolo precedente, decorre dalle scadenze contrattuali o da quelle consuetudinarie praticate da almeno due anni e risultanti dai libri paga.
I lavori si considerano sospesi anche quando la ditta concessionaria licenzi o sospenda, salvi i casi di forza maggiore, lavoratori previsti per l'ultimo anno del piano di riorganizzazione aziendale in misura superiore alla metà dei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1961, n. 28.
Nel caso che la ditta concessionaria non adempia all'ingiunzione, l'Assessore per l'industria ed il commercio, alla scadenza del termine previsto nell'atto di ingiunzione, applica la sanzione della decadenza, sentito il parere del Consiglio regionale delle miniere.
Il provvedimento di decadenza deve contenere:
a) l'ordine diretto alla ditta concessionaria decaduta di consegnare la miniera e le sue pertinenze al capo del Distretto minerario o ad un suo delegato;
b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui deve essere effettuata la consegna, con un termine libero di tre giorni;
c) la diffida che, in caso di mancata consegna, l'Amministrazione regionale si immetterà in possesso, occorrendo, con l'assistenza della forza pubblica.
(sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 28/64)
Il decreto di decadenza viene notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alla ditta concessionaria e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Per le concessioni delle miniere decadute in base al disposto dei precedenti articoli, l'Ente minerario siciliano assume la qualità di commissario ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 1961, n. 28. La stessa qualità l'Ente assume, a partire dal 1° giugno 1964, per le miniere in atto in gestione commissariale.
La presentazione dell'istanza di associazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, alla società mineraria di cui all'art. 8 della legge stessa, non è ostativa alla procedura di decadenza. Con la dichiarazione di decadenza l'istanza eventualmente presentata viene a decadere. (1)
In merito alla gestione commissariale delle miniere di zolfo di cui all'articolo annotato, vedi l'art. 1 della L.R. 34/67.
Il termine di 12 mesi previsto dall'art. 10 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, è prorogato al 31 ottobre 1964.
Il termine del 31 maggio 1964, previsto in detto articolo, è prorogato al 30 novembre 1964.
Le disposizioni contenute nel citato articolo si applicano a tutte le miniere comunque sotto gestione commissariale.
Per le maestranze e per il personale tecnico-amministrativo delle miniere che saranno chiuse valgono le provvidenze di cui all'art. 11 della legge 11 gennaio 1963, n. 2.
Il personale tecnico e amministrativo delle imprese zolfifere, già in servizio alla data del 31 dicembre 1963, in caso di licenziamento derivante dalla chiusura delle miniere, è assunto con precedenza presso la società prevista dall'art. 8 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, in base ad una graduatoria pubblica per titoli ed anzianità di servizio.
Il contributo indicato all'art. 25 della legge 13 marzo 1959, n. 4, è attribuito all'Ente minerario siciliano per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, nonchè per l'assistenza agli operai non riqualificabili, come anticipazione delle provvidenze che saranno stabilite in sede nazionale ed internazionale.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.