
LEGGE REGIONALE 4 giugno 1964, n. 13
G.U.R.S. 6 giugno 1964, n. 25
Gestione delle esattorie delle imposte dirette, non potute conferire nei modi di legge.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
A far tempo dal 1° gennaio 1964, per la gestione delle esattorie non potute conferire nei modi ordinari, e quando non sia stato possibile provvedere alla nomina di ufficio dell'esattore ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 11 gennaio 1963, n. 8, si applicano le norme contenute nella legge 5 febbraio 1954, n. 1.