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LEGGE REGIONALE 4 giugno 1964, n. 13

G.U.R.S. 6 giugno 1964, n. 25

Gestione delle esattorie delle imposte dirette, non potute conferire nei modi di legge.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A far tempo dal 1° gennaio 1964, per la gestione delle esattorie non potute conferire nei modi ordinari, e quando non sia stato possibile provvedere alla nomina di ufficio dell'esattore ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 11 gennaio 1963, n. 8, si applicano le norme contenute nella legge 5 febbraio 1954, n. 1.

Art. 2

L'applicazione delle norme di cui agli artt. 21, 22 e 23 della legge 9 marzo 1953, n. 8, è estesa al quinquennio 1964-1968, con effetto dall'1 gennaio 1964.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 giugno 1964.

D'ANGELO