
LEGGE REGIONALE 28 aprile 1964, n. 9
G.U.R.S. 2 maggio 1964,n. 20
Aggiunte e modifiche alla legge 22 giugno 1957, n. 34, concernente la distillazione di vino genuino prodotto nel territorio della Regione.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'autorizzazione prevista dall'art. 5 della legge 22 giugno 1957, n. 34, può essere altresì concessa nei casi in cui la produzione dei vini sia stata compromessa sino al punto da non poter essere utilizzata secondo le normali destinazioni, a causa di eccezionali infestazioni di parassiti animali o vegetali della vite.
Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 1 della presente legge la denunzia, prevista dalla legge nazionale 18 dicembre 1959, n. 1079, e dal D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315, sostituisce quella richiesta dall'art. 10 della legge regionale 22 giugno 1957, n. 34.
Gli uffici delle imposte di consumo, a richiesta dei competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura, rilasceranno copia delle denunce di cui al comma precedente.
Le modifiche alla legge 22 giugno 1957, n. 34, fatte con la legge 8 agosto 1960, n. 39, vengono estese alla produzione di vino della vendemmia 1963 e degli anni seguenti.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della presente legge l'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 giugno 1957, n. 34, può essere superata a favore dei piccoli produttori che abbiano denunciato delle giacenze non superiori a cinquanta ettolitri.
E' autorizzata l'assunzione a carico del bilancio della Regione delle eventuali passività risultanti dal conto speciale previsto dal primo comma dell'art. 11 della legge 22 giugno 1957, n. 34.
Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per un quinquennio a decorrere dall'esercizio in corso, la spesa annua di lire cinquantamilioni per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 12 della legge 22 giugno 1957, n. 34.
E' altresì autorizzata la spesa di lire centomilioni da iscriversi nell'esercizio finanziario 1964-65 per far fronte agli oneri di cui all'art. 4 della presente legge.
Per le ulteriori esigenze della presente legge si provvederà con la legge di bilancio.