
LEGGE REGIONALE 22 aprile 1964, n. 6
G.U.R.S. 24 aprile 1964, n. 19
Modifiche alla legge 25 febbraio 1950, n. 8 e susseguenti, concernente: "Contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio di problemi economici regionali".
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 15/1993)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 1 della L.R. 5/71, dall'art. 55, comma 8, della L.R. 127/80, nel testo introdotto dall'art. 58 della L.R. 96/81 e dall'art. 52 della L.R. 15/93)
A decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65 sono autorizzate le spese annue, a carico del bilancio della Regione, rubrica Assessorato industria e commercio, per le finalità di cui alle lettere seguenti:
a) ----------------------- (lettera abrogata) (1)
1) ----------------------- (numero abrogato) (2)
2) ----------------------- (numero abrogato) (3)
b) ----------------------- (lettera abrogata) (4)
c) lire quattordicimilioni per:
1) ----------------------- (numero abrogato) (3)
2) spese per la partecipazione a convegni italiani ed esteri aventi particolare interesse per i problemi siciliani dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Lettera abrogata dall'art. 55, comma 8, della L.R. 127/80, nel testo introdotto dall'art. 58 della L.R. 96/81.
Numero abrogato dall'art. 55, comma 8, della L.R. 127/80, nel testo introdotto dall'art. 58 della L.R. 96/81.
Numero abrogato dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
Lettera abrogata dall'art. 52 della L.R. 15/93.