
LEGGE REGIONALE 6 marzo 1964, n. 1
G.U.R.S. 7 marzo 1964, n. 11
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, concernente norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione e successive modifiche.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Alla legge 30 dicembre 1960, n. 48 sono apportate le seguenti modifiche:
- sostituire l'art. 1 con il seguente:
"L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, è autorizzato a concedere le seguenti provvidenze:
1) sussidi straordinari a favore di patronati ed enti riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, che svolgono nel territorio della Regione Siciliana le attività previste dai rispettivi statuti debitamente approvati. I sussidi straordinari possono essere concessi anche ad integrazione di quelli corrisposti dallo Stato;
2) sussidi straordinari a favore di associazioni di lavoratori facenti capo ad organizzazioni cui sono collegati i patronati previsti al n. 1;
3) contributi a favore di patronati ed enti giuridicamente riconosciuti che curano la organizzazione ed il funzionamento di scuole e corsi per assistenti sociali, corsi concernenti il lavoro e la previdenza e la istituzione ed il funzionamento di centri di servizio sociale".
- sostituire l'art. 2 con il seguente:
"Per ottenere la concessione dei sussidi straordinari previsti all'art. 1, 1° e 2° numero, i singoli enti, patronati ed associazioni, devono presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione entro il 31 gennaio di ciascun anno, domanda corredata da una dettagliata relazione comprovante statisticamente l'attività compiuta nell'esercizio precedente a quello cui la domanda si riferisce e dalla relazione dalla quale si rileva la attività che intendono svolgere.
La ripartizione dei sussidi straordinari fra i patronati ed enti previsti al n. 1 dell'articolo precedente, è disposta previa istruttoria a mezzo di propri funzionari o propri organi periferici sentite le associazioni dei lavoratori interessati, con decreto dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione il quale determina l'ammontare dei sussidi da corrispondere in relazione all'attività svolta nell'esercizio precedente ed alla estensione delle attività programmate.
La ripartizione dei sussidi alle associazioni previste al n. 2 dell'articolo precedente, è fatta con decreto dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione in relazione all'attività di assistenza nelle pratiche concernenti il lavoro in genere svolto dai rispettivi patronati.
Per ottenere la concessione dei contributi previsti al n. 3 dell'art. 1, i singoli enti e patronati devono presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, domanda corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione comprovante l'attività compiuta nell'esercizio precedente a quello cui la domanda si riferisce".
- sostituire l'art. 3 con il seguente:
"I sussidi straordinari concessi per le finalità di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 sono erogati anticipatamente in unica soluzione.
I contributi concessi per le finalità di cui al n. 3 dell'art. 1 sono erogati anticipatamente in misura pari al 75% e per la restante parte a presentazione del rendiconto delle spese".
- sostituire la lettera c) dell'art. 4 con la seguente:
"L'Assessorato del lavoro e della cooperazione è altresì autorizzato a concedere sussidi straordinari per favorire il funzionamento, l'organizzazione e l'attuazione dei compiti istituzionali degli organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577".
- all'art. 6 sostituire il primo comma con il seguente:
"La ripartizione dei contributi e sussidi straordinari fra le organizzazioni regionali e provinciali delle associazioni nazionali di tutela ed assistenza del movimento cooperativo, per le finalità di cui alle lettere a) e c) dell'art. 4 è disposta in base alla media delle percentuali ottenute dai rapporti proporzionali fra il numero delle cooperative, esclusi i consorzi, iscritte nei registri prefettizi aderenti a ciascuna delle associazioni ammesse a contributo, e il numero dei soci delle cooperative stesse".
- all'art. 7 aggiungere il seguente ultimo comma:
"Per ottenere i sussidi straordinari previsti alla lettera c) dell'art. 4, gli organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono produrre l'elenco delle cooperative aderenti distinte per settori, una relazione illustrativa delle attività di assistenza, tutela e rappresentanza svolta nell'esercizio precedente ed una relazione dalla quale si evince l'attività che intendono svolgere nell'esercizio cui i sussidi straordinari si riferiscono. I sussidi straordinari sono erogati anticipatamente in unica soluzione per ciascun esercizio finanziario".
- sostituire l'art. 11 con il seguente:
"L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione vigila ed effettua controlli anche a mezzo degli organi periferici, sul corretto impiego dei sussidi straordinari e dei contributi ai fini della realizzazione delle attività programmate per le quali è disposta la concessione".
Il primo comma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1963, n. 18, è sostituito dal seguente:
"L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è autorizzato a concedere sussidi straordinari, con la procedura prevista dagli artt. 2 e 3, primo comma, nel testo modificato dalla presente legge, a patronati giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, che svolgono assistenza tecnica, legale e tributaria a favore di mezzadri, compartecipanti, affittuari, enfiteuti e piccoli proprietari, coltivatori singoli o associati in cooperative".