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LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1965, n. 44

G.U.R.S. 31 dicembre 1965, n. 58

Provvedimenti relativi all'Assemblea regionale siciliana.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 22/2007 e annotato al 16/6/95)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'indennità spettante ai membri dell'Assemblea regionale siciliana e la diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Palermo sono stabilite dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella misura pari a quella fissata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Le disposizioni della predetta legge si applicano ai deputati regionali con le modifiche di cui all'articolo seguente.(1)

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 245 del 13/16 giugno 1995 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui fa assoluto divieto di sequestro e pignoramento dell'indennità mensile e della diaria corrisposte ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana, anzichè prevedere il sequestro e pignoramento delle stesse nella misura di un quinto.

Art. 2

(sostituito dall'art. 1, comma 5, della L.R. 22/2007)

1. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, nel termine di dieci giorni dall'insediamento a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.

2. I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma.

Art. 3

Alla spesa necessaria per l'esecuzione della presente legge a decorrere dal 1° luglio 1965 si fa fronte con le somme iscritte nel capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio corrente.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 1965.

CONIGLIO