
LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1965, n. 39
G.U.R.S. 15 dicembre 1965, n. 55
Integrazione della legge 5 agosto 1957, n. 51, per agevolare la costruzione di bacini di carenaggio nei porti della Regione.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
All'art. 24 della legge 5 agosto 1957, n. 51, è aggiunto il seguente comma: "Le disposizioni del primo comma del presente articolo non si applicano, altresì, alle società nelle quali la SO.FI.S. partecipi al capitale sociale con almeno il 50% ".
Per il pagamento dei contributi alle società indicate nel precedente articolo, è autorizzato il limite massimo trentacinquennale di impegno di L. 300 milioni a decorrere da quello in corso in aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 23 della sopracitata legge 5 agosto 1957, n. 51.
Alla spesa ricadente nell'esercizio finanziario corrente si fa fronte utilizzando le disponibilità del cap. 607 dello stato di previsione per l'esercizio medesimo. Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La concessione e l'erogazione dei contributi sarà subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, dell'impegno di effettuare direttamente la gestione del bacino e di non avvalersi, nella gestione, di subappalti.
La vigilanza per la regolare applicazione della norma del comma precedente è demandata allo Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione che vi provvede mediante ispezioni.
La inosservanza, da parte del beneficiario, della norma del primo comma del presente articolo, determina la decadenza del beneficio del contributo che è pronunciata dall'Assessore regionale per l'industria e il commercio su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.