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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1965, n. 39

G.U.R.S. 15 dicembre 1965, n. 55

Integrazione della legge 5 agosto 1957, n. 51, per agevolare la costruzione di bacini di carenaggio nei porti della Regione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 24 della legge 5 agosto 1957, n. 51, è aggiunto il seguente comma: "Le disposizioni del primo comma del presente articolo non si applicano, altresì, alle società nelle quali la SO.FI.S. partecipi al capitale sociale con almeno il 50% ".

Art. 2

Per il pagamento dei contributi alle società indicate nel precedente articolo, è autorizzato il limite massimo trentacinquennale di impegno di L. 300 milioni a decorrere da quello in corso in aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 23 della sopracitata legge 5 agosto 1957, n. 51.

Alla spesa ricadente nell'esercizio finanziario corrente si fa fronte utilizzando le disponibilità del cap. 607 dello stato di previsione per l'esercizio medesimo. Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3

La concessione e l'erogazione dei contributi sarà subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, dell'impegno di effettuare direttamente la gestione del bacino e di non avvalersi, nella gestione, di subappalti.

La vigilanza per la regolare applicazione della norma del comma precedente è demandata allo Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione che vi provvede mediante ispezioni.

La inosservanza, da parte del beneficiario, della norma del primo comma del presente articolo, determina la decadenza del beneficio del contributo che è pronunciata dall'Assessore regionale per l'industria e il commercio su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

Art. 4

Il progetto dell'opera, ammessa a contributo ai sensi della presente legge, deve essere approvato con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici che si avvale degli organi tecnici consultivi previsti dal decreto del Capo dello Stato 30 luglio 1950, n. 878.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 dicembre 1965.

CONIGLIO