
LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1965, n. 40
G.U.R.S. 15 dicembre 1965, n. 55
Provvidenze per iniziative nel settore minerario.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accordare, sino al limite di dieci miliardi, garanzia sussidiaria al Banco di Sicilia per operazioni di credito industriale o minerario, relative alla attività che l'Ente Nazionale Idrocarburi svolge in Sicilia per la valorizzazione dei prodotti del sottosuolo, direttamente o a mezzo delle sue collegate ovvero di società con la SO.FI.S. e gli Enti pubblici regionali operanti nel settore minerario.
La garanzia è concessa con decreto del Presidente della Regione per una durata massima di quindici anni.
Per le operazioni previste nell'articolo precedente è autorizzato, altresì, il concorso della Regione nel pagamento degli interessi nella misura del 2,25%.
Il contributo sugli interessi è concesso con le stesse modalità indicate per la garanzia sussidiaria.
Gli oneri derivanti dalla presente legge saranno iscritti nel bilancio della Regione nella misura di L. 200.000.000 all'anno per gli esercizi dal 1966 al 1975.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 10 dicembre 1965.
CONIGLIO