
LEGGE REGIONALE 5 novembre 1965, n. 33
G.U.R.S. 6 novembre 1965, n. 49
Finanziamento del Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni, con sede in Palermo.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Al fine di incrementare la formazione professionale è autorizzata, a partire dall'esercizio 1965, la concessione al Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni di un contributo annuo di L. 30.000.000 per l'attuazione dei fini istituzionali del Centro stesso.
E' altresì autorizzata la concessione, al predetto Centro, di un contributo, una tantum, di L. 20 milioni per l'arredamento ed il potenziamento delle attrezzature.
Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte mediante prelievo dal cap. 607 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
Per gli anni successivi sarà provveduto con legge di bilancio.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 novembre 1965.
CONIGLIO