
LEGGE REGIONALE 5 novembre 1965, n. 34
G.U.R.S. 6 novembre 1965, n. 49
Provvidenze della Regione Siciliana a carattere creditizio per le imprese artigiane; modifiche alla legge 27 dicembre 1954, n. 50.
Testo annotato al 7/3/1997
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
All'art. 1 della legge 27 dicembre 1954, n. 50, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: "c) di concedere alle imprese artigiane aventi sede in Sicilia finanziamenti per l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori compreso l'acquisto di macchine e attrezzi, controllandone direttamente la destinazione. Tali finanziamenti vengono concessi sotto forma di mutuo per un importo pari all'85 per cento della spesa documentata e con una durata massima di cinque anni. L'importo massimo del mutuo non può essere superiore a L. 5 milioni, ed il tasso di interesse rimane fissato nella misura del 2 per cento a scalare. Ai mutui, relativi ai finanziamenti previsti nella presente lettera c), con durata ultra triennale, che saranno contrattualmente stipulati durante il quinquennio che avrà inizio dall'entrata in vigore della presente legge, sarà accordata, per il primo anno, a partire dalla data di stipula dei relativi contratti, la esenzione dal pagamento degli interessi".
Le operazioni di credito di cui al comma a) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1954, n. 50 possono avere la durata massima di 30 mesi. (2)
Per effetto dell'art. 3 della L.R. 1/70 l'importo massimo dei finanziamenti previsti dall'articolo annotato è elevato a 10 milioni e la durata massima è fissata in 10 anni.
In ordine ai finanziamenti previsti dall'articolo annotato vedi le disposizioni contenute nell'art. 7, commi 3, 4 e 5 e negli artt. 8 e 11 della L.R. 31/77.
All'art. 3 della legge 27 dicembre 1954, n. 50, modificato con legge 4 agosto 1960, n. 33, sono aggiunti i seguenti commi:
"Il fondo di garanzia di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1954, n. 50, integrato con l'art. 1 della legge 4 agosto 1960, n. 33, è aumentato di L. 900 milioni da versarsi in ragione di L. 10 milioni per l'esercizio 1965, di L. 300 milioni per lo esercizio 1966, di L. 300 milioni per l'esercizio 1967 e di L. 290 milioni per l'esercizio 1968. Tale nuovo stanziamento sarà interamente destinato ai finanziamenti per crediti artigiani di esercizio e ad esso saranno addebitate le eventuali perdite relative a tali operazioni.
Presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Cassa artigiana), per le finalità di cui all'art. 1, lettera c) della presente legge, è costituito un fondo di rotazione di L. 800 milioni da versarsi in ragione di L. 10 milioni per l'esercizio 1965, di L. 400 milioni per l'esercizio 1966 e di L. 390 milioni per l'esercizio 1967. (1)
A tale fondo vanno addebitate le eventuali perdite subite nei finanziamenti di cui all'art. 1, lettera c) della presente legge".
Agli oneri ricadenti nell'esercizio in corso si fa fronte con prelievo dal cap. 607 del bilancio della Regione.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Vedi l'art. 64 della L.R. 6/97: "Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso la CRIAS".
Il secondo comma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1954, n. 50, è modificato come segue:
"La Regione concorre al pagamento degli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per ogni operazione di credito artigiano di esercizio di cui alla lettera a) dell'art. 1 della presente legge nella misura massima del 3,50 per cento".
All'art. 11 della legge 27 dicembre 1954, n. 50, è aggiunto il seguente comma:
"Alle operazioni di durata non inferiore a tre anni, effettuate dalla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Cassa artigiana) a norma dell'art. 1, lett. c) della presente legge, si applicano le norme previste dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228".